Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20439 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 11/10/2016, (ud. 22/03/2016, dep. 11/10/2016), n.20439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Alessandria,

n. 128, nello studio dell’avv. Antonino Piro, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che per

legge lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 2999,

depositata in data 20 luglio 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

marzo 2016 dal Consigliere dott. Pietro Campanile;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza n. 14764 del 2003 il Tribunale di Roma, accogliendo l’opposizione proposta dal Ministero della Difesa, revocava il decreto ingiuntivo emesso in data 11 novembre 1999 ad istanza dell’impresa di M.G., e relativo al pagamento della somma di Lire 118.839.610, quale saldo del corrispettivo di lavori esegui in esecuzione di un contratto di appalto, condannando l’opponente al pagamento della somma di Euro 2.785,53.

1.1 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato detta decisione, rilevando, per quanto in questa sede maggiormente interessa, che nel contratto concluso dalle parti doveva ravvisarsi un appalto c.d. a misura e non a corpo, per esser stato indicato un importo meramente indicativo, da precisarsi – sulla base del tenore letterale del termine adoperato (“presunto”), a seguito di effettiva liquidazione e contabilizzazione dei lavori realmente eseguiti, sicchè non residuava alcun ulteriore credito.

1.2 – Tale interpretazione, del resto, era confermata dal comportamento dello stesso M., che in data (OMISSIS) aveva sottoscritto, senza riserve, il conto di liquidazione finale dei lavori eseguiti, dal quale risultava che il credito dell’impresa – cosi come riconosciuto nella decisione di primo grado – ammontava a Lire 5.393.531, pari ad Euro 2.785,53.

1.3 – Avverso detta sentenza, con la quale sono state compensate le spese di lite, propone ricorso il M., in base a otto motivi, ai quali il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 132 c.p.c., si deduce la nullità della sentenza impugnata, correlata all’omessa indicazione, nell’intestazione della stessa, dell’estensore.

2.1 – La censura è infondata, in quanto, mentre nell’intestazione della sentenza sono chiaramente indicati i componenti del collegio giudicante, il consigliere estensore, nella persona del dott. P.C., emerge dalla chiara sottoscrizione in calce alla decisione, in corrispondenza della specifica precisazione di tale qualità (cfr. Cass., 3 ottobre 2012, n. 22589; Cass., 22 dicembre 2011, n. 28281).

3 – Del pari infondato è il secondo mezzo, con il quale la violazione dell’art. 132 c.p.c. – nella formulazione anteriore alla riforma introdotta con la L. n. 69 del 2009, viene prospettata in relazione all’omessa esposizione, ancorchè in maniera concisa, dello svolgimento del processo.

Deve invero rilevarsi che, ancorchè, ai sensi della norma transitoria contenuta nella L. n. 69 del 2009, art. 58 le modifiche introdotte con l’art. 45, comma 15 stessa legge all’art. 132 c.p.c., comma 2, (nel senso dell’abolizione del riferimento allo “svolgimento del processo) non si applicano nel presente giudizio, questa Corte, con riferimento al quadro normativo anteriore all’entrata in vigore della predetta novella, ha affermato che l’assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza allorchè tale omissione impedisca totalmente – non risultando richiamati in alcun modo i tratti essenziali della lite, neppure nella parte formalmente dedicata alla motivazione -, di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, nonchè di controllare che siano state osservate le forme indispensabili poste dall’ordinamento a garanzia del regolare svolgimento della giurisdizione (Cass., 19 marzo 1999, n. 6683). Premesso che la sentenza impugnata ripercorre, sia pure in maniera sintetica, i momenti salienti del giudizio di primo grado, deve richiamarsi il principio secondo cui la difettosità dell’esposizione, ovvero gli errori in essa commessi, non spiegano effetti invalidanti sulla sentenza quando questa risulti ugualmente idonea al raggiungimento del proprio scopo, illustrando esaurientemente i tratti essenziali della lite, nonchè gli elementi considerati o presupposti nella decisione; e che dunque dette carenze possono riverberarsi sulla validità della sentenza solo quando la rendano inidonea al raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., comma 2), impedendo, cioè, di individuare, con sufficiente certezza, gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione delle varie questioni, ovvero di controllare che siano state osservate le forme indispensabili poste dall’ordinamento a garanzia del regolare esercizio della giurisdizione, o infine comportando che il giudice fondi la decisione su elementi (eccezioni o deduzioni) che non avrebbero dovuto essere valutati o valutati diversamente ove i fatti fossero stati esposti correttamente (Cass., 9 gennaio 2003, n. 114; Cass., 10 novembre 2010, n. 22845).

Deve quindi evidenziarsi che la corte distrettuale, nell’affrontare le questioni controverse introdotte con il gravame, ha focalizzato in maniera approfondita i temi trattati nel precedente grado del giudizio, posti a fondamento, come si dirà, delle problematiche affrontate nel ricorso in esame, ragion per cui non può ritenersi sussistente, alla luce dell’orientamento sopra richiamato – che il Collegio condivide ed al quale intende, anzi, dare continuità – la dedotta nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2.

4 – Con la terza censura, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., si sostiene che non sarebbe tenuto conto delle decisioni – come allegato dalla difesa del M. nella comparsa conclusionale presentata nel giudizio di appello – intervenute fra le stesse parti ed aventi ad oggetto le medesime questioni.

4.1 – Con il mezzo successivo la medesima questione viene prospettata sotto il profilo del vizio di motivazione.

9.2 – Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati. Assume rilevanza decisiva la circostanza che le decisioni richiamate, se attengono a giudizi intervenuti fra le stesse parti, riguardano controversie scaturite nell’ambito di diversi rapporti giuridici, relativi ad altri contratti di appalto.

Deve dunque ribadirsi che il giudicato esterno non può ravvisarsi nel principio di diritto che è stato affermato in una diversa controversia, non connotata da identità di soggetti, causa petendi e petitum, quantunque in forza degli asseriti medesimi presupposti di fatto, atteso che il giudicato, come affermato in maniera costante da questa Corte (Cass., 3 dicembre 2014, n. 25546; Cass., 30 dicembre 2009, n. 28042; Cass., 18 giugno 2007, n. 14087), non può mai investire singole questioni di fatto o di diritto.

5 – Con la quinta censura si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c.: la sentenza impugnata avrebbe fondato la propria decisione sul rilievo che il corrispettivo dell’appalto era “a misura” e non “a corpo”, sebbene l’amministrazione non avesse mai contestato che si trattava di appalto “a corpo”.

5.1 – Il motivo è inammissibile: prescindendosi dalla generica formulazione del quesito di diritto, in realtà non richiesto, essendo stata impugnata una decisione depositata in data 20 luglio 2009, vale a dire in epoca in cui era ormai operante la disposta abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., deve rilevarsi che la Corte capitolina ha esaminato in primo luogo la doglianza del M. relativa, per l’appunto, alla qualificazione da parte del Tribunale, senza che il Ministero avesse svolto tale contestazione, del corrispettivo dell’appalto “a misura”, osservando, in proposito, che dall’impostazione dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, fondato sulla deduzione dei conteggi concernenti i lavori effettivamente eseguiti, doveva necessariamente ritenersi che l’amministrazione ritenesse che il corrispettivo fosse da calcolare “a misura” e non “a corpo”.

Orbene, tale “ratio decidendi” non risulta attinta da alcuna censura, in quanto il ricorrente si limita a ribadire – senza per altro rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, riportando il tenore degli scritti difensivi della controparte – che non era mai stato “in discussione tra le parti che il corrispettivo dell’appalto fosse stato pattuito a corpo e non a misura”. Appare pertanto evidente come la censura in esame sia priva dei prescritti caratteri di specificità e di pertinenza, in quanto, riproponendo il contenuto del motivo di appello, prescinde totalmente dalle argomentazioni con le quali il giudice di secondo grado ha ritenuto infondata detta doglianza.

6 – Con il sesto mezzo si deduce che la motivazione relativa alla qualificazione del corrispettivo dell’appalto come a misura sarebbe insufficiente e contraddittoria, essendo unicamente fondata sulla valorizzazione del termine “presunto”, riferito all’importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso, pur in presenza di numerose clausole deponenti nel senso della pattuizione di un corrispettivo “a corpo”.

6.1 – Il settimo motivo riguarda ancora la modalità di determinazione del corrispettivo, con la prospettazione della violazione dell’art. 1655 c.c. e della L. n. 2248 del 1865, art. 326: la mancata fissazione dei prezzi invariabili nel bando di gara e nel contratto di appalto sarebbe ostativa alla configurabilità di un corrispettivo “a misura”.

