Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20439 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 28/09/2020), n.20439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7835/2013 R.G. proposto da:

Zetaplast s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Banchi Nuovi n. 39,

presso lo studio dell’avv. Renato Mariani, che la rappresenta e

difende, unitamente all’avv. Alessandro Zanzi, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

e nei confronti di:

Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Varese, in persona

del Direttore pro tempore, e Ministero dell’economia e delle

finanze, in persona del Ministro pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 109/44/12, depositata 11 agosto 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 109/44/12 del 01/08/2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 27/07/11 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Zetaplast s.r.l. nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2004, oltre alle conseguenti sanzioni;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito dell’applicazione dello studio di settore relativo alla specifica attività svolta da Zetaplast s. r.l.;

1.2. la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che la notifica dell’avviso di accertamento era stata validamente eseguita e che la motivazione dell’avviso di accertamento non era fondata unicamente sugli studi di settore, ma anche su altri elementi indiziari;

2. Zetaplast s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. va pregiudizialmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva a resistere nel presente giudizio del Ministero della economia e delle finanze, cui erroneamente è stato notificato il ricorso, essendo legittimata passivamente unicamente l’Agenzia delle entrate;

2. con il primo motivo di ricorso Zetaplast s.r.l. deduce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, degli artt. 148 e 156 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 3 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando che la notificazione dell’avviso di accertamento è inesistente in ragione della mancanza, sulla busta contenente il plico, della sottoscrizione del funzionario dell’Agenzia delle entrate che ha curato la notificazione;

3. il motivo è infondato;

3.1. è noto che la notifica dell’avviso di accertamento deve avvenire ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, il quale, al comma 1, prevede, in via generale, che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 c.p.c. e ss.”, salve le modifiche successivamente elencate (comma 1);

3.1.1. peraltro, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 14, la notificazione può essere effettuata a mezzo posta anche direttamente dall’Ufficio, così come avvenuto nel caso di specie; in tal caso, non si applicano le regole previste dalla L. n. 890 del 1982, ma il regolamento postale (D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 e D.M. 1 ottobre 2008) relativo all’inoltro delle raccomandate ordinarie (Cass. n. 14501 del 15/07/2016; Cass. n. 15315 del 04/07/2014; Cass. n. 9111 del 06/06/2012; si veda, altresì: con riferimento alle cartelle di pagamento, Cass. n. 23511 del 18/11/2016; Cass. n. 12083 del 13/06/2016; con riferimento alla notifica di atti giudiziari, Cass. n. 25095 del 07/12/2016; Cass. n. 16488 del 05/08/2016);

3.1.2. l’applicazione del regolamento postale implica che l’inoltro della raccomandata da parte dell’Ufficio finanziario debba avvenire senza formalità e, pertanto, non è necessario che venga redatta un’apposita relazione di notificazione ai fini dell’inoltro del plico raccomandato, essendo sufficiente le indicazioni dell’agente postale in ordine alla intervenuta consegna dello stesso;

3.2. applicando i superiori principi al caso di specie, se ne deduce che correttamente la CTR ha posto l’accento sull’inoltro e sulla ricezione, debitamente effettuati, del plico raccomandato contenente la copia dell’atto spedito, dovendo ritenersi del tutto superflua una relata di notificazione a cura del funzionario dell’Ufficio finanziario che ha materialmente inoltrato il plico;

3.3. in ogni caso, anche volendo diversamente ritenere, è incontestato che il plico è giunto a destinazione e l’avviso di accertamento è stato regolarmente impugnato dalla società contribuente, con conseguente realizzazione della fattispecie sanante di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, applicabile anche alla notificazione degli atti impositivi (Cass. n. 10445 del 12/05/2011; Cass. n. 654 del 15/01/2014; Cass. n. 8374 del 24/04/2015; Cass. n. 21071 del 24/08/2018);

3.3.1. nè può ragionevolmente sostenersi che si verta in ipotesi di inesistenza della notificazione, che si verifica in caso di totale mancanza materiale dell’atto ovvero nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016): non è infatti discusso che l’atto sia stato inoltrato dall’Agenzia delle entrate, soggetto qualificato a compiere tale attività ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, sicchè il vizio lamentato (omissione della relazione di notifica sottoscritta dal funzionario) potrebbe dare luogo – ove di vizio si possa effettivamente parlare, diversamente da quanto ritenuto da questa Corte – al limite ad un’ipotesi di nullità della notifica, sanata dalla tempestiva impugnazione;

4. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ragione della nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, essendo stato l’atto impositivo motivato esclusivamente con riferimento al disallineamento con lo studio di settore;

5. la complessa censura va disattesa;

5.1. come si evince dalla sentenza della CTR e dallo stesso avviso di accertamento, riprodotto da entrambe le parti, l’atto impositivo è stato motivato non solo con riferimento al difetto di congruità con lo studio di settore, ma anche in relazione alle ragioni per le quali gli elementi forniti dalla società contribuente non siano idonei a supportare differenti valutazioni (calo del fatturato relativo ad alcuni clienti; scarsa redditività con conseguente antieconomicità della gestione), sicchè la motivazione dell’avviso risulta sicuramente congrua ed ha permesso alla società contribuente di difendersi compiutamente nel merito;

5.2. ne consegue l’infondatezza della censura di violazione di legge;

5.3. con riferimento, invece, al difetto di motivazione, la ricorrente sembra censurare non tanto l’avviso di accertamento, quanto la motivazione del giudice di appello, che non avrebbe tenuto conto degli elementi forniti anche in sede di contraddittorio preventivo;

5.4. peraltro, tale profilo di censura è inammissibile per difetto di specificità: a fronte di una motivazione sicuramente essenziale da parte della CTR, Zetaplast s.r.l. non ha nè trascritto, nè allegato, la documentazione sulla quale si fondano le proprie censure e che, se valutata, avrebbe con ragionevole certezza indotto il giudice di appello ad una diversa decisione;

6. con il terzo motivo si deduce, alternativamente, vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e vizio di violazione di legge (art. 345 c.p.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non essendosi la CTR pronunciata sulla eccezione di novità della questione relativa al comportamento antieconomico di Zetaplast s.r.l.;

7. il motivo è inammissibile, oltre che infondato;

7.1. la società contribuente sembra denunciare, con riferimento a parametri erronei, un vizio di omessa pronuncia che avrebbe dovuto formulare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

7.2. del resto, anche volendosi riqualificare il motivo, lo stesso resterebbe inammissibile, perchè non è consentita la deduzione del vizio di omessa pronuncia su questioni processuali (Cass. n. 1876 del 25/01/2018; Cass. n. 25154 del 11/10/2018; Cass. n. 10422 del 15/04/2019);

7.3. in ogni caso, il motivo è infondato, atteso che il comportamento antieconomico della società contribuente è stato evidenziato anche nella motivazione dell’avviso di accertamento (punto 2.3 dell’atto trascritto dalla stessa parte ricorrente) e la questione è stata oggetto di rilievo da parte della stessa società contribuente in primo grado, così come si evince dalla narrativa della sentenza (“nel merito riteneva dimostrata la ragionevolezza economica del proprio operato”), sicchè non può in alcun modo ritenersi la novità della questione;

8. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite dichiarato compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00;

8.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA