Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20441 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 11/10/2016, (ud. 22/03/2016, dep. 11/10/2016), n.20441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

sul ricorso 15437-2015 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), già FERROVIE

DELLO STATO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12,

presso l’avvocato STEFANO GRASSI, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L., S.F., S.S.;

– intimati –

Nonchè da:

C.L., S.S., S.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SALARIA, 320, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CAPPELLINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato NERI BALDI, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), già FERROVIE

DELLO STATO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12,

presso l’avvocato STEFANO GRASSI, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1995/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato SANALITRO JACOPO, con delega,

che si riporta;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

BALDI NERI che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2009 C.L. con i figli F. e S.S., quali eredi di S.D. e la C. anche in proprio, tutti in veste di comproprietari in Comune di (OMISSIS) di terreno legittimamente occupato (decreto n. 3383 del 1992) a favore dell’Ente Ferrovie dello Stato e poi per analoga estensione, pari a mq 20.275, espropriato con decreto prefettizio del 10.11.2000. adivano la Corte di appello di Firenze per la determinazione dell’indennità di esproprio. La convenuta Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. si costituiva eccependo anche il suo difetto di legittimazione passiva. in quanto le Ferrovie dello Stato avevano affidato la procedura espropriativa alla concessionaria A.T.I. e chiedendo che comunque l’indennità per l’ablazione fosse determinata in base ai Vam.

Con sentenza dell’11.11-9.12.2014 l’adita Corte di Firenze determinava l’indennità di espropriazione del terreno in questione nella complessiva somma di Euro 504.735,00 (Euro 415.125,00 per mq 7.290 destinati a Officine ferroviarie ed edificabili 87.480.00 per mq 7.290 agricoli il 2.130.00 per il relitto di mq 185 agricoli) e ne ordinava il versamento presso la competente Cassa Depositi e Prestiti, al netto di quanto eventualmente già pagato o versato, oltre interessi legali.

La Corte territoriale, anche in base all’esito della CTU osservava e riteneva che:

la convenuta Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. fosse dotata di legittimazione passiva, come già affermato tra le stesse parti, nella sua precedente sentenza n. 1633 del 2008. L’insolvenza dei due concessionari aveva infatti determinato lo scioglimento del mandato L. Fall., ex art. 78. con conseguente ripristino della legittimazione del mandante per ogni aspetto obbligatorio connesso al rapporto dedotto in causa. Inoltre le concessioni in oggetto non risultavano traslative (ovvero il concessionario non aveva assunto la qualità di soggetto attivo dell’esproprio). Infatti dal decreto di esproprio (presente nel fascicolo di ufficio) emergeva che il soggetto medio tempore concessionario agiva “in nome e per conto” della parte convenuta;

nel merito, l’esproprio era stato effettuato nell’ambito della realizzazione del “Quadruplicamento del tratto (OMISSIS); centro di manutenzione e pulizia rotabile di (OMISSIS)”;

a parte attrice erano stati espropriati mq. 20.375 con provvedimento del 10.11.2000 ed erano rimasti in proprietà mq. 185. Di detti mq 20.375 mq. 13.085 erano destinati a Officine ferroviarie, mentre la residua parte (mq. 7.290) ed il relitto dovevano ritenersi destinati a zona agricola;

una prima dichiarazione di pubblica utilità dell’opera datava 13.11.1991, una nuova dichiarazione di pubblica utilità datava 13.11.1997;

il vincolo preordinato all’esproprio risultava essere stato il decreto 109/T del 3.8.1990 del Ministero dei Trasporti, di approvazione di una convenzione (tra Ferrovie dello Stato, Regione, Comune e Provincia) per la “realizzazione di un sistema di trasporto pubblico nell’area fiorentina”;

doveva quindi esaminarsi la pianificazione urbanistica ante 3.8.1990;

la Delib. Giunta Regionale 13 luglio 1981, n. 7866 (di approvazione di variante al PRG di Firenze). la quale “includeva parte delle aree (espropriate) ad “Officine ferroviarie” (mq. 13.085), non poteva essere considerata vincolo preordinato all’esproprio bensì vincolo conformativo conferente potenzialità edificativa, non escludendo la possibilità d’interventi edilizi privati o pubblici-privati. In linea di principio. non avendo le NTA della variante al PRG del 1981 indicato espressamente l’attivazione pubblica delle opere, non si poteva escludere l’attuazione delle medesime da parte di soggetti privati, anche in regime di convenzione. Nel caso specifico i soggetti privati potevano identificarsi nella categoria dei costruttori ferroviari, ossia aziende che costruivano o assemblavano il materiale rotabile ferroviario per conto di aziende ferroviarie. La mera contiguità, nelle tavole grafiche della variante del 13.7.1981, tra le Officine ferroviarie e il tracciato ferroviario non implicava l’esclusività dell’iniziativa pubblica circa la realizzazione delle dette Officine, non meramente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione delle finalità pubblicistiche connaturali ad un tracciato ferroviario pubblico.

