Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20438 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 11/10/2016, (ud. 22/03/2016, dep. 11/10/2016), n.20438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23645-2012 proposto da:

COMUNE DI AVOLA, (p.i. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 45, presso

l’avvocato CARLO BORROMEO, rappresentato e difeso dall’avvocato

FEDERICO ITALIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L.;

– intimato –

Nonchè da:

R.L., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso

l’avvocato GIUSEPPE DE VERGOTTINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CESARE CATURANI, giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI AVOLA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 320/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 23/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PAGLIARI MASSIMO, con delega,

che si riporta;

uditi, per il controricorrente e ricorrente incidentale, gli Avvocati

RINALDI ROMINA, con delega, e CATURANI che si riportano;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 6.12.2008 il Comune di Avola adiva la Corte di Appello di Catania opponendosi alla stima dell’indennità di espropriazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21 relativamente a terreni intitolati a R.L. e destinati all’attuazione delle “opere di urbanizzazione primaria per la strada di P.R.G. che collega il prolungamento della via (OMISSIS) con la piazza (OMISSIS) di cui al progetto definitivo approvato con determina n. 181 del 22.09.2004, implicante declaratoria di pubblica utilità. L’indennità di espropriazione. che il Comune espropriante aveva provvisoriamente quantificato in base ai VAM con Det. Dirigenziale n. 15 giugno 2005, n. 138, nella relazione tecnica depositata il 6.11.2008 veniva invece stimata (col criterio analitico-ricostruttivo) a valore di mercato in Euro 720.558,00, cui doveva aggiungersi l’aumento del 10% previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 2, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, pari ad Euro 72.058.80. Il R. resisteva alla proposta opposizione e a sua volta chiedeva, in via riconvenzionale. che alla stimata indennità definitiva di esproprio venisse aggiunta quella spettante per altra particella (n. 2477 di 421 mq), erroneamente non valutata quale relitto indennizzabile e che altresì venisse determinata l’indennità di occupazione temporanea.

Con sentenza dell’8-23.02.2012 la Corte di appello di Catania determinava in Euro 754.168,80 l’indennità per l’espropriazione ed in Euro 164.229,00 l’indennità per l’occupazione d’urgenza (per il periodo intercorso dal (OMISSIS)) del medesimo terreno, il tutto con gli interessi legali nella misura e con le decorrenze indicate nella parte motiva. Ordinava, inoltre, al Comune di depositare gli importi differenziali presso la Cassa Depositi e Prestiti.

La Corte territoriale osservava e riteneva anche che:

– il Comune di Avola, che nella fattispecie univa in sè la qualità di autorità espropriante, beneficiario dell’espropriazione e promotore di essa, era in tale ultima qualità soggetto attivamente legittimato all’azione D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 tempestivamente proposta nonchè procedibile, essendo il decreto di esproprio intervenuto il 14.08.2009, in corso di causa;

– altrettanto tempestiva era la domanda riconvenzionale dell’espropriato R.;

– il Comune opponente aveva asserito l’erroneità per plurimi motivi della determinazione attuata dalla commissione di tecnici:

le aree espropriate ricadevano in pane (preponderante) in area destinata a “viabilità”, in parte in zona D3/1 “Zona per insediamenti turistico-alberghieri”, in parte (partita (OMISSIS)) in “fascia di rispetto della battigia”, in parte in zona N.I.C. “attrezzature di interesse comune” e in parte in zona C1 “edilizia estensiva” ed alcune di esse erano incluse anche in arca con vincolo paesaggistico:

– il R. aveva efficacemente sostenuto che la realizzazione della strada di P.R.G., quale opera pubblica di urbanizzazione primaria, era avvenuta su aree inglobate all’interno di un più generale contesto edificatorio, sulle quali era stato apposto “il vincolo preordinato all’esproprio” a seguito della “approvazione del vigente P.R.G….” (così testualmente si leggeva nella proposta di determinazione dell’indennità provvisoria e deposito presso la Cassa DD.PP. di cui alla Det. 13 settembre 2005, n. 215): in funzione quindi non già di una generale destinazione della zona, ma della localizzazione puntuale di una determinata opera. Donde la correttezza del criterio adottato, per il principio secondo cui “ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione la valutazione di suoli destinati alla realizzazione di opere di viabilità all’interno e a servizio delle singole zone, in quanto tali interessati da vincolo di inedificabilità preordinato ad esproprio, deve essere riferita alla potenzialità edificatoria delle aree limitrofe, al cui servizio la destinazione stessa “a strada” è concepita”. Le ragioni esposte dal convenuto trovavano conferma nell’accertamento del CTU, il quale aveva testualmente osservato che “per il calcolo della indennità di esproprio le zone omogenee edificabili (aree destinate a Verde e a viabilità) partecipano al valore, in quanto senza di esse le aree non potrebbero essere edificate e perderebbero il valore di zona edificabile. Inoltre l’area in cui ricade l’opera è dotata di preesistenti insediamenti residenziali. infrastrutture adeguate (strade pubbliche), servizi di urbanizzazione primaria (Fognatura, acqua. energia elettrica, illuminazione pubblica, ecc.) Per le considerazioni su effettuate si ritiene che l’area espropriata, per le caratteristiche edificatorie del comprensorio limitrofo, abbia vocazione edificatoria”;

doveva, in effetti, ritenersi che l’arca espropriata, per le caratteristiche edificatorie del comprensorio limitrofi), avesse vocazione edificatoria, ulteriormente osservando che, sebbene in origine avesse avuto destinazione agricola (il Comune aveva affermato in comparsa conclusionale che nel previgente P.R.G. del 1972 le aree in oggetto erano destinate a zona rurale), nel piano regolatore del 2003 (anteriore alla vicenda espropriativa e rimasto immutato fino all’ablazione dell’area) lo stesso era stato inserito in un ampio comparto (v. certificato di destinazione urbanistica) individuandolo quale area di realizzazione della strada costituente l’opera pubblica in questione. Poichè tale individuazione doveva qualificarsi come apposizione del vincolo espropriativo (da cui doveva prescindersi ai fini indennitari), ma pur sempre nel P.R.G. l’area era stata inserita in un comparto con attitudine conformativa edificatoria, il fondo doveva apprezzarsi in questa sede quale area legalmente edificabile. Ciò in base all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le reti stradali, e le opere pertinenziali a queste, o le altre opere di urbanizzazione ove – come nella fattispecie – concernessero infrastrutture destinate a determinate zone di suddivisione del territorio comunale, costituivano previsioni particolari appositamente destinate all’ablazione dei suoli necessari alla loro realizzazione, sicchè tali previsioni non erano generali-confermative ma particolari-espropriative e di esse non doveva pertanto tenersi conto ai fini del calcolo dell’indennità, risentendo invece tali aree delle qualità assegnate alla o alle zone di cui sono opera di urbanizzazione funzionale alle stesse;

a questi principi si era sostanzialmente attenuta la commissione di tecnici prima e il consulente d’ufficio dopo; entrambi, infatti, avevano definito l’indennizzo in considerazione dei parametri di edificabilità medi delle zone interessate dall’opera pubblica. Tale conclusione del resto era stata oggetto di censura da parte del Comune non perchè contestasse la funzione dell’opera pubblica nè, tantomeno, perchè negasse la natura di vincolo preordinato all’esproprio che qualificava la previsione del P.R.G. del 2003, che anzi lo stesso Comune aveva sottolineato (vedasi la citata Det. 13 settembre 2005, n. 25), ma perchè sostanzialmente riteneva che, per effetto della destinazione impressa dal P.R.G., dovesse totalmente prescindersi da quest’ultimo e dovesse tenersi conto della destinazione agricola anteriore, tuttavia discendente da strumenti urbanistici che l’emanazione del nuovo P.R.G. e la conseguente intera regolamentazione del territorio comunale aveva caducato e reso non più utilizzabili;

confermato il riconoscimento della vocazione edificatoria dell’area espropriata, andavano recepite ai tini valutativi le indicazioni del CTU, che aveva sostanzialmente condiviso l’operato della commissione, attribuendo alle aree espropriate un valore venale leggermente ridotto (Euro/mq 196,00 in luogo di Euro/mq 206.00);