6.3 – I motivi che precedono, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

In relazione a una fattispecie del tutto analoga (fondata sulla qualificazione del corrispettivo dell’appalto “a misura” sulla base dell’indicazione dell’importo “presunto”), questa Corte ha di recente confermato il giudizio in tal senso espresso dal giudice del merito (Cass., 9 novembre 2015, n. 22849). In particolare, deve condividersi il rilievo secondo cui l’indicazione dell’importo netto dei lavori (e non già, come sostiene il ricorrente, soltanto di quello lordo, così da suggerire l’interpretazione secondo cui il termine “presunto” significherebbe “al netto del ribasso”) quale importo meramente presunto, da precisarsi, quindi, con la effettiva liquidazione e contabilizzazione dei lavori realmente effettuati, appare coerente al principio secondo cui la distinzione tra le due tipologie di appalto riposa nel fatto che, in quella qualificata c.d. “a misura”, il corrispettivo può variare in più o in meno rispetto all’ammontare pattuito in funzione della maggiore o minore quantità di lavoro eseguito, mentre nell’appalto “a corpo” (o a forfait) il prezzo convenuto è fisso ed invariabile in quanto riferito all’opera considerata globalmente, senza che possa esser pretesa una modifica del prezzo convenuto, sulla base di una verifica delle quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite.

In assenza di censure attinenti a violazione di specifici canoni ermeneutici nell’interpretazione delle clausole contrattuali (in parte trascritte nel ricorso), la ricostruzione della volontà delle parti costituisce una valutazione di merito, insindacabile in questa sede di legittimità, tenuto conto che, com’è nozione ricevuta, la censura del vizio di motivazione (nel testo qui applicabile, antecedente le modifiche di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012) consente a questa Corte il potere di controllare ab extrinseco, sotto il profilo logico-formale, l’esame e la valutazione delle risultanze processuali compiuti dal giudice del merito, ma non anche quello di riesaminarle e apprezzarle autonomamente (Cass., n. 11936/2003; Cass. n. 15607/2005; Cass. n. 5489/2007; Cass. n. 18119/2008).

A fronte dell’opzione ermeneutica validamente effettuata dalla corte distrettuale, il rilievo circa la violazione della L. n. 2248 del 1865, art. 326 appare poi formulato in termini che non trovano riferimento nel tenore della norma; in essa, infatti, si richiede che il prezzo unitario netto debba essere indicato nel capitolato (che non viene nè allegato, nè riportato nel ricorso), laddove la doglianza si fonda sull’omessa indicazione dei prezzi unitari nel bando di gara e nel contratto di appalto.

7 – Con l’ultima censura si sostiene che erroneamente, ed in violazione dell’art. 2967 c.c., del R.D. n. 350 del 1895, art. 54, del R.D. n. 366 del 1932, artt. 32, 33, 41 e 42 la corte distrettuale avrebbe affermato che l’impresa avrebbe dovuto dimostrare la tempestività dell’iscrizione delle riserve, senza considerare che l’Amministrazione non aveva proposto la relativa eccezione e che, in base alla disciplina riguardante i lavori per il Genio Militare le riserve avrebbero dovuto essere annotate in un libretto delle misure, che nella specie non era stato neppure predisposto. Analoghe considerazioni vengono svolte in merito al registro di contabilità.

7.1 – Il motivo è inammissibile, in quanto viene proposto, per la prima volta in questa sede, un tema assolutamente nuovo, ancorchè, ove debitamente affrontato da parte del giudice del merito, dotato di carattere risolutivo. Invero la sentenza impugnata accenna alla questione della riserva formulata dall’impresa M. all’atto di sottoscrizione del conto di liquidazione finale dei lavori eseguiti, ove viene evidenziato un credito (riconosciuto dal Tribunale) di Lire 5.393.531, al solo fine di fornire un’ulteriore argomentazione, per altro condivisibile, a favore della tesi della pattuizione di un corrispettivo “a misura”.

Non risulta in alcun modo affrontata la questione, per il vero decisiva, dell’eventuale decadenza per mancata iscrizione della riserva, necessaria per far valere, da parte dell’appaltatore, maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti vantati a qualsiasi titolo (Cass., nn. 4702 e 23670 del 2006; Cass., n. 18070 del 2004): a maggior ragione i temi della proposizione o meno dell’eccezione dall’amministrazione circa detta decadenza (necessaria secondo il consolidato orientamento di questa Corte: Cass., 23 maggio 2011, n. 11310; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1637) nonchè del rilievo da attribuirsi alla mancata predisposizione del libretto delle misure e dello stesso registro di contabilità, non rinvenibili nell’impugnata decisione, assumono carattere di assoluta novità in questa sede.

8 – Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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