Il Ctu aveva quantificato il valore del terreno destinato a Officine ferroviarie calcolando preliminarmente (e secondo un convincente ragionamento) in modo empirico l’indice territoriale relativo. Infatti, come già indicato, le NTA nulla precisavano su tale indice e su altri parametri urbanistici. Opportunamente quindi il ctu si era basato su quanto effettivamente realizzato dalla convenuta, id est sulla “quantità delle superfici degli edifici effettivamente necessari per quel particolare tipo di funzione imposto dallo strumento urbanistico. Il ctu aveva quindi potuto calcolare un valore di Euro 32,00 al mq per complessivi Euro 415.125,00. L’esperto aveva escluso la rilevanza dei plurimi vincoli (autostradale, idraulico, di elettrodotto) gravanti sul terreno in questione, con condivisibile motivazione incentrata sulla considerazione che le parti di un compaio unitario (tale il presente) soggette a vincoli di distanza (e non di (inedificabilità assoluta) contribuivano alla complessiva edificabilità del comparto stesso. Detta contribuzione aveva invero una positiva ricaduta sull’appetibilità commerciale delle parti del comparto soggette ai vincoli detti, facendo sostanzialmente venire meno ogni distinzione di valore rispetto alle parti che non pativano i ridetti vincoli (la misura della cui edificabilità era del pari proporzionata sulla complessiva edificabilità del comparto). Detta parificazione di valore doveva ovviamente (Corte cost. n.181 del 2011) essere considerata:

la residuale parte dei terreni espropriati, ossia mq. 7.290, e i terreni rimasti in proprietà degli attori (mq. 185) erano destinati a zona agricola;

il ctu nel calcolare il valore di mercato dei 7.290 mq. espropriati da considerare non edificabili alla data dell’esproprio ma comunque “inseriti all’interno del perimetro urbano” aveva evidenziato che il loro prezzo di mercato era superiore, per le caratteristiche dell’inserimento. a quello dei terreni a esclusiva vocazione agricola. In definitiva il ctu, secondo il metodo comparativo quale basato sul presupposto detto, aveva evidenziato un valore dei ridetti mq. 7.290, al momento dell’esproprio, di Euro 87.480.00 (E 12./mq):

il ctu aveva infine determinato un deprezzamento di 2.130,00 dei mq. 185 residuati nella proprietà degli attori. Trattavasi invero di terreni non edificabili ma non più “utilizzabili” per la loro particolare e ridotta superficie;

l’evidenziazione della natura conformativa non escludente l’edificazione e l’utilizzo privato della variante al PRG di Firenze del 1981, spiegava i motivi per i quali non dovevano essere accolte le altre due ipotesi svolte dal ctu, delle quali la prima ipotesi (che conduceva ad un indennizzo espropriativo superiore a quello illustrato) era quella secondo cui la variante del 1981 avrebbe avuto natura espropriativa, con consequenziale decadenza nel 1986, allo spirare dei 5 anni cd il decreto 109/T del 3.8.90 avrebbe così inciso, quale ulteriore vincolo espropriativo, su terreni in zona c.d. bianca. caratterizzata da edificabilità di fatto, ciò per la natura edificativa dell’area circostante.: la seconda ipotesi (che conduceva ad un indennizzo inferiore a quello illustrato) valorizzava invece la connessione del tracciato ferroviario con la zona ad Officine Ferroviarie e implicava la soluzione del “contenuto conformativo del vincolo di viabilità”. con consequenziale non edificabilità dei terreni.

Avverso questa sentenza la Rete Ferroviaria Italiana ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e notificato l’8-9/10.06.2015 alla C. ed ai S. che il 13-15.07.2015 hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su un motivo. cui il 23-29.09.2015 la RFI ha replicato. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso principale la RFI denunzia:

1. “Violazione e Falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1992, n. 359 e s.m.i.; della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 2 e s.m.i.; della Variante al P.R.G. del Comune di Firenze approvata con D.G.R. n. 7866 del 13 luglio 1981: del D.M. n. 109/T del 3 agosto 1990: dell’art. 50, comma 1. e art. 53, comma 7 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Firenze approvato con D.R. n. 385 del 1997 e Delib. C.C. n. 141 del 1998”.

La società ricorrente sostiene in sintesi che la sentenza va riformata nella parte in cui ha ritenuto il vincolo conformativo a Zona F, Officine Ferroviarie, come idoneo ad attribuire vocazione edificatoria all’area ad esso soggetta ed espropriata.

2. “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1992, n. 359 e s.m.i.; della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 e s.m.i.: della Variante al P.R.G. del Comune di Firenze approvata con D.G.R. n. 7866 del 13 luglio 1981: del D.M. 3 agosto 1990, n. 109/T: dell’art. 50, comma 1 e art. 53, comma 7 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Firenze approvato con D.R. n. 385 del 1997 e Delib. C.C. n. 141 del 1998”.

La società ricorrente sostiene che la sentenza va riformata nella parte in cui non ha ritenuto che la destinazione edificabile vada esclusa ove il PRG, come nel caso di specie, non consenta interventi edilizi da parte di soggetti privati.

3. “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 132 c.p.c., nonchè del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 3 conv. con modificazioni con L. 8 agosto 1992, n. 359 e s.m.i.; della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 e s.m.i.”.

La società ricorrente sostiene in via subordinata che la sentenza è errata nella parte in cui per i terreni espropriati è stata acriticamente recepita la stima, da lei contestata in primo grado, espressa dal C.T.U. (Euro/mq 32 ed E/mq 12), senza adeguatamente considerare la preesistenza sulle aree espropriate dei vincoli (in tesi idrogeologico, paesaggistico, idraulico, di rispetto autostradale. da servitù di elettrodotto) che ne precludevano fedificabilità ed in ogni caso ne riducevano il valore.

4. -Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 e s.m.i., per aver stimato i terreni agricoli facendo riferimento a utilizzazioni intermedie tra quelle agricole e le edificabili”.

La società ricorrente sostiene in via ulteriormente gradata che la sentenza è errata nelle parte in cui ha stimato i terreni agricoli (C/mq 12), espropriati facendo riferimento a possibilità di utilizzazioni intermedie tra quelle agricole e quelle edificabili, senza alcuna motivazione in propositi).

5. “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 e s.m.i. nonchè della L. Fall., art. 78 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267); del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, artt. 18 e ss. e s.m.i.; dell’art. 1362 c.c.; dell’art. 28 della Convenzione n. 48 del 16 maggio 1984 e s.m.i.”.

La società ricorrente sostiene che la sentenza è errata nella parte in cui, in violazione dei principi in materia di legittimazione passiva in relazione alle domande di determinazione dell’indennità di espropriazione nell’ipotesi di concessione di opere pubbliche. ha ritenuto sussistente la sua legittimazione passiva.

Col ricorso incidentale la C. ed i S. deducono “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), – Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le pani. costituito dalla caratteristiche intrinseche del terreno espropriato – Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis e dei principi generali in tema di determinazione dell’indennità di espropriazione”. Si dolgono dell’insufficiente stima dell’area edificabile espropriata, deducendo anche che il valore unitario di Euro 32 è inferiore a quello stimato per terreni limitrofi, siti (OMISSIS) espropriati per la realizzazione di infrastrutture della motorizzazione civile.

Il quinto motivo del ricorso principale. che in via logico-giuridica esige esame prioritario, è infondato, mentre si rivelano favorevolmente apprezzabili nei sensi in prosieguo chiariti, gli altri quattro motivi del medesimo ricorso; il relativo accoglimento comporta anche l’assorbimento dell’unico motivo del ricorso incidentale dei comproprietari espropriati.

Quanto al quinto motivo del ricorso principale, l’impugnato riconoscimento di legittimazione passiva in capo alla RFI si pone in aderenza ai noti principi secondo cui la mera attribuzione ad un soggetto dell’incarico di provvedere, per conto dell’ente pubblico affidante, all’espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni ed occupazioni temporanee, non è sufficiente a configurare l’istituto della concessione traslativa nell’esercizio di funzioni pubbliche proprie del concedente – e, dunque, ad escludere la legittimazione passiva di quest’ultimo nel giudizio di opposizione alla stima – essendo necessario, in ogni caso, che l’attribuzione all’affidatario dei poteri espropriativi e l’accollo da pane sua degli obblighi indennitari siano previsti, in osservanza del principio di legalità, da una legge che espressamente permetta un tale trasferimento di poteri, in quanto non è consentito alla P.A. disporne a sua discrezione e sollevarsi, in tal modo, dalle responsabilità che l’ordinamento le attribuisce (cfr anche Cass. n. 22523 del 2011; cass. SU n 6769 del 2009). Alla luce di queste consolidate regole, non poteva in effetti reputarsi intervenuta alcuna concessione traslativa in favore dell’ATI e segnatamente della Cogei s.p.a. e della Cir Costruzioni s.p.a. (in tema cfr anche Cass. n. del 880 del 2004; n. 17629 del 2007), cui, pertanto, non poteva essere attribuita come è stato, legittimazione passiva in luogo della RFI, conclusione a cui apporta decisivo conforto pure la circostanza che il decreto di espropriazione è stato emesso in favore dell’Azienda Autonoma delle FFSS e che sul controverso punto della legittimazione passiva logicamente preclude di attribuire rilievo alle procedure fallimentare e di amministrazione straordinaria in cui erano incorse le società concessionarie.

Relativamente agli altri quattro motivi del ricorso principale, nella specie la Corte di appello ha ricavato la natura edificabile del terreno espropriato da una variante del 13.7.1981 al PRG, cui ha attribuito natura conformativa, variante che destinava parte delle aree ad officine ferroviarie, non escludeva la possibilità di interventi edilizi pubblico-privati e neppure comportava che dette officine fossero meramente ed esclusivamente funzionati alla realizzazione delle finalità pubblicistiche connaturali ad un tracciato ferroviario: mentre le aree residue espropriate e quelle residue rimaste ai proprietari sono state considerate agricole per la previsione del previgente P.R.G. In base poi ad un indice di fabbricabilità convenzionale è stato determinato il valore venale degli immobili in Euro 32, mentre per quelli non edificabili è stato valorizzato l’inserimento all’interno del perimetro urbano. Queste conclusioni non possono essere condivise, dovendosi ribadire che l’edificabilità è compatibile solo con la destinazione urbanistica non pubblica dell’area; che la vocazione edificatoria delle aree è correlata solo alta destinazione privata – residenziale, industriale, commerciale degli insediamenti che su di esse possono essere realizzati, nel mentre la destinazione pubblica, rende inedificabili i fondi ad essa astretti. quand’anche le modalità di realizzazione includano interventi effettuati da privati e la gestione sia assicurata da enti od imprese private. In particolare, la destinazione ad uso meramente pubblicistico, nella specie ferroviario e comunque attrezzature ferroviarie, era già sufficiente per escludere in radice l’edificabilità (privata): anzitutto perchè è tale il terreno ubicato in zona espressamente destinata ad edificazione dallo strumento urbanistico di 2 livello (e non dalle NTA), come per le zone A-1) del D.M. n. 1444 del 1968; e quindi perchè nell’ipotesi di destinazione pubblicistica la possibilità che il progetto possa essere realizzato (anche) da privati seppure attraverso strumenti di convenzionamento vale soltanto ad escludere che il vincolo rientri nella dicotomia conformativi-espropriativi e sia soggetto a decadenza (in tema cfr. Corte Costit. 179/99 e Cass. n. 3620 del 2016); mentre per rendere l’area edificabile occorre che la zona sia destinata espressamente (sia pure per una parte o per certe destinazioni) all’edilizia privata mediante autorizzazione/concessione edilizia (art. 37, comma 4, ultima previsione). Inoltre nel caso occorreva verificare anche l’incidenza dei vincoli ambientale, autostradale ed idrogeologico, sufficienti a rendere ex lege il terreno inedificabile, invece trascurata con rinvio alla c.t.u e con non condivisibile, irrilevante richiamo all’esistenza di un comparto (in tema cfr anche Cass. nn. 26964 e 14840 del 2013; n. 15682 e 15007 del 2011: n. 10343 del 2005). Conferma ulteriore dell’inedificabilità del terreno destinato ad Officine ferroviarie è poi rinvenibile nelle evidenziate mancanza di un indice territoriale di fabbricabilità e necessità del c.t.u. di creare un indice empirico.

Per quanto esposto, dunque, dovrà procedersi alla rideterminazione dell’indennità di espropriazione, commisurandola al valore di mercato del terreno.

Conclusivamente si deve respingere il quinto motivo del ricorso principale, accogliere gli altri quattro motivi del medesimo ricorso, dichiarare assorbito il ricorso incidentale, cassare l’impugnata sentenza in relazione alle censure accolte e rinviare la causa alla Corte di appello di Firenze. in diversa composizione. cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il quinto motivo del ricorso principale, accoglie nei precisati sensi gli altri quattro motivi del medesimo ricorso. dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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