Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2044 del 30/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2044 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 25308-2011 proposto da:
ISOARDI BRUNO SRDBRN56T10E632Q, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio
dell’avvocato FABBRI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DEL MANZO PAOLO GIOVANNI, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro
FERSERVIZI SPA – società a socio unico soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA in persona
dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE
ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato TAMBURRO LUCIANO,
che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 30/01/2014

avverso la sentenza n. 795/2010 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 5.11.2010, depositata il 9/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA.

CORASANITI.
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la >eperite relazione ai ‘ensi. dell’art. 380 bis cod. proc_
civ. e 375 cod. proc. civ.
“Con sentenza depositata 1’11 novembre 2010, la Corte d’appello dì
Genova, riformando la decisione di primo grado, ha respinto anche la
domanda svolta in via subordinata da Bruno Isoardi, dipendente della
Ferservizi s.p.a. inquadrato in categoria D1 di cui al C.C.N.L. applicato
al rapporto, diretta ad ottenere dal 16 aprile 2003 l’inquadramento nella
superiore categoria C in ragione delle mansioni di fatto svolte di
istruzione delle pratiche relative ai rapporti con le assicurazioni
originate dai sinistri in danno di una delle società del gruppo ferrovie
dello Stato.
Avverso tal sentenza Bruno Isoardi propone ricorso per
cassazione, consegnato per la notifica in data 22 ottobre 2011
all’ufficio postale di Roma e affidato a due motivi, relativi,
rispettivamente, alla violazione degli articoli del C.C.N.L.
contenenti la declaratoria della qualifica rivendicata e al vizio di
motivazione.
La società resiste alle domande con rituale controricorso.
Il procedimento è regolato dagli arti. 360 e segg e.p.c.
con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle
apportate dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.
2
Ric. 2011 n. 25308 sez. ML – ud. 07-11-2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto
trattato in camera di consiglio per essere respinto.
Nonostante la rubrica del primo motivo di ricorso le
censure svolte dal ricorrente investono quasi esclusivamente la
motivazione della sentenza, accusata di discostarsi

irragionevolmente dalla decisione di primo grado e di non avere
valutato correttamente le prove, che avrebbero evidenziato la
presenza nei compiti del ricorrente delle caratteristiche proprie
della qualifica rivendicata.
Per il resto la “lettura” effettuata dai giudici delle norme
contrattuali di inquadramento appare corretta nell’evidenziare,
da un lato, l’elevato livello professionale della qualifica attribuita
al ricorrente e dall’altro, quel di più che connota la categoria
rivendicata in termini di professionalità e potere di iniziativa
che la avvicina alle funzioni direttive, del resto ad essa
ricondotte.
Per quanto riguarda i pretesi vizi di motivazione, va
ricordato che il controllo di legittimità in ordine alle valutazioni
di fatto del giudice di merito non può spingersi fino alla
rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione
alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da
sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di
merito, a quella operata nei due gradi precedenti, magari perché
ritenuta la migliore possibile.
Tale controllo riguarda viceversa (attraverso il filtro delle
censure mosse con il ricorso) unicamente il profilo della
coerenza logico-formale e della correttezza giuridica delle
argomentazioni svolte, in base all’individuazione, che compete
esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio
3
Ric. 2011 n. 25308 sez. ML – ud. 07-11-2013

convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove,
il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra
di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all’interno di un
quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni
e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto

ricostruttivo della vicenda (d.r. , per tutte, Cass. S.U. 11 giugno
1998 n. 5802 e, più recentemente, ex cetetis, Cass., nn. 6288/11,
27162/09, 26825/09 e 15604/07).
Né appare sufficiente, sul piano considerato, a
contrastare le valutazioni del giudice di merito il fatto che alcuni
elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano
in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni del giudice o
con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.
Ogni giudizio implica infatti l’analisi di una più o meno
ampia mole di elementi di segno non univoco e
l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che — per essere
obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e
convergenti verso un’unica spiegazione — sono in grado di
superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il
convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione,
in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due
gradi di merito in cui si articola la giurisdizione (cfr. ad es. Cass.
nn. 15156/11 e 5241/11).
Occorre quindi che i fatti della controversia dedotti per
invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso
per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza
esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione
disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante o
determini al suo interno radicali incompatibilità così da
4
Ric. 2011 n. 25308 sez. ML – ud. 07-11-2013

vanificare o da rendere manifestamente incongrua o
contraddittoria la motivazione (in proposito, fr., ad es. Cass.
nn. 2272/07 e 14973/06).
Ciò ricordato in via di principio, si rileva che la
motivazione della Corte territoriale non merita le censure svolte

alle valutazioni della sentenza riformata), avendo
adeguatamente analizzato, alla stregua delle stesse dichiarazioni
dell’interessato e di quelle dei testimoni e in base altresì alla
documentazione prodotta, le mansioni del ricorrente in tutte le
loro esplicazioni, ravvisandone le implicazioni relative
all’elevato livello di conoscenze specialistiche e alle
responsabilità sul piano dell’istruttoria della pratica, ritenute
tipiche della categoria di inquadramento posseduta.
Il tentativo del ricorrente di sovrapporre a tali valutazioni
altre proprie diverse denuncia la natura di merito del controllo
così richiesto inammissibilmente a questa Corte di legittimità.
Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della
sezione voglia fissare la data dell’adunanza in camera di
consiglio.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia. In particolare è da condividere
l’affermazione in ordine alla inidoneità dei motivi di ricorso, in quanto
sostanzialmente intesi a sollecitare un diverso apprezzamento di fatto
delle risultanze istruttorie, a censurare validamente la statuizione
impugnata.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
5
Ric. 2011 n. 25308 sez. ML – ud. 07-11-2013

__

dal ricorrente (del resto in buona parte condotte col richiamo

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente
alle spese che liquida in € 100,00 per esborsi e in € 3000,00 per

Roma, camera di consiglio del 7 novembre 2013
Presidente
etro Curzio

Funzionaria.Gitteliziario
Pgaé) TA

DEPOSITATO R:4 CANCELLENA
Roma, …

Get 201k

compensi professionali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA