Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20438 del 29/07/2019

Cassazione civile sez. II, 29/07/2019, (ud. 22/03/2019, dep. 29/07/2019), n.20438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24746/2015 proposto da:

V. & C. S.n.c., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA

D’ORO n. 184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA alla VIA BOEZIO 6,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VALERIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SIMONE ROCCHETTI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente – ric. incidentale –

avverso la sentenza n. 645/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 9/8/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate da entrambe le parti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. La V. & C. s.n.c. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ancona in favore del geometra P.A. per l’importo di Lire 7.356.344 oltre IVA ed interessi, quale compenso per l’incarico professionale svolto nell’interesse dell’opponente.

A fondamento dell’opposizione deduceva che in relazione all’incarico conferito, consistente nell’assistenza tecnica per la trattativa di acquisto di un lotto di terreno nonchè per la stipula del compromesso, per la redazione del preventivo di spesa, per l’elaborazione e redazione di un progetto relativo alla costruzione di un capannone industriale con relative pratiche catastali, aveva già versato una somma che era idonea a tacitare le pretese dell’opposto.

Inoltre assumeva che la parcella sulla base della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo conteneva numerose inesattezze, sia per le voci indicate che per gli importi calcolati.

In via riconvenzionale proponeva domanda riconvenzionale lamentando la cattiva esecuzione delle opere posto che per il terreno acquistato era stata prevista una suddivisione in due distinte aree, una delle quali da assegnare all’opponente, dovendo l’altra essere attribuita ad altra società coacquirente; tuttavia poichè il progetto non aveva previsto il frazionamento, l’Ufficio tecnico comunale aveva rifiutato l’autorizzazione alla costruzione del capannone il che aveva comportato il rifiuto di una terza società di acquistare il lotto per poi cederlo all’opponente a riscatto con pagamenti dilazionati, provocando in tal modo un grave pregiudizio.

Nella resistenza dell’opposto, il Tribunale di Ancona con la sentenza n. 1324/2005 dichiarava l’opposizione inammissibile in quanto la società opponente non aveva depositato la copia notificata del decreto opposto.

La Corte d’Appello di Ancona con la sentenza n. 645/2014 del 9 agosto 2014 ha rigettato l’appello proposto dalla società.

Quanto alla dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione, i giudici di appello ritenevano che la decisione di prime cure non potesse essere condivisa.

Infatti, oltre a reputare ammissibile la produzione in grado di appello della copia notificata del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 345 c.p.c., trattandosi all’evidenza di un documento costituente prova indispensabile ai sensi della citata norma, richiamava la giurisprudenza di legittimità che di recente aveva riaffermato la regola secondo cui la prova della tempestività dell’opposizione, in ragione della data di notifica del decreto ingiuntivo, poteva essere ricavata non solo dalla produzione della copia notificata del decreto da parte dell’opponente ma anche da ogni altro elemento probatorio ancorchè prodotto dall’opposto.

Nel caso di specie, l’affermazione dell’opponente in merito alla data di notifica del decreto non era stata contestata dalla difesa del P. sicchè non poteva dubitarsi che in relazione a tale data la notifica della citazione fosse tempestiva.

Tuttavia le doglianze dell’opponente erano infondate nel merito.

In primo luogo rilevava che solo in comparsa conclusionale la difesa della società aveva dedotto che l’incarico conferito al P. fosse affetto da nullità, in quanto avente ad oggetto la progettazione di un capannone industriale di rilevanti dimensioni e con struttura in cemento armato, in violazione di quanto previsto dal R.D. n. 274 del 1929, art. 16, sicchè, pur essendo dato al giudice di rilevare anche d’ufficio la nullità del contratto, non era intervenuta una tempestiva contestazione del possesso in capo al creditore della qualifica professionale idonea a legittimare la pretesa di pagamento.

Quanto invece al motivo di appello tempestivamente avanzato, e che atteneva all’inadeguatezza della prestazione professionale resa, che avrebbe determinato grave pregiudizio alla società, la sentenza di seconde cure riteneva che dalle prove espletate risultava che il Comune di Ancona aveva rilasciato la concessione edilizia senza che fossero rilevabili dei ritardi da imputare al professionista.

Non emergeva poi che nei progetti allegati alla concessione non fossero individuate le due unità immobiliari che dovevano essere in seguito ripartite tra le società coacquirenti del terreno.

Risultava sfornita di prova l’affermazione circa le difficoltà che avrebbe avuto la società appellante nell’alienare il bene alla società di leasing, quale conseguenza del mancato frazionamento dei terreni, non potendosi dare rilevanza alle deposizioni rese da alcuni testimoni, che comunque non chiarivano se fossero individuabili delle responsabilità in capo al P..

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la V. & C. s.n.c. sulla base di due motivi.

P.A. ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 c.c. (rectius art. 1421 c.c.) e del R.D. n. 274 del 1929, art. 16.

Rileva la ricorrente che nel corso del giudizio di merito aveva eccepito che il contratto intercorso tra le parti aveva ad oggetto la progettazione di un capannone industriale di rilevanti dimensioni e con struttura in cemento armato che esorbitava dalle competenze che la legge riserva al geometra. Ciò implica la nullità del contratto e l’assenza del diritto al corrispettivo da parte dell’opposto.

Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello è pervenuta al rigetto della deduzione circa la nullità del contratto professionale intercorso tra le parti, in quanto avente ad oggetto la progettazione di opere che esulavano da quelle che la legge riserva alla competenza del geometra, non già ritenendo di escludere il rilievo d’ufficio della nullità ex art. 1421 c.c., nè tanto meno ritenendo che l’eccezione di nullità fosse stata tardivamente sollevata (e ciò avendo ribadito che quella in esame costituisce un’eccezione in senso lato, liberamente deducibile in sede di appello e comunque rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio), ma piuttosto osservando che non era stata in precedenza, e nei termini segnati dal codice di rito, contestata la ricorrenza dei fatti costitutivi della pretesa attorea, ed in particolare il possesso in capo al P. della qualifica professionale per svolgere l’incarico per il quale era stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo.

Ed, invero, ribadita la correttezza del principio richiamato in ricorso, circa la possibilità per il giudice, anche in sede di legittimità di poter rilevare d’ufficio la nullità del contratto i cui effetti sono oggetto di causa (come nel caso in cui venga richiesto il pagamento del corrispettivo), principio che ha ricevuto ampia e definitiva consacrazione negli interventi delle Sezioni Unite di cui alle sentenze nn. 26242 e 26243 del 2014, va del pari ribadita la correttezza della conclusione secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n. 5871/2016) è nullo il contratto di affidamento della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove la progettazione richieda l’esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, attività demandata agli ingegneri, attese le limitate competenze attribuite ai geometri dal R.D. n. 274 del 1929, art. 16, (conf. Cass. n. 6402/2011; Cass. n. 19292/2009).

Tuttavia, verificare in quali limiti l’opera sia da considerare modesta ovvero implichi l’utilizzo di cemento armato implica evidentemente accertamenti in fatto (così Cass. n. 8543/2009), essendosi specificamente precisato che (cfr. Cass. n. 8576/1994) la violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista, stabiliti dalla legge professionale(nella specie, il R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, che consente al geometra la progettazione, la direzione o la vigilanza di modeste costruzioni civili), determina la nullità del contratto di opera professionale, rilevabile, ai sensi dell’art. 1421 c.c., anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, incontrando tale principio, in sede di legittimità, il limite del divieto degli accertamenti di fatto (nella specie, l’accertamento relativo alla modesta importanza della costruzione), sicchè nel giudizio di cassazione la nullità è rilevabile solo se siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l’esistenza.

Alla luce di tali considerazioni, il riferimento alla non contestazione operato dal giudice di appello deve correttamente essere inteso come correlato alla circostanza che i fatti sulla scorta dei quali il P. reclamava il suo diritto al compenso, ivi inclusa la loro idoneità a giustificare la validità dell’incarico, non fossero mai stati in precedenza contestati, e che quindi l’asserzione solo in comparsa conclusionale circa l’invalidità del contratto, in assenza della dimostrazione dell’effettiva ricorrenza delle condizioni per ritenere invalidamente assunto l’incarico di progettazione, non consentiva alla Corte di merito di accedere alla tesi della nullità.

Il motivo di ricorso appare peraltro sul punto evidentemente carente del requisito di specificità, assumendo apoditticamente che si tratterebbe della progettazione di un capannone industriale di rilevanti dimensioni con struttura in cemento armato, senza però in alcun modo individuare le fonti di prova già raccolte nel giudizio di merito dalle quali si potrebbe evincere l’effettiva ricorrenza dei presupposti fondanti il rilievo di nullità (e ciò anche a tacere del fatto che in controricorso il P. richiama i progetti e le planimetrie progettuali elaborate e sottoscritte da un professionista abilitato al compimento di tali attività, adducendo che l’incarico conferitogli non implicasse lo svolgimento di alcuna attività di tipo progettuale concernente parti strutturali fondanti o comunque in cemento armato, nè lo svolgimento dell’attività di direttore dei lavori).

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla responsabilità professionale dell’opposto per errori, ritardi ed inadempienze.

Assume che la controparte non avrebbe svolto alcuna attività di ricerca dell’area da edificare e che sarebbe stato indicato in parcella un valore notevolmente superiore a quello effettivo.

Si contesta poi la correttezza della valutazione dei giudici di appello che hanno escluso la responsabilità del professionista sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni testi, mal interpretando alcune deposizioni testimoniali (quale quella del S.) ed omettendo di prendere in esame le deposizioni di altri testi come ad esempio quella del M..

Il motivo è inammissibile.

Ed, invero, sebbene la rubrica richiami il contenuto del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, manca la puntuale indicazione del fatto decisivo di cui sarebbe stata omessa la disamina, risolvendosi la censura nella sollecitazione, non suscettibile di trovare accoglimento da parte di questa Corte, anche in relazione alla formulazione previgente della norma alla quale si inscrive la censura in esame, ad una rivalutazione degli elementi istruttori, quale operata dal giudice di merito, aspirando surrettiziamente ad una diversa e più favorevole ricostruzione dei fatti di causa.

La sentenza impugnata in realtà ha escluso la responsabilità del P. fornendo un’accurata, logica e non incoerente valutazione delle risultanze istruttorie, indicando tra le varie fonti di prova quelle che reputava degne di maggior fede, e spiegando in che modo dalle deposizioni rese fosse ricostruibile l’iter fattuale sottostante la vicenda oggetto di causa, non mancando altresì di specificare le ragioni per le quali proprio le deposizioni di alcuni dei testi, che la ricorrente invoca a sostegno della propria tesi, non potessero invece essere reputate pienamente attendibili.

4. Al rigetto del ricorso principale si accompagna l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato del P. con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 641 c.p.c., e art. 345 c.p.c., comma 3, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, quanto alla ritenuta ammissibilità della produzione in appello della copia notificata del decreto ingiuntivo.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e per l’effetto dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA