Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20440 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20440 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 9224-2016 proposto da:
COMUNE DI LIMBADI, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 6, presso lo studio
dell’avvocato ()RESTI”, MORCAVALID, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
ISTITUTO

R11,1GIOSO ANCELLE FRANCI’,SCANI DI ,

BUON PASTORI in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELE MIRIGIAANI, che lo rappresenta e
difende;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 02/08/2018

avverso la sentenza n. 99/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 27/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la .entenza impugnata, la Corte di Appello di Catanzaro

ha

accolto la domanda riconvenzionale proposta dall’Istituto religioso
Ancelle Francescane del Buon Pastore, parte convenuta nel giudizio di
opposizione alla stima dell’indennità di esproprio promossa dal
Comune di I imbadi, domanda volta ad ottenere la determinazione
dell’indennità in misura superiore a quella riconosciuta.
1,a stima era stata compiuta dalla Commissione Provinciale di Vibo
Valentia e la somma dovuta a seguito del provvedimento ablatorio era
stata determinata in Curo 289.534,83.
A sostegno dell’opposizione il Comune di I,imbadi aveva censurato la
quantificazione come operata dalla commissione in euro 6,126 al
metro quadro per le zone non vincolate e in curo 2,40 per le zone
vincolate; a tal fine aveva invocato la riduzione del 25% del valore di
mercato ai sensi dell’art. 2, commi 89 e 90,1. 244/2007, in ragione delle
finalità del provvedimento ablatorio, funzionale alla realizzazione di
opere necessarie ad attuare interventi di riforma economico — sociale;
ha poi evidenziato il dato derivante dalla avvenuta alienazione da parte
del medesimo Istituto Religioso di un terreno limitrofo per un valore
nettamente inferiore a quello stimato dalla Commissione, con
determinazione in curo 3,75 al metro quadro.
La Corte di Appello, ai fini della determinazione dell’indennità
espropriativa aveva disposto

—d-EcIT—o
tc consulenza tecnica d’ufficio,

Ric. 2016 n. 09224 sez. MI – ud. 15-05-2018
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partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACI1′,RNO.

rilevando clic nel caso in esame ciò che aveva costituito oggetto di
contrasto, sotto il profilo relativo ai criteri di determinazione del
valore, era stata la valutazione della qualità del terreno in quanto
inserito all’interno del piano degli insediamenti produttivi. Pertanto, si

Dall’accertamento svolto dalla c.t.u. è emerso che sui beni oggetto di
intervento ablativo, dopo l’esproprio, sono state realizzate opere di
urbanizzazione, nella specie strade 2-rete fognaria. Inoltre, alla data del
decreto di esproprioi i terreni oggetto di intervento ablativo ricadevano
nella zona produttiva destinata a realizzare nuovi insediamenti di
carattere commerciale. Dunque, sulla base dell’inserimento della
particella in contestazione all’interno) del piano per l’insediamento
industriale e produttivo, la valutazione del terreno oggetto di esproprio
doveva essere eseguita in termini di terreno edificabile. A fine del
compimento di tale valutazione, sono stati reperiti alcuni atti di
compravendita inerenti a terreni ricadenti in zona destinata ad attività
produttive stipulati in data prossima a quella a cui doveva essere
riferito il valore del terreno oggetto di esproprio, cioè il 21 febbraio
2006.
Nella fase di valutazione di tali atti si è tenuto conto di molteplici
elementi: che il prezzo dichiarato era sensibilmente inferiore a quello
effettivamente pagato, per ragioni fiscali; dei vincoli a cui è soggetto il
terreno espropriato; della notevole estensione del terreno medesimo e
della assenza di opere di urbanizzazione prima dell’esproprio.
Dall’analisi di tali fattori, si è ritenuto che il più probabile valore che il
terreno avrebbe potuto conseguire in una libera contrattazione era di
CU() 509.365.
In conclusione, la Corte di Appello, alla luce delle risultanze di cui alla
c.t.u., e ritenendo non applicabile al caso di specie la riduzione del 2 5
Ric. 2016 n. 09224 sez. M1 – ud. 15-05-2018
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chiedeva di individuare la natura e la vocazione del bene espropriato.

dell’importo dovuto a titolo di indennizzo prevista dal D.P.R.
237/2001, art. 37, come sostituito dalla legge 244/2007, art. 2, comma
89, in quanto successivo all’emissione del provvedimento di
espropriazione, ha accolto la domanda riconvenzionale dell’istituto

Propone ricorso per Cassazione il comune di limbadi, affidandosi a
due motivi.
Nel primo motivo si deduce l’omesso esame, ex art. 360 n. 5 cod. proc.
civ., del rilievo della compravendita di un terreno limitrofo da parte
dell’Istituto religioso Ancelle Francescane del Buon Pastore, effettuata
nello stesso periodo dell’esproprio, 21 febbraio 2006, ad un prezzo di
gran lunga inferiore a quello determinato dal c.t.u.
Nel secondo motivo si deduce l’omessa valutazione, ex art. 360 n. 5
cod. proc. civ. / della contraddittorietà dell’affermazione della
consulenza tecnica d’ufficio, recepita dalla Corte d’Appello, secondo la
quale l’inferiorità dei prezzi di vendita del terreno limitrofo, era dovuta
a ragioni meramente fiscali. Tale affermazione, contestata nel giudizio
di merito/ non aveva tenuto conto dei rilievi critici ad essa mossi.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, contrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente, la comparazione con gli atti di
compravendita aventi ad oggetto immobili “omogenei”, non solo con
riferimento agli elementi materiali, ma anche alla condizione giuridica
urbanistica all’epoca del decreto ablativo, (Cass. 20232/2016), è statQ
svolut, analiticamente dalla Corte d’Appello richiamando
espressamente le motivazione della consulenza tecnica d’ufficio. (cfr.
pag. 8 sentenza impugnata).
Il secondo motivo è inammissibile perché deduce la contradditorictà
della motivazione in ordine alla ratio decidendi relativamente
all’irrilevanza del corrispettivo della vendita del terreno limitrofo a
Ric. 2016 n. 09224 sez. M1 – ud. 15-05-2018
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religioso, determinando l’indennità di esproprio in curo 509.365.

quello espropriato, risultando nei rogiti, trattandosi di una rilievo) non
proponibile alla luce della nuova formulazione del vizio ex art. 360 n. 5
cod. proc. civ. (S.U. 8053 del 2012).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali, che si liquidano in euro 4.500 per compensi,
euro 100,00 per esborsi, oltre alle accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2018.
Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater
d.p.r. n. 115 del 2002.
Il presidente
Andrea Scaldaferri

D-2000ITATO IN CANCELLERiA
460. 2018
Roma,

E?

spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza.

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