Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20440 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/08/2017, (ud. 05/04/2017, dep.28/08/2017),  n. 20440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10616-2013 proposto da:

L.F., (OMISSIS), D.B.L.S. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. COSTANZA 27, presso lo

studio dell’avvocato LUCIA MARINI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato EMIDIO LOSCHI;

– ricorrenti –

contro

L.R., L.E., V.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 271/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con la sentenza depositata il 28/2/2012 la Corte d’appello di Brescia confermò la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città del 27/12/2006, la quale, riunite tre cause, rigettata ogni altra domanda, condannò D.B.L.S. a pagare a V.M., L.E. e L.R., quali eredi di Lo.Er., quale quota di pertinenza delle spese afferenti al rifacimento del tetto di un immobile comune, la somma di Euro 7.441,22; a rimuovere il bombolone del gas di cui alla CTU, così allontanandolo dalla proprietà comune e da quella esclusiva degli eredi di Lo.Er., nel rispetto della distanza di legge; a rimuovere dalla proprietà degli eredi L. le punte di messa a terra dell’impianto elettrico; ad eliminare le persiane che si aprono sul fondo degli eredi L., di cui alla CTU; a rimuovere dal muro di proprietà degli eredi L. i fili elettrici descritti dalla CTU; condannò, inoltre, V.M., L.E. e L.R. ad arretrare il parapetto laterale dei due balconi descritti al punto 4 della CTU fino alla distanza di 1,50 m. dal confine con la porzione d’immobile di proprietà esclusiva di D.B.L.S. e L.F.;

ritenuto che D.B.L.S. e L.F. propongono ricorso per cassazione avverso la statuizione di cui sopra, prospettando quattro motivi di censura e che i chiamati in giudizio, V.M., L.E. e L.R. non hanno svolto difese;

considerato che il primo motivo, con il quale le ricorrenti deducono violazione degli artt. 1362 e segg., c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), non può essere accolto, stante che con la censura in esame le predette ricorrenti, in definitiva, invocano, al di là dell’appiglio meramente formale della indicazione delle norme pretesamente violate, la complessiva rivalutazione della ricostruzione fattuale effettuata dalla Corte territoriale (la quale, peraltro facendo propria la motivazione di primo grado, ha chiarito che con la privata convenzione evocata dalle ricorrenti non si era inteso vietare la costruzione di altre “logge, baidresche o solette”, pur se non in prosecuzione di quella esistente, a condizione che fossero munite di accesso autonomo e separato), che impinge nelle preclusioni del giudizio di legittimità, stante che, non constando essere stati applicati criteri interpretativi del negozio diversi rispetto a quelli legali, la critica si sostanzia in una rivalutazione dell’apprezzamento di merito, in questa sede inammissibile, non essendo, fra l’altro, neppure evocato l’art. 360, c.p.c., n. 5;

considerato che il secondo motivo, con il quale viene allegata violazione del D.M. 31 marzo 1984, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la precipua motivazione resa sul punto dalla sentenza, la quale, a pag. 31, conferma la decisione di primo grado, per non essere state rispettate le distanze minime previste dal cod. civ.;

considerato che il terzo motivo, con il quale viene denunziato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, è anch’esso inammissibile per aspecificità, stante che la doglianza non si cura di avversare la motivazione (pagg. 26/27) attraverso la quale la Corte locale ragionatamente nega l’addotta procurata condizione di precarietà statica del solaio;

considerato che il quarto ed ultimo motivo, con il quale viene denunziato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso in merito al capo della sentenza concernente l’apertura delle ante, è del pari inammissibile, ma per difetto di autosufficienza, in quanto richiama un atto di divisione del 27/2/1953, non conoscibile da questo Giudice;

considerato che nulla deve disporsi per le spese legali in quanto la controparte non ha svolto difese;

considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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