Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20438 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/08/2017, (ud. 27/02/2017, dep.28/08/2017),  n. 20438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3307/2015 R.G. proposto da:

M.M.L., c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in

Roma, al Largo di Torre Argentina, n. 11, presso lo studio

dell’avvocato Cristina Grande Stevens che congiuntamente e

disgiuntamente all’avvocato Luigi Chiappero ed all’avvocato Paolo

Grande la rappresenta e difende in virtù di procura speciale

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE NAZIONALE per le SOCIETA’ e la BORSA (“Consob”) – c.f.

(OMISSIS) – in persona del presidente e legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in

virtù di procura speciale a margine del controricorso dagli

avvocati Salvatore Providenti, Gianfranco Randisi, Simona Zagaria e

Stefania Lopatriello ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

G. B. Martini, n. 3, presso la propria sede;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e

UNIPOL S.A.I. ASSICURAZIONI s.p.a., in persona di S.D.,

procuratore speciale in virtù di procura in data 23.9.2008

autenticata per notar G.M., elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Lazzaro Spallanzani, n. 22/A, presso lo studio

dell’avvocato professor Mario Bussoletti che congiuntamente e

disgiuntamente all’avvocato Carlo Alberto Giovanardi la rappresenta

e difende in virtù di procura speciale in calce alla “comparsa di

costituzione” in data 30.11.2015;

– controricorrente –

e

R.A., O.G., V.G.;

– intimati –

avverso il decreto dei 21.5/12.6.2014 della corte d’appello di

Milano;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 27

febbraio 2017 dal Consigliere Dott. Luigi Abete,

Udito l’avvocato Paolo Grande per la ricorrente,

Uditi gli avvocati Salvatore Providenti e Stefania Lopatriello per la

controricorrente “Consob”;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, in tal guisa assorbito il ricorso incidentale

condizionato della “Consob”.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con Delib. 6 dicembre 2013, n. 18725, la “Consob” ingiungeva a M.M.L., quale sindaco dal 21.4.2008 al 17.2.2010 e dal 5.3.2010 al 13.4.2012 della “Milano Assicurazioni” s.p.a., il pagamento della somma di Euro 283.000,00, corrispondente all’ammontare complessivo di sanzioni pecuniarie irrogate per non aver adempiuto i doveri imposti dall’art. 149, comma 1., lett. a), b), c) e c bis), T.U.F. in relazione ad operazioni con parti correlate poste in essere dalla “Milano Assicurazioni” con taluni soci di riferimento ovvero con società a costoro facenti capo ed in relazione alle carenze riscontrate nel sistema di controllo interno e nella struttura organizzativa.

Con ricorso in data 7.1.2014 M.M.L. proponeva opposizione alla corte d’appello di Milano ai sensi dell’art. 195, comma 4 T.U.F..

Chiedeva, tra l’altro, che l’adita corte dichiarasse la nullità ovvero annullasse la Delib. n. 18725 del 2013; in subordine, che riducesse al minimo l’ammontare delle sanzioni.

Costituitasi, la “Consob” instava per il rigetto dell’avversa opposizione.

Con decreto dei 21.5/12.6.2014 la corte d’appello di Milano rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese del procedimento.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso M.M.L.; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

La “Consob” ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale condizionato articolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avversa impugnazione ed, in ipotesi di accoglimento dell’avverso ricorso, accogliersi il ricorso incidentale condizionato; in ogni caso con il favore delle spese.

“Unipol S.A.I. Assicurazioni” s.p.a. ha depositato in data 4.12.2015 “comparsa di costituzione”.

R.A., O.G. e V.G. non hanno svolto difese.

La “Consob” ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 87 del 1953, art. 23.

Deduce che con la sentenza “Grande Stevens e altri c. Italia” la Corte E.D.U. ha posto in risalto che la procedura sanzionatoria di cui all’art. 195 T.U.F. è gravemente carente sia in ragione della mancanza di imparzialità ed indipendenza dell’organo deliberativo dell’Autorità di Vigilanza sia in ragione della prefigurazione di limitate garanzie difensive; che in particolare la Corte E.D.U. ha rilevato che la procedura sanzionatoria dinanzi alla CONSOB si discosta dai principi di cui all’art. 6 della C.E.D.U. in dipendenza del difetto di contraddittorio, dell’affidamento dei poteri di indagine e di giudizio a organi comunque dipendenti dal presidente CONSOB e dell’assenza di una pubblica udienza.

Deduce altresì, limitatamente alla seconda fase, di tipo giudiziale, della procedura sanzionatoria, che la Corte E.D.U. ha evidenziato che non può reputarsi appieno garantito il diritto al giusto processo, atteso che la disciplina (applicabile ratione temporis) prevede che il giudizio di opposizione si celebri con il rito della camera di consiglio senza la garanzia della pubblica udienza.

