Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20441 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20441 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22543-2017 R.G. proposto da:
FALLIMENTO MARINE TRADE SARL, in persona del Curatore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEVE DI
CADORE 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO USSANI
D’ESCOBAR, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato UGO TORSI;
– ricorrente contro

RIZZO GIUSEPPE MAURO, BOTTIGLIERI GRAZIA, RIZZO
ROBERTO, BOTTIGLIERI ORSOLA, DE CARLINI UGO,
BOTTIGLIERI MICHELE, SAVASTANO ROSARIA;
– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 27/07/2017;

Data pubblicazione: 02/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. ALDO
ANGELO DOLMETTA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, che chiede

materia del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia
di imprese, in ordine al giudizio iscritto al n. 7171/2016 R.G.,
trattandosi di controversia ricadente nell’art. 3 d.lgs 168/2003.

FATTO E DIRITTO

1.-

Il Fallimento della

s.à.r.l.

Marine Trade ricorre per

regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. nei
confronti di Giuseppe e Roberto Rizzo, Grazia, Orsola e Michele
Bottiglieri, Ugo De Carlini e Rosaria Savastano, presentando un
motivo avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 27 luglio 2017.
2.- Con tale pronuncia il Tribunale ha dichiarato d’ufficio la
propria «incompetenza funzionale e per materia» a conoscere
la causa R.G. 7171/2016, promossa da Marine Trade per
«accertare e dichiarare la responsabilità aquiliana ex art. 2043
cod. civ.» dei sopra indicati soggetti e per sentirli di
conseguenza condannare al risarcimento dei danni causati dai
loro comportamenti. In pari tempo, il Tribunale ha affermato
che, per la cognizione di detta causa, è competente il Tribunale
di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa.
A base delle proprie determinazioni, l’ordinanza ha posto, in
particolare, due ordini di rilievi.
Il primo consiste in ciò che, come anche riscontrato nelle difese
dei convenuti, le contestazioni mosse dal Fallimento, «lungi dal
Ric. 2017 n. 22543 sez. M1 – ud. 10-07-2018
-2-

2r.

alla Corte di Cassazione di determinare la competenza per

configurare un’azione di responsabilità aquiliana, configurano la
più specifica azione di responsabilità verso gli amministratori,
disciplinata dagli artt. 2393 ss. cod. civ.». L’altro rilievo si
sostanzia in ciò che «la società attrice è una s.à.r.I., vale a
dire, per il diritto lussemburghese, una società analoga alla

Questi «due fatti» – ha concluso l’ordinanza – «paiono
sufficienti a considerare applicabile l’art. 3 d.lgs. n. 168/2003,
come modificato dalla legge n. 27/2012, che vede competenti
a trattare il caso di specie le sezioni specializzate di impresa»,
con competenza territoriale radicata nella sezione di Napoli.
3.- Gli intimati Giuseppe e Roberto Rizzo, Grazia, Orsola e
Michele Bottiglieri, Ugo De Carlini e Rosaria Savastano non
hanno svolto attività difensive.
4.- Il motivo di ricorso sviluppato dal Fallimento Marine Trade
assume che l’ordinanza impugnata è «errata per violazione
dell’art. 18 cod. proc. civ. e dell’art. 3 d.lgs. n. 168/2003».
«Il giudizio di cui si discute» – argomenta in particolare il
ricorrente – «non rientra in nessuna delle ipotesi di
“competenza per materia delle sezioni specializzate” previste
dal legislatore». Non vi rientra — così si precisa – né dal punto
di vista soggettivo, né dal punto di vista oggettivo.
Sotto il primo profilo (del perimetro degli enti presi in distinta
considerazione dal d.lgs n. 268/2003), il ricorrente mette in
evidenza che il «Fallimento della Marine Trade non è una
società disciplinata dal codice civile; non è una società
europea, ai sensi del regolamento CE n. 2157/2001 del
Consiglio, dell’8 ottobre 2001; non è una società cooperativa
europea, ai sensi del regolamento CE n. 1435/2003 del
Consiglio, del 22 luglio 2003; non è una stabile
organizzazione».
Ric. 2017 n. 22543 sez. M1 – ud. 10-07-2018
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,.

società a responsabilità limitata» di diritto italiano.

Sotto il secondo profilo (delle controversie ricomprese
nell’ambito dell’art. 3, comma 2, lett. a., d.igs. citato), il
ricorrente rileva che «l’oggetto del presente giudizio è
l’accertamento della responsabilità extracontrattuale degli
odierni convenuti che, … attraverso la sottrazione di somme

stesse a favore di società veicolo uruguaiane a loro
riconducibili, hanno cagionato a Marine Trade, inter alla, un
ingente danno patrimoniale (di oltre 117 milioni di Euro)».
Con la conseguenza – si assume a mo’ di conlusione di sintesi
– che il «procedimento in parola non ha ad oggetto rapporti
societari», come invece pretende la norma dell’art. 3.
A fianco di questi rilievi, il ricorrente viene ancora a
«sottolineare la “schizofrenia” del Tribunale di Torre
Annunziata, tenuto conto che (i) analoghi giudizi», intercorrenti
tra le stesse parti (R.G. 1979/2016; R.G. 5634/2016) «sono
stati considerati di competenza del Tribunale di Torre
Annunziata; (ii) il procedimento di cui si discute è già stato
oggetto di riassegnazione interna (dalla Seconda alla Terza
Sezione del medesimo Tribunale)» e proprio sulla base di
rilievo che «il presente giudizio ha ad oggetto responsabilità di
amministratori di società». Secondo il ricorrente, data questa
situazione di base, «la pronuncia di incompetenza ha
determinato … una palese violazione del principio di
uguaglianza».
5.- Passando all’esame delle argomentazioni appena sopra
riferite, è opportuno rilevare subito che il tema delle più
decisioni prese in materia dal Tribunale di Torre Annunziata,
che il ricorrente assume divergenti, non viene in ogni caso a
incidere sulla soluzione della questione di competenza che è
stata sottoposta all’esame di questa Corte.
Ric. 2017 n. 22543 sez. MI – ud. 10-07-2018
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4.

alla società (ora Fallimento Marine Trade) e la distrazione delle

La sussistenza di diversi pronunciamenti relativi a procedimenti
ipoteticamente «analoghi», e tra loro sostanzialmente
contemporanei, non dà invero luogo a violazioni di legge.
Secondo l’orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa
Corte, poi, il provvedimento di assegnazione di una

possiede «valenza meramente amministrativa» (cfr., di
recente, Cass., 27 ottobre 2016, n. 21774).
6.- Sotto il profilo soggettivo, non può ritenersi dubbio che la
controversia in questione rientri nell’orbita di quelle attratte
alla competenza delle sezioni specializzate in materia di
impresa.
La s.à.r.l. Marine Trade è un ente di tipo societario di diritto
lussemburghese. Essa, perciò, rientra senz’altro nell’ambito
delle «società, in qualunque forma costituite, con sede
all’estero», che il comma 1 bis dell’art. 4 d.lgs n. 168/2003
(come introdotto dal d.l. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito
co legge 21 febbraio 2014, n. 9) ha portato alla competenza
delle sezioni specializzate (cfr. pure il n. 6 di detto comma, per
il riferimento specifico alla sezione specializzata di Napoli).
Né viene a fare differenza il fatto che, nel caso qui in esame, si
tratta di una società in stato di fallimento. Tanto più che, come
puntualmente sottolineano le conclusioni del Procuratore
Generale, il fallimento della s.à.r.l. Marine Trade è intervenuto
solo «nelle more del giudizio di primo grado» (giudizio che poi
la procedura ha tempestivamente riassunto).
7.- Al fine di escludere, sotto il profilo oggettivo, la competenza
delle sezioni specializzate, il ricorrente sembra annettere
peculiare, determinante importanza al nudo fatto che la
controversia, per cui si discute, riguarda un’azione di

Ric. 2017 n. 22543 sez. M1 – ud. 10-07-2018
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controversia a una sezione o ad altra del medesimo tribunale

responsabilità extracontrattuale: tale constatazione sarebbe così si sostiene – comunque decisiva.
Tale convincimento non può, tuttavia, essere condiviso.
Infatti, la norma dell’art. 3 comma 2 lett. a. d.lgs. n. 168/2003
appare univoca nel ricomprendere – seppur per il tramite di

competenza delle sezioni specializzate tanto le azioni di
responsabilità

risarcitoria

che

derivino

da

«propri

inadempimenti», quanto quelle che seguano al compimento di
«fatti illeciti».
8.- Detto questo, l’esame relativo all’eventuale ricomprensione
della controversia concretamente in discorso nell’ambito dei
«rapporti societari» non può, per la verità, dirsi ancora
concluso. Rimane infatti da verificare se l’azione risarcitoria
avanzata dal Fallimento sia effettivamente diretta contro una
delle posizioni soggettive che la norma dall’art. 3 assume come
rilevanti; ovvero, e altrimenti detto, se si tratti di uno dei
rapporti intersoggettivi rilevanti per la stessa.
Ora, il ricorso presentato dal Fallimento definisce la posizione
dei convenuti nei termini di «soci sostanziali» della Marine
Trade (di

«beneficiai owners»,

per avere costoro – in

precedenza diretti soci della società – conferito mandato
fiduciario ad altra società, sempre di diritto lussemburghese).
Non appare peraltro necessario indagare se la detta composita
qualificazione (di socio indiretto, appunto) abbia o meno peso
ai fini del riscontro della competenza della sezione
specializzate. Ché la qualità di socio (diretto o indiretto, che
sia) non esclude, evidentemente, che con la stessa concorra
pure quella di amministratore.
In effetti, l’impugnata ordinanza del Tribunale di Torre
Annunziata considera i convenuti come dei veri e propri
Ric. 2017 n. 22543 sez. M1 – ud. 10-07-2018
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x.

una frase normativa alquanto faticosa – nell’ambito di

amministratori. Né il ricorso si adopera per cercare di smentire
questa qualificazione, in più di un passo sembrando anzi
avallarla in termini sostanziali (come là dove riferisce dei più
procedimenti pendenti avanti al Tribunale campano; cfr. sopra,
n. 4, ultimo capoverso).

convenuti risultano propriamente consistere in atti di gestione
della società: atti di

mala gesti°,

in specie, di carattere

sicuramente non occasionale e di incidenza patrimoniale per
nulla modesta. Nella prospettazione del Fallimento, infatti, i
convenuti hanno «sottratto» al patrimonio della società svariati
milioni di euro, «distraendoli» a favore di società uruguaiane di
loro proprietà. Tutto questo a mezzo di «false fatturazioni»
ovvero «attraverso operazioni meramente cartolari».
9.- Dati questi elementi, deve ritenersi che la controversia, qui
specificamente in esame, rientri nell’ambito di quelle prese in
considerazione dalla norma dell’art. 3.
Da tempo ormai la giurisprudenza di questa Corte ha
parificato, ai fini delle azioni di responsabilità, la posizione
dell’amministratore di fatto a quella degli altri amministratori di
società (cfr., da ultimo, Cass., 18 settembre 2017, n. 21567).
Né v’è ragione di discriminare il caso della gestione di fatto di
una società ai fini della definizione della competenza delle
sezioni specializzate.
Del resto, secondo un orientamento della giurisprudenza di
questa Corte a cui si ritiene di dare qui continuità, la formula
«rapporti societari», con cui principia la lett. a. del comma 2
dell’art. 3, non va intesa come espressione meramente
riassuntiva delle peculiari ipotesi poi nominate nel testo della
norma, quasi si trattasse di un’elencazione tassativa (e non già
solo esplicativa). Va intesa invece come formula indicativa di
Ric. 2017 n. 22543 sez. M1 – ud. 10-07-2018
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r•

In ogni caso, i comportamenti che il Fallimento imputa ai

una «nozione generale», come tale destinata a confrontarsi con
le dette ipotesi nominate e con la quale pure si confrontano le
dette ipotesi nominate, l’una con le altre integrandosi
reciprocamente (Cass., 7 luglio 2016, n. 13956).
10.- Il ricorso va dunque respinto e dichiarata la competenza

Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Dichiara la competenza del
Tribunale di Napoli, Sezione specializza in materia di impresa,
cui rimette la causa.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione civile, addì 10 luglio 2018.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

2 A60. 2018

funzionale della sezione specializzata in materia di impresa del

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