la superficie complessiva delle aree occupate da considerarsi ai fini dell’indennità era pari, al netto dei relitti, a mq. 2.623 (mq 3.248 – mq 625 ricadenti nella liscia di rispetto della battigia), però l’indennità doveva ricomprendere la diminuzione di valore dei

relitti, per complessivi mq. 875 (quindi Euro 514.108,00 + 171.500,00 Euro 685.608,00) ed essere aumentata del 10% previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 2, visto che l’indennità provvisoria determinata il 15 giugno 2005 ammontava a Euro 5.429,90;

con riferimento al periodo 13 ottobre 2005-13 agosto 2009, andava inoltre accolta la domanda riconvenzionale del R., volta alla determinazione dell’indennità di occupazione temporanea secondo il disposto del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 50, comma 1, entrato in vigore il 30 giugno 2003, applicabile alla fattispecie in esame in cui l’immissione in possesso risaliva alla successiva data del 13 ottobre 2005. Detta indennità andava calcolata attribuendo per ogni anno un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese, un’indennità pari a un dodicesimo di quella annua e la base di calcolo era l’indennità di esproprio dovuta limitatamente alle sole aree sottoposte ad occupazione. con esclusione del valore attribuito ai relitti. Trattandosi di obbligazione di valuta (per cui non era dovuta la chiesta rivalutazione monetaria), su ogni annualità, costituente capitale, andavano riconosciuti gli interessi compensativi al tasso legale dalla scadenza di ogni rateo fino al deposito.

Avverso questa sentenza notificata il 25.07.2012 il Comune di Avola ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e notificato il 15.10.2012 al R. che il 23.11-7.12.2012 ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale fondato su un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso principale il Comune di Avola denunzia “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 8, 9, 19, 32, 37 e 40 e della L. n. 1150 del 1942, artt. 7 e 13”, in definitiva censurando, anche per vizi motivazionali (pag. 15 del ricorso), la riconduzione del terreno occupato ed espropriato all’ambito delle aree legalmente edificarmi. Deduce anche che a) se la destinazione a strada costituisce per il P.R.G. del 2003 un vincolo preordinato all’esproprio, allora bisogna tener conto dello strumento urbanistico generale precedente (presumibilmente il previgente P.R.G. del 1972) che alla zona attribuiva destinazione agricola: b) ma in realtà la destinazione a strada costituisce vincolo preordinato all’esproprio solo se comporti l’incidenza su beni determinati; altrimenti se inserita nell’ambito del progetto generale del piano regolatore assume valore confermativo (come appunto nel caso): richiama al riguardo i principi giurisprudenziali enunciati pure in questa sede di legittimità; reputa ininfluente ai fini della qualificazione legale in argomento la delibera 181 del 22.09.04 di approvazione dell’opera comportante l’apposizione del vincolo espropriativo e la dichiarazione di p.u.; e) critica infine le considerazioni sulla edificabilità di fatto e le aree limitrofe.

Col ricorso incidentale il R. ammissibilmente (etr Cass. n. 14337 del 2014) deduce “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 37 e 50). Omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).” Si duole che nell’applicare il criterio legale di calcolo dell’indennità di occupazione legittima di cui all’art. 50 del T.U. espropri non sia stato incluso nella base del calcolo l’incremento del 10% dell’indennità di espropriazione.

Il ricorso principale merita favorevole sorte anche ove involge le argomentazioni sottese alle attinte. illegittime conclusioni; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento del ricorso incidentale.

La controversia verte in tema di indennità di espropriazione e di occupazione legittima e concerne il terreno urbanisticamente ubicato per la parte preponderante in Zona a viabilità, per la restante parte in zona FIC (destinata ad attrezzatura di interesse comune), altra porzione in zona D 3/1 (destinazione turistico-alberghiera) altra porzione ancora in zona gravata da vincolo paesaggistico ed un’ultima porzione in zona C1 (edilizia estensiva). Malgrado la varietà di destinazioni urbanistiche, alcune implicanti vincoli d’inedificabilità assoluta, il Collegio dei tecnici di cui al T.U. n. 327 del 2001 ha ritenuto l’intero fondo edfificabile, perchè i terreni per servizi ubicati a margine di zone edificabili ne assumerebbero il medesimo valore.