Deduce su tale scorta che la corte di Milano, riscontrata l’impossibilità di conformare in chiave interpretativa l’iter procedimentale alle disposizioni dell’art. 6 della C.E.D.U., avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 195 T.U.F. e non già “disapplicare di fatto l’art. 195 T.U.F. celebrando (…) un rito ibrido svolto con udienza solo formalmente pubblica ma definito con decreto” (così ricorso principale, pag. 15).

Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195; in subordine deduce l’illegittimità costituzionale del medesimo articolo per violazione degli artt. 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 6 C.E.D.U..

Deduce che, sebbene l’udienza del 21.5.2014 si è tenuta innanzi alla corte di merito in forma pubblica, nondimeno l’opposizione è stata incardinata con il rito camerale e nessun avviso di celebrazione del giudizio nelle forme della pubblica udienza è stato dato alle parti; che conseguentemente nel caso di specie non sono “state affatto garantire in modo effettivo le prerogative di pubblicità e oralità del giudizio” (così ricorso principale, pag. 18); che dunque, giacchè non vi era margine per conformare l’art. 195 T.U.F. all’art. 6 C.E.D.U., andava sollevata questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 195 T.U.F. per violazione dell’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6 C.E.D.U., questione non manifestamente infondata e rilevante nel caso di specie.

Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa o erronea applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, per mancato rispetto dei termini del procedimento; la nullità del decreto della corte d’appello di Milano per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Deduce che, siccome ha già addotto con l’opposizione esperita dinanzi alla corte distrettuale, a far data dal 17.10.2011, dì della denuncia di “Amber Capital Investments Management”, ovvero al più tardi a far data dal marzo del 2012, epoca del deposito della relazione del collegio sindacale di “Fonsai”, la “Consob” disponeva di un compendio cognitivo del tutto sufficiente per dar avvio ai propri accertamenti; che quindi integra gli estremi della motivazione apparente l’assunto della corte territoriale secondo cui occorre far riferimento alla data del 26.10.2012, quale dies a quo del termine di centottanta giorni di cui dell’art. 195, comma 1 T.U.F., sicchè la contestazione, siccome avvenuta in data 18.12.2012, sarebbe stata tempestiva; che propriamente la corte lombarda “non ha in alcun modo fatto fronte al proprio stringente obbligo di motivazione, adagiandosi in modo del tutto acritico (…) al percorso argomentativo seguito dalla Consob” (così ricorso principale, pag. 33).

Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2403 c.c. e del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 149; la violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3.

Deduce che ha errato la corte d’appello allorchè ha assunto che, “nell’ambito delle operazioni con parti correlate, l’attivazione dei poteri di ispezione e segnalazione potrebbe prescindere dall’esistenza di specifici indici di anomalia, stante la situazione di endemico conflitto di interesse insita nell’operazione de qua” (così ricorso principale, pagg. 49 – 50); che al contempo la corte di merito avrebbe dovuto accertare la colpa in concreto sulla scorta di una rigorosa valutazione ex ante.

Deduce segnatamente con riferimento all'”operazione (OMISSIS)” che la corte distrettuale ha attribuito peculiare valenza ad un parere del 2003, i cui contenuti non sono mai stati portati all’attenzione del collegio sindacale all’epoca in carica e comunque giammai sono stati a conoscenza di ella ricorrente che ha assunto la carica nel 2008, successivamente alla deliberazione dell’operazione.

Deduce segnatamente con riferimento all’operazione (OMISSIS)” che la corte territoriale per nulla ha verificato “se l’organo di controllo potesse effettivamente avvedersi, nelle varie fasi dell’iniziativa, di situazioni di irregolarità tali da imporre specifici obblighi di intervento e segnalazione” (così ricorso principale, pagg. 53 – 54).

Deduce segnatamente con riferimento all'”operazione (OMISSIS)” che la corte lombarda in alcun modo ha verificato la sussistenza di segnali d’allarme ed ha completamente travisato le prove versate in atti.

Deduce segnatamente con riferimento all'”operazione (OMISSIS)” che non è pertinente il richiamo all’art. 2497 bis c.c., nè sono stati individuati gli indici di rischio che ella ricorrente avrebbe trascurato.

Deduce segnatamente con riferimento all'”operazione (OMISSIS)” che è stata omessa qualsivoglia “valutazione in concreto ed ex ante della percepibilità delle anomalie insite nelle due iniziative alla luce degli elementi messi a disposizione dell’organo di controllo” (così ricorso principale, pag. 56); che del tutto ingiustificato è il disconoscimento della rilevanza dell’autorizzazione “ISVAP – IVASS” ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo della colpevolezza; che la corte milanese ha travisato la funzione di vigilanza del collegio sindacale, allorchè, con riferimento all’operazione relativa al “(OMISSIS)”, ha addebitato ad ella ricorrente “di non aver espresso un parere preventivo sulla conformità dell’operazione alla legge e all’atto costitutivo” (così ricorso principale, pag. 59).

Deduce segnatamente con riferimento all'”operazione (OMISSIS)” che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, il collegio sindacale “non può ingerirsi nel merito della scelta dell’organo amministrativo” (così ricorso principale, pag. 61); che “chi esaminò preventivamente l’operazione, esprimendo un parere favorevole alla sua trattazione in Consiglio di Amministrazione (…) fu il Comitato di Controllo Interno, e non il Collegio Sindacale nè la ricorrente, cui non competono funzioni consultive preventive” (così ricorso principale, pagg. 62 – 63).

Deduce infine, con riferimento alla “presunta carente vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno alla società” (così ricorso principale, pag. 63), che alla stregua dell’evoluzione normativa il ruolo del collegio sindacale è di “alta vigilanza”, “con l’affidamento di attività di verifica riferite alla correttezza e all’affidabilità dei controlli effettuati da altri soggetti” (così ricorso principale, pag. 64); che dunque il controllo demandato al collegio sindacale è di tipo documentale e “non può prescindere dall’esame dei dati e delle informazioni rese da altri soggetti interni ed esterni rispetto alla struttura societaria” (così ricorso principale, pag. 68), cosicchè premessa imprescindibile affinchè il collegio sindacale possa adempiere correttamente i suoi doveri, è che gli “pervengano tempestivamente dati completi e genuini sulla gestione dell’ente vigilato” (così ricorso principale, pag. 68); che in ogni caso la corte di merito non ha “fornito alcun elemento concreto per affermare che l’assetto della società e il sistema dei controlli interni non fossero adeguati” (così ricorso principale, pag. 69).

Con il quinto motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 8, comma 1, in relazione al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 149.

Deduce che ha errato la corte distrettuale allorchè non ha considerato unitariamente le condotte omissive ad ella ascritte; che segnatamente la violazione dell’obbligo di cui all’art. 149, comma 1, lett. c), T.U.F. ha un carattere assorbente, “in grado di ricomprendere in sè anche le eventuali violazioni degli ulteriori doveri imposti dal medesimo articolo” (così ricorso principale, pag. 74); che di conseguenza andava applicata unicamente la sanzione prevista per la violazione di cui all’art. 149, comma 1, lett. c), T.U.F. e pertanto illegittimamente si è provveduto alla duplicazione ovvero alla moltiplicazione delle sanzioni.

Deduce che quanto meno avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 8, comma 1; che infatti le eventuali singole violazioni sarebbero scaturite “da un unico e unitario comportamento di tipo omissivo e permanente circa la gestione dei controlli sulle operazioni con parte correlate” (così ricorso principale, pagg. 76 e 77).

Con il sesto motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi in relazione della L. n. 689 del 1981, art. 8, comma 2, ed all’art. 81 c.p.; denuncia in subordine la illegittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 8, comma 2, in relazione agli artt. 3 e 117 Cost., per violazione dell’art. 6 C.E.D.U..

Deduce che, in denegata ipotesi di ritenuta inapplicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 8, comma 1, nelle condotte ad ella ascritte ricorre “un’ipotesi di concorso materiale di illeciti amministrativi avvinti dal medesimo disegno criminoso” (così ricorso principale, pag. 77); che perciò ha errato la corte territoriale allorchè ha disconosciuto l’applicabilità in via analogica, ai sensi dell’art. 12 preleggi, della L. n. 689 del 1981, art. 8, comma 2, viepiù in considerazione della natura sostanzialmente “penale” delle sanzioni amministrative de quibus, natura che a pieno titolo giustifica l’operatività del trattamento sanzionatorio di favore di cui all’art. 81 c.p..

Deduce che parimenti ha errato la corte milanese allorchè ha comunque reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 cit., comma 2, con riferimento, tra gli altri, all’art. 3 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, “nella parte in cui prevede espressamente la possibilità di applicare il trattamento sanzionatorio del cumulo giuridico per le sole violazioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie” (così ricorso principale, pag. 77).

Con l’unico motivo la ricorrente incidentale – subordinatamente al buon esito della questione prospettata ex adverso (con il secondo motivo) di legittimità costituzionale dell’art. 195 T.U.F. per (asserita) violazione dell’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6 C.E.D.U. ed in dipendenza dell’omessa prefigurazione della pubblica udienza – denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 149, comma 1 e art. 193, comma 3, lett. a), T.U.F. nonchè la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 195 T.U.F..

Deduce che ha errato la corte lombarda allorquando ha opinato per “la natura penale delle sanzioni applicate nel caso di specie” (così controricorso “Consob”, pag. 33); che gli assunti della Corte E.D.U., di cui alla sentenza “Grande Stevens e altri c. Italia”, circa la natura penale delle sanzioni per abusi di mercato, non possono essere riferiti indistintamente alle sanzioni irrogabili da essa “Consob”.

Strettamente connessi sono il primo ed il secondo motivo del ricorso principale.

Se ne giustifica pertanto la disamina contestuale.

I medesimi motivi in ogni caso sono privi di fondamento.

Si rappresenta innanzitutto, in ordine alle asserite carenze della “fase endoprocedimentale celebrata avanti all’Autorità di Vigilanza” (così ricorso principale, pag. 13), che rivestono valenza gli insegnamenti di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento a tenor del quale la procedura sanzionatoria ex art. 195 T.U.F. non viola l’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, perchè questo esige solo che, ove il procedimento amministrativo non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l’incolpato possa sottoporre la questione della fondatezza dell'”accusa penale” a un organo indipendente e imparziale, dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale gli consente di fare tramite l’opposizione alla corte d’appello (cfr. Cass. 14.12.2015, n. 25141; Cass. 22.4.2016, n. 8210).

Ovvero l’insegnamento a tenor del quale, in tema di intermediazione finanziaria, il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, previsto dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187 septies, postula solo che, prima dell’adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell’addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell’interessato; pertanto, non è violato il principio del contraddittorio nel caso di omessa trasmissione all’interessato delle conclusioni dell’Ufficio sanzioni amministrative della “Consob” o di sua mancata audizione innanzi alla Commissione, non trovando d’altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale (cfr. Cass. 4.9.2014, n. 18683; cfr. Cass. 20.1.2014, n. 1065, secondo cui, nel procedimento sanzionatorio di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, il diritto di difesa dell’incolpato è garantito dalla previsione di un congruo termine per il deposito di difese scritte, mentre la sua audizione personale non è un incombente imprescindibile, come risulta dal confronto con l’art. 196 dello stesso T.U.F., riguardante i promotori finanziari; cfr. Cass. sez. un. 30.9.2009, n. 20935).

Si rappresenta dipoi, in ordine alla fase giudiziale, che a nulla vale dedurre che la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie “contempla la celebrazione del giudizio di opposizione avanti alla Corte d’Appello con il rito della Camera di Consiglio (…), escludendo dunque le garanzie tipiche della pubblica udienza” (così ricorso principale, pag. 13).

Invero la corte distrettuale ha così proceduto: “esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti intervenute nel corso dell’udienza pubblica e verbalizzate le loro conclusioni all’esito della discussione” (così decreto impugnato, pag. 1).

Nei termini suindicati, in particolare mercè la fissazione della pubblica udienza, la corte territoriale ha atteso esattamente a quanto la stessa ricorrente configura come prioritario “in presenza di un possibile conflitto tra disposizioni della C.E.D.U. e quelle interne” (così ricorso principale, pag. 14) ovvero ha efficacemente ricomposto il (preteso) contrasto “con un’esegesi della disposizione nazionale conforme ai principi della Convenzione” (così ricorso principale, pag. 14).

In questo quadro, per un verso, è da escludere che il contrasto fosse insanabile; per altro verso, sono da ritener mere petizioni di principio le prospettazioni della ricorrente circa la natura “ibrida” del rito seguito, circa il carattere solo formalmente pubblico dell’udienza, circa l’omessa effettiva salvaguardia delle “prerogative di pubblicità e oralità del giudizio”; per altro verso ancora, alla luce dell’iter procedimentale concretamente seguito dalla Corte di Milano, è da reputar che non rivestisse e non riveste valenza alcuna la circostanza che “l’avviso di fissazione dell’udienza reso in data 18 febbraio 2014 (…) (contenesse) espressamente l’indicazione della celebrazione del giudizio con le forme della Camera di Consiglio” (così ricorso principale, pag. 16) e parimenti che, all’esito della efficace opera di conformazione della disposizione interna, non rivestisse e non riveste alcuna concreta rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell’art. 195 T.U.F..

Privo di fondamento è pur il terzo motivo del ricorso principale.

Si evidenzia previamente che il motivo in disamina si qualifica in via esclusiva in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (si condivide ossia la prospettazione della controricorrente secondo cui il motivo in disamina “sottende una valutazione squisitamente di merito (…), l’unico, reale obiettivo (…) sia quello di ottenere (…) un riesame delle circostanze di fatto e una rinnovata valutazione del materiale probatorio che conducano ad un differente approdo circa la ritenuta tempestività della notifica delle contestazioni”: così controricorso, pagg. 45 – 46).

Occorre tener conto, da un lato, che con il motivo in disamina M.M.L. censura il giudizio “di fatto” in virtù del quale la corte lombarda ha opinato per la tempestiva – nel rispetto del termine di 180 giorni – contestazione degli addebiti (la corte d’appello ha “inteso far coincidere sic et simpliciter l’accertamento con l’acquisizione dei pareri resi dagli esperti indipendenti in data 26 luglio 2012 e 3 ottobre 2012, pur a fronte delle dettagliate indicazioni rese al riguardo dalla ricorrente”: così ricorso principale, pag. 26).

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione).

In tal guisa il vizio motivazionale de quo agitur rileva nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis al caso di specie (il decreto impugnato è stato depositato il 12.6.2014), sicchè riveste valenza l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (il riferimento è a Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053).

In quest’ottica si evidenzia ulteriormente quanto segue.

Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua dell’indicazione nomofilattica a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi nelle motivazioni cui, in parte qua, la corte di merito ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il percorso argomentativo seguito (“ai fini della individuazione del momento dell’accertamento degli illeciti oggetto di contestazione, si debba far riferimento alla data del 26.10.2012 quando il Collegio sindacale Fonsai terminò la propria indagine conclusiva trasmettendo a Consob l’ultima relazione di integrazione a quella pubblicizzata in data 17.3.2012; infatti, è stato a partire da tale momento che Consob ha avuto piena ed esclusiva contezza del complesso delle omissioni effettuate dal Collegio sindacale della società Milano, avendo per quella data sostanzialmente terminato la propria autonoma istruttoria (…) attraverso l’acquisizione dei pareri degli esperti indipendenti in data 26.7.2012 e 3.10.2012”: così decreto impugnato, pag. 11).

Dall’altro, che è da ammettere senza dubbio che la corte territoriale ha disaminato i fatti decisivi caratterizzanti, in parte qua agitur, la res litigiosa ovvero le concrete circostanze idonee a dar ragione della tempestività della contestazione.

D’altronde, il ricorrente censura l’asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (“pur a fronte delle dettagliate indicazioni rese al riguardo dal ricorrente”: così ricorso principale, pag. 26; “i richiamati passaggi rivelano come la Consob, a far data dal 17/10/2011 (…) disponesse di un compendio cognitivo del tutto sufficiente all’avvio della propria azione di accertamento”: così ricorso principale, pag. 29).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

In ogni caso l’iter motivazionale che in parte qua sorregge il dictum della Corte di Milano risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

Del resto, questa Corte spiega che, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, il momento dell’accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della “Consob”, non deve essere fatto coincidere, necessariamente e automaticamente, nè con il giorno in cui l’attività ispettiva è terminata, nè con quello in cui è stata depositata la relazione dell’indagine, nè con quello in cui la Commissione si è riunita per prenderla in esame, poichè la “constatazione” dei fatti non comporta di per sè il loro “accertamento”; cosicchè, mentre la redazione della relazione ed il suo esame debbono essere compiuti nel tempo strettamente indispensabile, senza ingiustificati ritardi, occorre, invece, individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, il momento in cui ragionevolmente la “constatazione” avrebbe potuto essere tradotta in “accertamento”, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione stessa (cfr. Cass. 2.12.2011, n. 25836; cfr. Cass. 6.2.2009, n. 3043, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell’accertamento – in relazione al quale collocare il “dies a quo” del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione).

Va respinto il quarto motivo del ricorso principale.

Si rappresenta in via preliminare che il motivo in esame analogamente si qualifica in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (si condivide quindi la prospettazione della contro ricorrente secondo cui “le censure avverse non possono spingere codesta Corte sul terreno del merito rinnovando l’esame delle singole operazioni contestate al fine di appurare se effettivamente gli elementi di criticità fossero conosciuti o conoscibili ex ante dai sindaci; detta valutazione implica un accertamento di fatto”: così controricorso “Consob”, pag. 63).

Col motivo de quo invero M.M.L. del pari censura, sostanzialmente, il giudizio “di fatto” cui la corte d’appello ha atteso (“il quesito fondamentale (…) è se, nel momento in cui le operazioni contestate furono poste in essere, la situazione di fatto avrebbe imposto al Collegio Sindacale e ai suoi singoli componenti di operare diversamente (…)”: così ricorso principale, pag. 48; “omettendo (…) qualunque giudizio sulla rilevabilità, in concreto ed ex ante, degli indici di anomalia”: così ricorso principale, pag. 51; “il giudizio in questione è stato formulato ex post e in astratto, prescindendo dalla disamina dello scenario concretamente esistente all’epoca dell’approvazione dell’operazione e nella sua fase esecutiva”: così ricorso principale, pag. 52; “si fa esclusivo riferimento a fatti e circostanze emerse in epoca successiva”: così ricorso principale, pag. 53; “(…) omettendo di individuare gli indici di rischio trascurati dalla ricorrente e le iniziative omesse (…)”: così ricorso principale, pagg. 55 – 56; “(…) omettendo qualunque valutazione in concreto ed ex ante della percepibilità delle anomalie insite nelle due iniziative”: così ricorso principale, pag. 56; “l’estrema approssimazione con cui è stata esaminata la vicenda oggetto di ricorso”: così ricorso principale, pag. 62; “non è fornito alcun elemento concreto per affermare che l’assetto della società e il sistema dei controlli interni non fossero adeguati”: così ricorso principale, pag. 69).

Il vizio motivazionale veicolato dal mezzo di impugnazione in disamina, perciò, egualmente rileva nei limiti del novello dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel segno dell’esegesi che le sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053/2014 ne hanno operato.

Su tale scorta si rappresenta ulteriormente quanto segue.

Per un verso, che, in relazione alle motivazioni cui, in parte qua agitur, la corte di merito ha correlato la sua decisione, è da escludere sicuramente l’anomalia della motivazione “apparente”.

Del pari in parte qua la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il suo percorso argomentativo (ha specificato, tra l’altro, che la vigilanza dei sindaci “si estrinseca (…) nel controllo (…) sull’azione gestoria nel suo complesso, anche laddove la complessa e articolata organizzazione aziendale (…) abbia previsto l’istituzione di specifiche funzioni di controllo e contabile interna”: così decreto impugnato, pag. 13; che “i doveri di vigilanza appaiono, poi, viepiù incisivi nel caso di approvazione da parte della società quotata di operazioni con parti correlate (…)”: così decreto impugnato, pag. 13; che “tutte le operazioni (…) presentavano indici di elevata rischiosità, perchè (…)”: così decreto impugnato, pag. 14).

Per altro verso, che è da ammettere certamente che la corte territoriale – nel segno della regola per cui la L. n. 689 del 1981, art. 3, dà corpo ad una presunzione di colpa, sicchè grava sull’agente l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa – ha vagliato i fatti storici decisivi caratterizzanti in parte qua la res litigiosa ovvero le concrete circostanze asseritamente idonee a dar ragione dell’esimente della buona fede.

D’altronde, il ricorrente similmente censura l’asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (“sono stati totalmente obliterati i giudizi di legittimità e rispondenza dell’operazione all’interesse sociale formulati dagli esperti indipendenti (…)”: così ricorso principale, pag. 52; “il provvedimento (…) impugnato prescinde invece totalmente dall’analisi dei presupposti in base ai quali (…) l’operazione è stata approvata ed eseguita”: così ricorso principale, pag. 53; “addirittura la Corte arriva a travisare completamente le prove versate agli atti”: così ricorso principale, pag. 54; “l’aspetto di maggiore perplessità è comunque quello che attiene alla ritenuta irrilevanza dell’autorizzazione ISVAP – IVASS (…)”: così ricorso principale, pag. 57; “come emerge chiaramente dagli atti di causa (…), chi esaminò preventivamente l’operazione, esprimendo un parere favorevole alla sua trattazione (…) fu il Comitato di Controllo Interno, e non il Collegio Sindacale”: così ricorso principale, pagg. 62 – 63).

E nondimeno, così come si è anticipato, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo a vizio denunciabile con il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Comunque pur in parte qua la pronuncia della corte d’appello risulta ancorata a motivazione ineccepibile, congrua ed esaustiva.

Specificamente si rappresenta che ai sensi dell’art. 151, comma 1, T.U.F. “i sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonchè chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate”. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo “il collegio sindacale può (…) avvalersi di dipendenti della società per l’espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l’assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri”. Ai sensi dell’art. 150, comma 4 T.U.F. “coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci”.

Alla luce delle prerogative anzidette (che evidentemente danno ragione sul terreno della disciplina delle società quotate della significativa dilatazione dei poteri che la normativa codicistica, segnatamente l’art. 2403 bis c.c., accorda al collegio sindacale e simultaneamente dell’impossibilità di assimilazione dei sindaci ai consiglieri privi di delega, per i quali ultimi, nonostante l’obbligo ex art. 2381 c.c., u.c., prima parte, di “agire in modo informato”, si è in dottrina correttamente disconosciuta la possibilità di “indagini dirette o dirette acquisizioni di documenti (…) su singoli fatti”) ed in particolar modo alla luce del potere di ciascun sindaco di procedere anche individualmente in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie su determinati affari, si impongono nella fattispecie i rilievi che seguono.

Innanzitutto, si legittima la reiterazione dell’insegnamento di questa Corte alla cui stregua, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l’esclusione od anche il semplice affievolimento del potere – dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo “quoad functione”, gravando sui sindaci, da un lato, l’obbligo di vigilanza – in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell’adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare “Consob”, a garanzia degli investitori – e, dall’altro lato, l’obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d’Italia ed alla “Consob” (cfr. Cass. 29.3.2016, n. 6037; Cass. sez. un. 30.9.2009, n. 20934).

Altresì, per nulla si giustificano la prospettazione della ricorrente a tenor della quale “l’adozione di determinate iniziative ispettive da parte del Collegio Sindacale presuppone l’esistenza di indici di anomalia rispetto alla corretta gestione dell’impresa” (così ricorso principale, pag. 46), la prospettazione della ricorrente a tenor della quale “non si può non tenere in considerazione (…) l’eventuale erroneità o fraudolenza dei dati e delle informazioni fornite al Collegio Sindacale dalla società, dall’organo amministrativo o da esperti indipendenti” (così ricorso principale, pag. 47), la prospettazione della ricorrente a tenor della quale, “qualora i membri del Collegio Sindacale (…) si affidino alle valutazioni rilasciate da esperti indipendenti, il dovere di diligenza nell’esercizio delle funzioni può dirsi pienamente assolto” (così ricorso principale, pag. 48), la prospettazione della ricorrente a tenor della quale “il ruolo attribuito al Collegio Sindacale è progressivamente mutato, passando da compiti di verifica sul campo a quelli di alta vigilanza” (così ricorso principale, pag. 64), sicchè la valutazione del collegio sindacale “non può prescindere dall’esame dei dati e delle informazioni rese da altri soggetti interni ed esterni rispetto alla struttura societaria” (così ricorso principale, pag. 68).

Ancora, si è al cospetto non già del “travisamento del ruolo di vigilanza del Collegio Sindacale” (così ricorso principale, pag. 59), di “una erronea ricostruzione del perimetro degli obblighi gravanti sul Collegio Sindacale” (così ricorso principale, pag. 64).

Sibbene si è al cospetto del mancato od, al più, dell’incompiuto esercizio da parte della ricorrente della sua individuale prerogativa, recte del suo potere – dovere, di procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, di richiedere all’organo gestorio informazioni in ordine alle operazioni poi sanzionate, mancato od incompiuto esercizio di cui, in verità, la stessa M.M.L. dà contezza (“è stato dato ampio risalto a un parere del 2003 i cui contenuti non sono mai stati sottoposti all’attenzione del Collegio Sindacale in carica all’epoca e comunque non sono mai stati a conoscenza della ricorrente”: così ricorso principale, pag. 52).

In questo quadro due finali puntualizzazioni si rendono necessarie.

In primo luogo, il riferimento alla “convenienza dell’operazione”, di cui a pagina 18 dell’impugnato decreto, deve essere inteso cum grano salis: la corte di merito non ha inteso stigmatizzare il mancato riscontro della convenienza tout court, dell’opportunità dell’operazione denominata “(OMISSIS)”, ha inteso censurare, piuttosto, l’omesso riscontro, in violazione del disposto dell’art. 149, comma 1, lett. b) T.U.F., della contrarietà dell’operazione agli elementari principi di regolare amministrazione, della “rischiosità della stessa” (così decreto impugnato, pag. 18. Ovviamente non vi è margine per valutazioni in tema di opportunità economica dell’azione dell’organo di amministrazione, atteso che il controllo pur dell’autorità giudiziaria trova limite nella discrezionalità imprenditoriale; e tuttavia è da far salva l’ipotesi in cui l’azione degli amministratori si configuri come palesemente irrazionale e contraria agli elementari principi di regolare amministrazione: cfr. Cass. 12.2.2013, n. 3409).

In secondo luogo, i sindaci della controllante sono dell’art. 151, comma 1 T.U.F. abilitati a rivolgere, anche individualmente, “richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate”.

In questi termini – ed al di là dell’improprio riferimento all’art. 2497 bis c.c., che si rinviene a pagina 23 del decreto impugnato – di certo non è da disconoscere “l’obbligo del collegio sindacale di svolgere un controllo più incisivo sulla controllata, Carlo Magno s.p.a., formulando richieste specifiche” (così decreto impugnato, pag. 23).

Si tenga conto che a norma dell’art. 2497 c.c., comma 1, “le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti (…)”.

Immeritevole di seguito è il quinto motivo del ricorso principale.

Si osserva che il collegio sindacale vigila, ai sensi della lett. a) dell’art. 149, comma 1 T.U.F., “sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo”, ai sensi dell’art. 149, comma 1, lett. b) T.U.F., “sul rispetto dei principi di corretta amministrazione”, ai sensi dell’art. 149, comma 1, lett. c) T.U.F., “sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo – contabile nonchè sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione”.

A fronte del riferito quadro legislativo in toto si giustifica l’autonoma prefigurazione di ciascuno degli illeciti contestati e sanzionati.

Segnatamente, è da escludere, per un verso, che l’illecito di cui all’art. 149, comma 1, lett. c), T.U.F. esaurisca “l’intero disvalore della condotta attribuita alla ricorrente” (così ricorso principale, pag. 75).

Segnatamente, è da riconoscere, per altro verso, che appieno si legittima la contestazione, quale autonoma violazione, del medesimo illecito di cui all’art. 149, comma 1, lett. c), T.U.F., siccome correlato “alle carenze nel sistema di controllo interno e nella struttura organizzativa” (al riguardo va integralmente condivisa l’affermazione della corte distrettuale secondo cui la violazione de qua “riguarda l’adeguatezza della struttura organizzativa societaria nel suo complesso ed ha quindi una valenza che trascende le singole violazioni. Ne deriva che (…) appare ontologicamente diversa da quella riscontrata in occasione delle singole operazioni”: così decreto impugnato, pag. 29).

Si osserva, d’altro canto, in relazione alla sollecitata applicazione della disciplina di cui della L. n. 689 del 1981, art. 8, comma 1, che l’ontologica pluralità delle condotte illecite ascritte alla ricorrente osta ex se all’applicazione della menzionata disposizione: quivi è contemplata unicamente l’ipotesi del “concorso formale eterogeneo ed omogeneo” (“chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”).

Analogamente non merita seguito il sesto motivo del ricorso principale.

In ordine all’invocata applicabilità in via analogica della L. n. 689 del 1981, art. 8, comma 2 (“alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”) in dipendenza del “unicità del disegno criminoso” che avvince le (a giudizio della ricorrente sol asserite) plurime violazioni, è sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte in virtù del quale, in tema di sanzioni amministrative, l’operatività del trattamento di maggior favore cosiddetto del “cumulo giuridico”, in ipotesi di plurime violazioni della stessa ovvero di diverse disposizioni di legge realizzate mercè plurime azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, resta, in dipendenza dell’univoco letterale disposto della L. n. 689 del 1981, art. 8, comma 2, rigorosamente circoscritto alla materia della “previdenza ed assistenza obbligatorie” e quindi non è suscettibile di applicazione analogica oltre l’ambito per il quale risulta espressamente prefigurato (cfr. Cass. (ord.) 16.12.2014, n. 26434; Cass. sez. un. (ord.) 28.7.2016, n. 15669).

Più esattamente, l’indicazione finale (“in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”) della L. n. 689 del 1981, art. 8, comma 2, vale indiscutibilmente a connotare la disciplina quivi prefigurata in guisa eccezionale, come tale insuscettibile ex art. 14 preleggi di applicazione analogica, rispetto alla regola generale del “cumulo materiale” delle sanzioni in ipotesi di “concorso materiale omogeneo od eterogeneo”.

In ordine al dubbio di legittimità costituzionale prospettato in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 8, siccome contemplante il trattamento di maggior favore dell’irrogazione della “sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo” unicamente, al comma 1, per l’ipotesi di “concorso formale omogeneo od eterogeneo” ed, al comma 2, per l’ipotesi di plurimi omogenei od eterogenei illeciti continuati “in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”, si osserva quanto segue.

In particolare, non si prospetta alcuna irragionevole disparità di trattamento tra “concorso formale di illeciti amministrativi omogenei od eterogenei” e “concorso materiale di illeciti amministrativi omogenei od eterogenei” (eccezion fatta per quelli in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie), ancorchè avvinti, gli illeciti amministrativi tout court in concorso materiale, dal vincolo della continuazione, giacchè vi è una innegabile ontologica differenza tra la prima ipotesi, in cui unica è la condotta illecita, e la seconda ipotesi, in cui le condotte illecite comunque sono plurime; sicchè, in chiave assiologica, si giustifica il trattamento di maggior rigore destinato ad operare nella seconda evenienza (cfr. Cass. 3.10.2011, n. 20222).

In particolare, non si prospetta alcuna irragionevole disparità di trattamento tra “concorso materiale di illeciti amministrativi omogenei od eterogenei” in genere e “concorso materiale di illeciti amministrativi omogenei od eterogenei in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”, giacchè le peculiarità e le specificità di tal ultimo “settore” ben valgono a giustificare la prefigurazione su tal medesimo terreno del beneficio della “continuazione”, ovvero di una disciplina affatto diversa (al riguardo cfr. Corte Cost. (ord.) 17.12.2015, n. 270).

In particolare, non si prospetta alcuna irragionevole disparità di trattamento tra l’ipotesi del “concorso materiale di illeciti amministrativi omogenei od eterogenei”, insuscettibili (eccezion fatta per quelli in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie) di esser avvinti dal vincolo della continuazione, e l’ipotesi di plurime condotte penalmente rilevanti, suscettibili, viceversa, di esser unificate a norma dell’art. 81 c.p., comma 2, in forza dello stesso disegno criminoso che eventualmente le sottende, giacchè diversa è la natura dell’una e dell’altra violazione (cfr. Cass. 4.3.2011 n. 5252; Cass. sez. un. (ord.) 28.7.2016, n. 15669; Cass. 25.2.2011, n. 4725).

Il rigetto del ricorso principale assorbe e rende vana la disamina del ricorso incidentale condizionato della “Consob”.

In dipendenza del rigetto del ricorso principale la ricorrente principale va condannata a rimborsare alla “Consob” le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

R.A., O.G. e V.G. non hanno svolto difese.

Parimenti non ha svolto difese – ben vero a prescindere da qualsivoglia rilievo in ordine alla ritualità della “costituzione” – la “Unipol S.A.I. Assicurazioni” s.p.a..

Nei confronti degli uni e dell’altra pertanto nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 26.1.2015. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale, in tal guisa assorbita la disamina del ricorso incidentale condizionato della “Consob”; condanna la ricorrente principale, M.M.L., a rimborsare alla controricorrente, “Consob”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, M.M.L., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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