Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20438 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MOBILI PAOLO DI VOTINI GIACOMO & RANIERI PAOLA S.A.S. in

liquidazione

già MOBILI PAOLO SRL in persona del Liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, MOBILI PAOLO GRUTTI SRL in persona

dell’Amministratore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato CENTOFANTI SIRO con studio in PERUGIA VIA FANI 14,

(avviso postale), giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI GUALDO CATTANEO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 16, presso lo studio di

CONSULENZA GIURIDICO TRIBUTARIA, rappresentato e difeso dagli

avvocati LUPI RAFFAELLO, LUCISANO CLAUDIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2006 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 14/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Mobili Paolo di Votini Giacomo & Ranieri s.a.s. in liquidazione propone ricorso per cassazione nei confronti del Comune di Gualdo Cattaneo (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Tarsu relativo agli anni 2000/2001, la C.T.R. Umbria confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto i ricorsi riuniti della contribuente.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione di norme di diritto) ed il secondo (col quale si deduce violazione di norme di diritto e vizio di motivazione) sono inammissibili.

In particolare, quanto alla denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, le relative censure sono inammissibili per inadeguatezza dei relativi quesiti di diritto a svolgere la funzione che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, è loro propria, ossia quella di far comprendere alla Corte, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, essendo nella specie i quesiti astratti ed inidonei non solo a far comprendere la ratio decidendi della decisione impugnata, ma anche ad esprimere la rilevanza della risposta al quesito ai fini della decisione del motivo, oltre che privi delle precisazioni necessarie a consentire alla Corte una risposta utile ai fini della definizione della controversia e suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sub iudice, dovendo inoltre aggiungersi che alcuni dei quesiti proposti in relazione al secondo motivo presuppongono inammissibilmente una valutazione e sono tali da involgere una quaestio facti (v. SU n. 23860 del 2008). Quanto alla censura per vizio di motivazione, essa è inammissibile perchè manca, ai sensi della seconda parte dell’art. 366 bis, l’indicazione, prevista nel caso in cui sia dedotto vizio di motivazione, del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, onere che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, deve essere assolto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando una indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. cass. n. 8897 del 2008) laddove in calce al secondo motivo e dopo l’esposizione dei quesiti di diritto risulta una indicazione assolutamente generica, non comprensibile ad una lettura autonoma.

E’ in proposito da sottolineare che 1’illustrazione di cui al citato art. 366 bis deve sempre avere ad oggetto (non più un una questione o un “punto”, secondo la versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 anteriore alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006 bensì) un fatto preciso, inteso sia in senso storico che normativo, ossia un fatto “principale”, ex art. 2697 c.c. (cioè un “fatto” costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo, e che nella specie manca una illustrazione riassuntiva e sintetica in cui risultino individuati chiaramente ed in maniera autosufficiente uno o più “fatti” specifici (intesi come sopra e non come generico sinonimo di punto, circostanza, questione) rispetto ai quali la motivazione risulti viziata nonchè l’evidenziazione del carattere decisivo di ciascuno dei medesimi fatti.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.800,00 di cui Euro 2.700,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA