Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20440 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 28/09/2020), n.20440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13065/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRARIA COLLINA S.S., in persona del legale rappresentante

p.t., B.A., G.L., tutti elettivamente

domiciliati in Roma via XXIV Maggio 43, presso lo studio dell’Avv.

Vincenzo Golino, rappresentati e difesi dall’Avv. Marco Lucio

Campiani;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 218/2/2012 della COMM. TRIB. REG. UMBRIA,

depositata il 16/11/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/1/2020 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 218/2/12 depositata in data 16 novembre 2012 la Commissione tributaria regionale dell’Umbria rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso e incidentale dell’Azienda Agraria Collina s.s. e dei soci B.A. e G.L. avverso la sentenza n. 158/8/11 della Commissione tributaria provinciale di Perugia, la quale a sua volta aveva riunito e accolto i ricorsi, relativi a due avvisi di accertamento per IVA 2004 e 2005 con cui era stata recuperata IVA indebitamente rimborsata, non essendo stata ritenuta legittimamente detraibile.

– In particolare, i contribuenti avevano chiesto i rimborsi di crediti per beni strumentali acquistati, inizialmente accordati, derivanti da investimenti effettuati per ristrutturare un immobile di proprietà dell’azienda, accatasto D/10 fabbricato strumentale, al fine di svolgere un’attività di agriturismo, poi ritenuta simulata dall’Agenzia.

– La CTR confermava integralmente la decisione di primo grado, inclusa la statuizione di compensazione delle spese di lite di primo grado oggetto di appello incidentale, ritenendo provata sia con documentazione contabile che con rilievi fotografici l’attività agrituristica.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. I contribuenti hanno replicato depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico motivo di ricorso – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 -, l’Agenzia ricorrente deduce il vizio motivazione per insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, non avendo il giudice di appello adeguatamente valutato il quadro probatorio circa l’attività agrituristica svolta dai contribuenti. In accoglimento di specifiche eccezioni preliminari articolate in controricorso, l’unico motivo di impugnazione va dichiarato inammissibile.

Va infatti rammentato che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). In contrasto con tale insuperato insegnamento giurisprudenziale l’Agenzia con il presente ricorso lamenta proprio l’insufficienza della motivazione adottata dal giudice d’appello, il quale sulla base del quadro probatori agli atti, in particolare della documentazione contabile e dei rilievi fotografici, ha accertato in fatto l’effettivo svolgimento di attività agrituristica nell’immobile ristrutturato e per il quale è stato ritenuto dall’Agenzia indebito il rimborso parziale di credito IVA sulla base di un’opposta ricostruzione del fatto.

– La richiesta di rivalutazione di tali prove è dunque evidente, ed è inammissibile anche in quanto incappa nella preclusione della doppia conforme. Va infatti ribadito che “Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. 22 dicembre 2016 n. 26774). Nel caso di specie la decisione della CTR ha integralmente confermato la statuizione della CTP sfavorevole all’Agenzia e, all’evidenza, la ricorrente non ha assolto all’onere summenzionato, e da ciò discendono ulteriori ragioni di inammissibilità.

– Per tutte le concorrenti ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile e seguono alla soccombenza le spese di lite, liquidate come da dispositivo.

PQM

– La Corte rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti in solido, liquidate in Euro 5.600,00 per Compensi, oltre a Spese generali 15%, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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