Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20439 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20439 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 7106-2016 proposto da:
ITALFONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95,
presso lo studio dell’avvocato TEODORO CARSILLO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente contro
GALASSIA SCARL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il
02/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Data pubblicazione: 02/08/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il decreto impugnato il Tribunale di Salerno ha rigettato
l’opposizione allo stato passivo proposta da s.p.a. Italfondiario avverso

La s.p.a. Italfondiario aveva chiesto di essere ammessa al passivo per
un complessivo importo di curo 533.644,31, in via privilegiata,
derivante da rapporti di mutuo fondiario stipulati con la cooperativa.
Ammessa per il minor importo quantificato in curo 294.429,88, la
s.p.a. Italfondiario aveva

proposto opposizione per la piena

ammissione del credito.

Il Tribunale ha ritenuto infondata l’opposizione

alla luce degli

accertamenti contabili svolti dal consulente tecnico d’ufficio dai quali
era emerso che il credito non poteva essere ammesso al passivo per un
importo maggiore attesa la lacunosità della documentazione prodotta
come prova del credito. In particolare, le carenze documentali non
consentivano di accertare il credito residuo a fronte delle erogazioni di
mutuo, sia per le rate insolute che per qUelle a scadere.
Inoltre, il credito residuo di curo 294.429,88 era stato quantificato sulla
base degli immobili e delle ipoteche insistenti sugli stessi ancora facenti
capo alla Cooperativa, con conseguente esclusione delle quote di
mutuo frazionate ricadenti sui singoli soci assegnatari, contrariamente a
quanto richiesto dalla s.p.a. Italfondiario.Quest’ultima, infatti, aveva
richiesto l’ammissione al passivo per alcune quote di mutuo sul
presupposto che i relativi immobili fossero ancora intestati alla
Cooperativa, laddove, in realtà, tali quote erano risultate frazionate e
dunque a carico dei singoli soci assegnatari.
Avverso suddetta pronuncia ricorre per Cassazione la s.p.a.
Italfondiario affidandosi a due motivi di ricorso.
Ric. 2016 n. 07106 sez. M1 – ud. 15-05-2018
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la società cooperativa Galassia in Liquidazionee.,AL

Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n.3. c.p.c., dell’art. 2697 c.c. in relazione al
dedotto deficit probatorio in capo alla parte ricorrente, operando il
principio secondo il quale il creditore che agisce per la risoluzione

l’inadempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto e il relativo termine di decadenza, limitandosi alla mera
allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte. 11
debitore convenuto è, invece, gravato dall’onere della prova del fatto
estintivo dell’altrui pretesa. Dunque, avendo il ricorrente fornito ampio
prova della fonte del proprio diritto, nascente dal contratto di mutuo
fondiario, e del diritto reale di garanzia a questo connesso, l’onere della
prova del fatto estintivo, ovvero l’avvenuto pagamento delle rate di
muto scadute, doveva ritenersi in capo alla società cooperativa Galassia
in 1,iquidazione c,,,
Con il secondo motivo si censura la violazione, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n.3. c.p.c., dell’art. 1813 c.c. per avere il Tribunale di
Salerno disconosciuto l’esistenza del credito nascente dal mutuo sulla
base del fatto che i soci avrebbero pagato alla Cooperativa somme per
la costruzione del fabbricato sociale senza beneficiare della quota di
mutuo. Afferma il ricorrente che il pagamento effettuato dal terzo
estraneo al contratto di mutuo a favore non già del mutuante ma del
mutuatario non libererebbe quest’ultimo nei confronti del mutuante.
Inoltre, il ricorrente afferma che posto che le nuove costruzioni
devono ritenersi colpite da peso ipotecario, le iscrizioni di ipoteca
originariamente apposte sul suolo avrebbero dovuto colpire anche le
costruzioni realizzate sullo stesso. Il Tribunale, dunque, avrebbe errato
nel non fare applicazione di tale principio, in violazione degli artt. 934
e 983 c.c.
Ric. 2016 n. 07106 sez. M1 – ud. 15-05-2018
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contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per

Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non censura
specificamente la ratio relativa alla lacunosità della documentazione
prodotta a sostegno del proprio credito da parte della banca, dalla
quale non era risultato possibile accertare il credito residuo a fronte

scadere, con particolare riferimento alle quote di mutuo fondiario
relatittad immobili non più di proprietà della cooperativa.
Al riguardo non risulta colta la ratio decidendi che esclude dal totale
della somma insinuata al passivo dalla ricorrente le quote di mutuo
frazionate ricadenti sui singoli soci assegnatari, rispetto alle quali la
mutuataria risulta estranea. Infatti, il frazionamento delle quote di
mutuo fondiario è prodromico alla successione nel debito per le
singole quote mediante accollo. In virtù di tale accollo l’obbligazione
da unitaria diviene parziaria e ciascuno dei debitori dovrà adempiere
nei limiti della sua parte. Tale indicata estraneità all’ammontare
complessivo dell’importo dovuto, posta a base della ratio del
provvedimento impugnato, non è stata affrontata puntualmente.
La censura relativa all’inapplicabilità, in generale, dei principi regolanti
la ripartizione dell’onere della prova, è pertanto non pertinente,
risutlando gravata la parte ricorrente grava

dell’onere di allegare e

dimostrare che il frazionamento non aveva inciso sull’importo
complessivamente mutuato.
P, altresì inammissibile il secondo motivo in quanto in parte ripetitivo
delle censure poste a base del primo motivo ed in parte fondato su
rilievi del tutto nuovi (in particolare il richiamo all’irrilevanza del
pagamento fatto dal terzo al mutuatario, meramente prospettato, e la
violazione degli artt. 934 e 983 cod. civ.).

Ric. 2016 n. 07106 sez. M1 – ud. 15-05-2018
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delle erogazioni di mutuo, sia per le rate insolute che per quelle a

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.. Non si
dà luogo a statuizione sulle spese processuali del presente giudizio non
essendo costituita la parte intimata.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n..
115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2018.

Il Presidente
Andrea Scaldaferri

DE.°POSTFATO IN CANCELLERIA
Roma,

E 2 AGO, 2018

P.Q.M.

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