La Corte del merito, pur non convenendo sul suddetto principio, conferma la ricognizione in quanto: a) la giurisprudenza sarebbe pacifica nel ritenere che la destinazione a viabilità all’interno di singole zone, costituendo vincolo preordinato all’esproprio, deve essere riferita alla potenzialità delle aree limitrofe (nella specie incluse in zone C1 e D1 di espansione e di insediamenti turistici, dunque edificabili); b) il c.t.u. ha giustamente evidenziato la teoria del comparto, per cui anche le zone destinate a servizi sono funzionali alla edificabilità di quelle limitrofe; c) vi sarebbero tutti gli elementi dell’edificabilità di fatto; d) le reti stradali costituiscono vincoli preordinati all’esproprio di cui non si deve tenere conto.

Le censure poste dal Comune appaiono fondate. Ai fini della riconduzione del terreno espropriato all’ambito delle aree edilicabili o meno, gli artt. 32 e 37 TU impongono di non considerare il vincolo relativo alla strada realizzando, che nel caso comunque non coincide nè logicamente nè cronologicamente (2004) con quelli posti dal P.R.G. (2003), che invece la menzionata normativa impone di applicare facendone derivare l’inedificabilita del terreno (art. 37, comma 4). L’accertamento delle possibilità di edificazione deve prescindere dall’incidenza del vincolo preordinato ad esproprio, ma tenere conto del regime urbanistico dell’area al momento del decreto di espropriazione (cfr anche Cass. n. 13172 e 12818 del 2016; n. 11503 del 2014), in attuazione delle cui previsioni generali, mediante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, è stato successivamente apposto il vincolo espropriativo, conseguendone che la natura del suolo va desunta dalla disciplina urbanistica attribuita alla zona dal piano regolatore generale. sempre che ad essa possano riconoscersi i caratteri di generalità ed astrattezza atti ad escludere il carattere espropriativo. Riguardo alla qualificazione di suoli destinati alla realizzazione di opere di viabilità, l’indicazione delle opere necessarie nel piano regolatore (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7, comma 2, n. 1) comporta un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, che non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che non si tratti di destinazione assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone (art. 13), come tali riconducibili a vincolo imposto a titolo particolare, a carattere espropriativo (in tema cfr Cass. nn. 8873 e 8964 del 7014: n. 11236 del 2013; n. 19924 del 2007: n. 13199 del 2006). Nella specie la qualificazione in termini di vincolo lenticolare e quindi espropriativo della destinazione a viabilità, impressa dal PRG del 2003, si rivela non chiara e coerente con le regole normative e giurisprudenziali nè convincentemente motivata ed adeguata al piano fattuale, stante pure l’apparente natura di asse di collegamento con la strada statale dell’opera viaria; d’altra parte, come noto, la riconduzione del fondo all’ambito delle aree legalmente edificabili non può prescindere dalla destinazione risultante dalla sua classificazione urbanistica nè consentire a quel fine di privilegiare in contrasto con essa le concrete caratteristiche di urbanizzazione c/o di localizzazione in contiguità a zone omogenee edificabili e perciò sostanzialmente l’edificabilità di fatto (in tema cfr anche Cass. n.15007 e 15682 del 2011; n. 11408 del 2012; n. 12318 del 2015).

E’ superfluo aggiungere che quand’anche il principio affermato dai giudici di merito avesse una qualche validità, ne deriverebbero conseguenze opposte a quelle ipotizzate, perchè non tenendo conto del vincolo suddetto, si dovrebbe passare ad esaminare non il comparto, ma le singole destinazioni zonali volute nel 2003, fra cui rientra anche quella a viabilità. Può invece avere una qualche utilità il rilievo che la giurisprudenza citata dalla Corte di appello sulle singole opere di viabilità riguarda quelle disposte con provvedimenti amministrativi all’interno di singole zone aventi altre destinazioni (edificatorie), tant’è che si tiene conto dell’edificabilità delle aree (e non delle zone) limitrofe (Cfr. anche Cass. n. 2613 del 2006; n. 10280 del 2014).

Conclusivamente si deve accogliere il ricorso principale, dichiarare assorbito il ricorso incidentale e cassare l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, ivi comprese quelle del procedimento di sospensione (cfr Cass. nn. 21198, 19544 del 2015; n. 16121 del 2011).

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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