Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2044 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 27/01/2011), n.2044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

– CARMA SUD SRL in Liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 108/24/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli, Sezione n. 24, in data 30.05.2007, depositata il

13 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Carlo Destro.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 17179/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 108/24/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 24, il 30.05.2007 e DEPOSITATA il 13 giugno 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’impugnazione dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, – che aveva annullato gli avvisi di accertamento IRPEG ed ILOR per gli anni 1996/1998,- per essere stato, annullato il provvedimento di revoca della esenzione da dette imposte con separata sentenza.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione degli avvisi di accertamento IRPEG ed ILOR degli anni dal 1996 al 1998, censura l’impugnata decisione, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105 e del D.P.R. n. 601 del 1975, art. 26, nonchè per difetto di motivazione.

3 – L’intimata società, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La decisione di appello ha rigettato l’impugnazione dell’Agenzia, nella considerazione che la società avesse titolo a godere del beneficio fiscale dell’esenzione, dal momento che il provvedimento di revoca dello stesso, era stato annullato dai Giudici di primo grado, giusta sentenza confermata dal Collegio con altra decisione di pari data.

5 – Le formulate doglianze, appaiono prive della necessaria riferibilità e specificità, non risultando esplicitati gli elementi e le ragioni alla cui stregua, – stante la motivazione della decisione di appello, che ha giustificato il decisum, con riferimento al venir meno “del presupposto di fatto e di diritto su cui si fondavano gli impugnati avvisi di accertamento”,- la decisione impugnata dovrebbe essere annullata.

Per vero, le doglianze sembrano riferire ad altro contenzioso avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di revoca del beneficio dell’esenzione impositiva Irpeg Ilor.

5 bis – I mezzi, tenuto conto della correttezza, sul piano logico- formale, della motivazione della decisione impugnata, sembrano, poi, formulati in spregio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte, in sede di ricorso per cassazione, “ha l’onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al Giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali” (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001, n. 9558/1997).

D’altronde, costituisce pacifico principio quello secondo cui “per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza” (Cass. n. 9368/2006, n. 1014/2006, n. 22979/2004).

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base alle ragioni esposte in relazione ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;

Considerato che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA