Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2044 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28784-2018 proposto da:

R.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32, presso

lo studio dell’avvocato EMILIA ROSA FARAGLIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato VALENTINA LO BARTOLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il

24/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Il 27 gennaio 2018 R.T. proponeva opposizione avverso il decreto depositato il 29 dicembre 2017, con cui la Corte d’appello di Ancona le aveva negato “una nuova liquidazione delle spettanze” a lei dovute per lo svolgimento dell’incarico di consulente tecnico di parte nel procedimento di reclamo n. 29/2014 V.G..

Con ordinanza depositata il 24 luglio 2018, la Corte d’appello dichiarava l’opposizione inammissibile perchè tardivamente proposta.

2. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione R.T..

Gli intimati Agenzia delle Entrate e Ministero della giustizia non hanno proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 – bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente collegati:

a) Il primo motivo contesta “travisamento, motivazione nulla e/o apparente, violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 134 c.p.c. e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” per avere la Corte d’appello completamente travisato l’oggetto dell’opposizione, ponendo a base della sua motivazione esclusivamente il precedente decreto di liquidazione risalente al 16 maggio 2016, invece di esaminare nel merito il decreto di rigetto del 15 dicembre 2017, depositato il 29 dicembre 2017, unico ed esclusivo provvedimento impugnato dalla ricorrente.

b) Il secondo motivo lamenta “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto della discussione, violazione e falsa applicazione delle norme ex art. 84 e 170, comma 1, nonchè ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 131 e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” per avere la Corte d’appello “completamente ignorato le sopravvenienze, dedotte nell’atto di opposizione, che hanno indotto la ricorrente a chiedere un nuovo pagamento degli onorari da parte dell’Erario, ovvero il tentativo di recupero infruttuoso dei compensi dalla parte interessata”, di cui ha dato prova per ottenere il pagamento diretto in luogo della prenotazione a debito, disposta con il decreto di liquidazione del 16 maggio 2016.

I motivi sono fondati. La Corte d’appello, osservato che “con l’opposizione si intende ottenere una nuova liquidazione delle spettanze del consulente di parte e la modifica del precedente provvedimento che aveva prenotato a debito tali onorari” e che il “precedente provvedimento di liquidazione risale al 16 maggio 2016”, ha concluso per la tardività dell’opposizione, proposta il 27 gennaio 2018, e “comunque” per “l’estraneità della richiesta, avente ad oggetto la prenotazione a debito, rispetto al rimedio utilizzato”. La Corte d’appello, pertanto, nel valutare la tempestività dell’opposizione erroneamente non ha considerato il provvedimento impugnato – il decreto del 29 dicembre 2017 – ma il diverso provvedimento, del 16 maggio 2016, che aveva effettuato la liquidazione del compenso e disposto la prenotazione a debito dell’onorario come liquidato. L’opposizione, con la quale la ricorrente ha contestato il decreto che ha rigettato quella che deve essere considerata non una richiesta di liquidazione (già posta in essere), ma un’istanza di pagamento, a fronte dell’infruttuosa richiesta del pagamento alla parte del giudizio, deve pertanto essere considerata tempestiva.

II. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Ancona che provvederà sull’istanza di pagamento formulata da R.T., anche considerando che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 217/2019 (pubblicata successivamente alla camera di consiglio che ha deliberato la presente decisione), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 131, comma 3, “nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di impossibilità di “ripetizione”), anzichè direttamente anticipati dall’erario”.

Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2″ sezione civile, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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