Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20441 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/08/2017, (ud. 05/04/2017, dep.28/08/2017),  n. 20441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13005-2013 proposto da:

M.U., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

PETRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANMARCO BO;

– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –

contro

P.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ORTI DELLA FARNESINA 116, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

COLICA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1183/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con la sentenza depositata il 23/11/2012 la Corte d’appello di Genova, in riforma della sentenza emessa il 13/12/2004 dal Tribunale di Chiavari, condannò M.U. a pagare a P.G., a titolo di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di uno stacco di terreno di 150 mq, la somma di Euro 300,00, compensando le spese legali dei due gradi del giudizio di merito;

ritenuto che il M. propone ricorso per cassazione avverso la statuizione di cui sopra, prospettando due motivi di censura e che il P. resiste con controricorso, in seno al quale svolge ricorso incidentale, corroborato da un motivo di doglianza, ulteriormente argomentando con successiva memoria;

considerato che con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2043,2056,1223,1224 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 dopo aver affermato che il danno da occupazione senza titolo non può affermarsi sussistente in re ipsa, non coincidendo con l’evento, bensì con le conseguenze da questo derivate, spettando “al danneggiato (…) allegare le situazioni fattuali dimostrative dell’esistenza del danno conseguenza” ed ulteriormente afferma che un simile danno non solo non era stato provato, ma anzi espressamente rinunziato, con la conseguenza che l’entità del ristoro per la mera occupazione della piccola area non avrebbe potuto essere quantificato in 300 Euro, ma limitato ad Euro 31,64, corrispondente alla fruttificazione del capitale per la durata dell’occupazione, siccome, peraltro richiesto dalla controparte;

che l’esposto motivo è fondato in quanto, a prescindere da ogni altra valutazione, una volta che la Corte locale ha escluso essere rimasto provato il danno emergente, derivante dall’addotta attività di messa in pristino dell’area e del pari quello da lucro cessante (pretesa perdita di chance a riguardo della partecipazione ad un’operazione edificatoria), non è suffragata da alcuna emergenza probatoria la decisione di determinare in 300,00 il danno da risarcire, invece che limitarlo alla fruttificazione del capitale, siccome prospettato dallo stesso P.;

che il secondo motivo, con il quale viene denunziata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in correlazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di Genova disposto la compensazione delle spese legali di entrambi i gradi del merito, non è fondata, in quanto che, al di là della misura della entità delle reciproche domande, la soccombenza è stata, in effetti, reciproca e vincitrice, seppure per quota assai marginale è pur sempre risultata la controparte, nel mentre la ponderazione di merito resta in questa sede insindacabile, specie dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 operato con il D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, che qui trova applicazione tenuto conto dell’epoca del deposito della sentenza d’appello;

considerato che la censura incidentale promossa dal D.P. non supera il vaglio d’ammissibilità, non trattandosi di una critica mossa alla sentenza, stimata insoddisfacente per difetto, bensì della rivendicazione del diritto a percepire la somma minore costituita dai frutti, sotto forma d’interessi al tasso legale, sul valore patrimoniale dell’area occupata e in relazione alla durata della stessa, frutti, come si è detto, quantificati, senza contrasti in Euro 31,64;

considerato che, pertanto, in accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, la condanna del M. deve essere ridotta ad Euro 31,64, compensate le spese di questo giudizio per intero, tenuto conto dell’epilogo;

considerato che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei soli confronti di P., ricorrente incidentale, il cui ricorso incidentale non ha colto nel segno neppure marginalmente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo; cassa in relazione al primo motivo e decidendo nel merito condanna il ricorrente al pagamento della somma di Euro 31,64 in favore del P.; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa per intero fra le parti le spese legali di entrambi i gradi del giudizio di merito e di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di P.G., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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