Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20438 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 28/09/2020), n.20438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25893/2012 R.G. proposto da:

ST COMMERCIALE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Olga

Maria Camossi e dall’Avv. Giuseppe Gualtieri, con domicilio eletto

in Roma, via Pieve di Cadore n. 30 Pal. 6, presso lo studio

dell’Avv. Giuseppe Gualtieri;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 138/32/2011 depositata il 20 ottobre 2011, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 novembre 2019

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 138/32/11 depositata in data 20 ottobre 2011 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, rigettava i tre appelli proposti da ST Commerciale Srl in liquidazione, avverso l’unica sentenza n. 47/8/10 della Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale aveva riunito e rigettato gli originari ricorsi proposti dalla contribuente contro tre avvisi di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP 2003, IVA, IRES e IRAP 2004, ed IVA 2005.

– La CTR confermava la decisione dei giudici di prime cure, accertando che le società fornitrici della contribuente erano soggetti fittizi, e così confermando le riprese degli avvisi, emessi in relazione a contestate operazioni soggettivamente inesistenti.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo sei motivi, che illustra con memoria. L’Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– In via preliminare l’Agenzia eccepisce l’inammissibilità del ricorso, per costituire la riproposizione, indebita in sede di legittimità, di questioni di fatto già decise dal giudice del merito, l’eccezione che dev’essere scrutinata alla luce della disamina delle singole doglianze dedotte nel ricorso.

– Con il primo motivo – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 2697 c.c., comma 1, per aver la CTR fatto malgoverno dell’applicazione del canone dell’onere della prova nella fattispecie, in particolare per aver esposto con una motivazione apparente e apodittica gli elementi presuntivi dedotti dall’Agenzia e contestati dalla contribuente, tratti da un pvc superficiale, riportante dati non veri per tabulas e mai provati.

– Con il secondo motivo – dedotto quale vizio motivazionale – si denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, per aver la CTR in primo luogo ritenuto indebitamente che i collegamenti della contribuente con le altre società italiane (Kronos Italia Srl, Descon Srl, Des Srl) fossero poco chiari, dal momento che la contribuente era un intermediario commerciale e non un’azienda produttrice, la quale vende a multinazionali merci loro commissionate da clienti finali e, ove fosse stato configurabile un meccanismo di frode carosello, questo sarebbe comunque stato unicamente imputabile a B.P., della cui consulenza la contribuente si avvaleva. In secondo luogo, con il medesimo mezzo si censura la motivazione della CTR nella parte in cui afferma essere poco chiara la ragione dei mancati addebiti degli oneri bancari alla Kronos per i bonifici diretti ai produttori cinesi, affermazione ritenuta apodittica, arbitraria e priva di pregio, non essendo stato rilevato il difetto di legittimazione passiva della contribuente, in quanto avrebbe dovuto ritenersi responsabile unicamente la Kronos poichè la contribuente si sarebbe ritrovata nel vortice delle truffe in assoluta buona fede. In terzo luogo, il dedotto vizio motivazionale si estenderebbe al fatto che la CTR ha ritenuto apoditticamente rilevante che la merce fosse stata fatturata in via preventiva dalla Kronos o dalla Descom quando era già nella disponibilità della contribuente, argomento a dire dalla ricorrente privo di pregio in quanto la merce veniva le consegnata “franco destinatario”, e per tale ragione, i clienti finali venivano a ritirarla presso i suoi magazzini, in parte condotti in locazione. In quarto luogo, viene censurato il passaggio in cui la CTR accerta che i bonifici venivano destinati alla ditta Mondial International Transport anzichè all’importatrice Prime Company Srl e, in quinto luogo, viene contestata anche l’affermazione secondo cui la società Kronos vendeva alla contribuente a prezzi più bassi di quelli a cui aveva acquistato dal proprio fornitore Prime Company Srl, per essere ciò avvenuto solo in una ridotta percentuale di rapporti intercorsi.

– Con il terzo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – viene lamentato il vizio di motivazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ove la CTR afferma che “risulta che i rapporti con i fornitori cinesi e la clientela italiana intrattenuti dalla contribuente venivano tenuti esclusivamente dai f.lli B., che peraltro possedevano quote di maggioranza in tutte le società che hanno gravitato intorno alla ricorrente”, per non aver il giudice d’appello debitamente considerato che la contribuente non è un’azienda produttrice, ma un’intermediaria.

– Con il quarto motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – viene dedotto il vizio di motivazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ove la CTR afferma che “la Kronos Italia Srl amministrata da Br.An. era sottoposta al controllo pressocchè totale da parte della società sanmarinese Prime Company Srl apparentemente suo fornitore principale, mediante la partecipazione indiretta al capitale da quest’ultima detenuta”, senza tener conto che, per effetto della totale insussistenza di vantaggio fiscale in capo alla contribuente, avrebbe dovuto essere dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva.

– Con il quinto motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – viene dedotto il vizio di motivazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ove la CTR afferma che “le società Descom Srl e Kronos Italia Srl in liquidazione fornitori principali della ricorrente e a sua volta cliente principale della società sanmarinese avevano avuto una vita molto breve, circa un anno e mezzo, com’è tipico nella frode carosello, dove il soggetto interposto non versa l’IVA a debito e scompare. L’artefice di tale operazione è B.A., socio di riferimento, nonchè rappresentante legale della società filtro”, in quanto solo la società Descom aveva avuto vita breve, e non essendo chiarito il collegamento di tale dinamica con la contribuente, la quale aveva avuto conoscenza del fatto che tali due società fornitrici avevano evaso imposte solo nel 2007 al momento dell’accertamento, ed era peraltro rimasta vittima a sua volta della truffa.

– Con il sesto motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – viene dedotto il vizio di motivazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ove la CTR afferma che “dalla documentazione prodotta non si evince in modo esaustivo la certezza e competenza dei costi in questione per cui appare legittimo il recupero a tassazione da parte dell’Ufficio ai fini delle imposte dirette”, mentre le registrazioni contabili delle relative operazioni erano state effettuate correttamente dalla contribuente, ed avendo il giudice d’appello apoditticamente affermato che la beneficiaria dell’imposta evasa era la contribuente.

– I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti, anche il primo benchè formalmente dedotto quale violazione di legge, sono diretti a censurare vizi motivazionali, e sono inammissibili.

– In primo luogo va osservato che non è decisivo il fatto, evidenziato nella memoria autorizzata, secondo cui in data 3.12.2012 dopo il deposito del ricorso per Cassazione R.R., legale rappresentante della contribuente, ha ottenuto la conclusione favorevole del processo penale con formula “perchè il fatto non costituisce reato”, dal momento che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere autonomo il processo tributario. Va infatti reiterato che “In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4 e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16262 del 28/06/2017, Rv. 644927 – 01).

-Tanto premesso, la fattispecie va governata alla luce dell’insegnamento giurisprudenziale costante secondo cui “L’inosservanza dell’obbligo della motivazione su questioni di fatto integra “violazione di legge”, e come tale è denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” – cd. motivazione apparente.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24985 del 24/11/2006). Inoltre, è insegnamento consolidato quello secondo cui “La Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.” (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332).

– Orbene, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata innanzitutto non può essere essere ritenuta apparente quanto all’applicazione del canone di riparto dell’onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto non si limita a richiamare principi astratti disancorati, in sede espositiva, dalla fattispecie concreta, e sforniti di riferimenti specifici e puntuali al rapporto tributario in contestazione, ma fa riferimento puntale alle singole riprese, al quadro probatorio analizzato sulla base della prova logica, con richiamo ai motivi di impugnazione. Anche circa il canone dell’onere della prova, la CTR ha fatto governo della consolidata giurisprudenza della Corte, secondo la quale se l’Amministrazione finanziaria, contesta “che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5 -, Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018). Proprio attraverso i plurimi passaggi motivazionali censurati con i motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del ricorso, già sopra riprodotti, la CTR con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede in quanto sorretto da adeguato iter logico argomentativo ha ritenuto dimostrata non solo la fittizietà dei fornitori Kronos Italia Srl, Des Srl e Descom Srl, ma anche la conoscenza o conoscibilità da parte della contribuente che le operazioni si inserivano in una evasione di imposta, nè la contribuente può utilmente difendersi, al fine di dimostrare la propria diligenza massima esigibile da un operatore accorto, deducendo di essere stata a sua volta vittima delle strategie frodatorie dei fratelli B., in quanto gli stessi, in particolare P., era suo consulente, come si legge a pag. 23 del ricorso, del cui operato ha scelto consapevolmente di avvalersi e, dunque, ne deve sopportare le conseguenze.

– Più in generale, trova accoglimento l’eccezione preliminare dell’Agenzia articolata in controricorso, in quanto tutti e sei i motivi di ricorso collidono frontalmente con i sopra richiamati principi di diritto, in quanto sono diretti ad ottenere un’indebita rivalutazione del merito, senza deduzione di elementi di prova decisivi e contrari non esaminati in precedenza dal giudice del merito. Quale ulteriore conseguenza va rigettata anche la richiesta di declaratoria di difetto di legittimazione passiva della contribuente, la quale ha tratto un evidente vantaggio fiscale dall’essere parte del meccanismo delle frodi carosello, avendo detratto l’IVA senza pagarla e, dunque, correttamente è stata attinta dagli atti impositivi.

– La sentenza impugnata va dunque confermata, in quanto ha rispettato i principi di diritto sopra richiamati, e alla declaratoria di inammissibilità segue il regolamento delle spese di lite (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018 – Rv. 650319-01), liquidate come da dispositivo secondo soccombenza.

PQM

La Corte: dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla refusione alla controricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro 17.200,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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