Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20438 del 02/08/2018

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20438 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 7022-2016 proposto da:
A.A.
– ricorrente contro

CURATELA DEL FALLIMENTO RISANAMENTO PROTEZIONE
AMBIENTE SRL, in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56,
presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA EUGENIA VALAZZI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 02/08/2018

avverso il decreto del TRIBUNALE di PESARO, depositato il
09/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIA

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il decreto impugnato, il Tribunale di Pesaro ha rigettato
l’opposizione allo stato passivo proposta dallo studio legale
avvocati associati A.A. contro la
Curatela del fallimento di s.r.l. risanamento protezione
ambiente.
Oggetto dell’opposizione è il provvedimento del giudice
delegato di ammissione del credito in chirografo anziché in
privilegio come richiesto. Nella fattispecie, la ricorrente ha
sostenuto che, anche nel caso di attività svolta da
un’associazione professionale, e non dal singolo professionista,
il credito derivante da questa attività gode del privilegio in base
ad un’applicazione estensiva dell’art. 2751 bis n. 2. c.c.
Il Tribunale ha rilevato che tutti i contratti prodotti dalla parte
opponente hanno evidenziato che il rapporto professionale si
era instaurato tra società fallita e lo studio associato e non,
invece, con il singolo professionista. Anche il conferimento
della procura alle liti, con poteri disgiunti, a tre dei quattro
componenti dello studio associato conferma la natura non
personale dell’incarico stesso. Inoltre, le mail prodotte hanno
dimostrato che i referenti della società fallita erano
indistintamente i professionisti dello studio legale. Infine, non è
stata indicata l’attività specificamente svolta da ciascuno dei
professionisti che di volta in volta sarebbero stati impegnati,
Ric. 2016 n. 07022 sez. M1 – ud. 15-05-2018
-2-

ACIERNO.

per l’eventuale ammissione in privilegio di ciascuno, avendo al
contrario l’associazione insistito per l’ammissione dello Studio,
indistintamente, per l’intero importo insinuato.
Alla luce di ciò, il Tribunale ha statuito che l’ammissione dei
crediti al privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c. può avvenire

tra il singolo professionista e il cliente, soltanto in tal caso
potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente
la remunerazione di un’attività lavorativa e non
imprenditoriale. È condizione necessaria fornire la
documentazione che consenta di individuare i compensi riferiti
alla prestazione direttamente e personalmente svolta dal
singolo associato allo studio. Infatti, poiché la personalità della
prestazione costituisce il fondamento essenziale del privilegio,
in mancanza della prova di questo specifico requisito
l’ammissione in privilegio deve escludersi.
Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione lo studio
legale avvocati associati A.A.
articolato in un unico motivo. Resiste la curatela fallimentare
con controricorso accompagnato da memoria. \-.
La parte ricorrente deduce che il Tribunale di Pesaro ha errato
nell’applicazione dell’art. 2751 bis n. 2 c.c. avendo ritenuto
l’attività svolta indistintamente dallo studio e non dai singoli
professionisti. Afferma che l’appartenenza del singolo
professionista ad un’associazione professionale è del tutto
irrilevante qualora il cliente abbia conferito l’incarico al
prestatore d’opera intellettuale, come risulta dalle procure alle
liti conferite in forma personale, mentre lo schermo
dell’associazione professionale ha la finalità esclusiva di
evidenziare che i crediti maturati dai singoli associati sono
ceduti all’associazione ai fini della loro redistribuzione.
Ric. 2016 n. 07022 sez. M1 – ud. 15-05-2018
-3-

a condizione che il rapporto di prestazione d’opera si instauri

L’associazione è l’unica legittimata all’incasso in virtù della
cessione dei crediti ma ciò non esclude la natura personalistica
delle prestazioni dal momento che il rapporto professionale
intercorre tra il singolo legale ed il cliente ed il professionista
risponde singolarmente del proprio operato. Non rileva,

la sua esecuzione è personale. Inoltre, la parte ricorrente
contesta radicalmente la ricostruzione dei fatti e valutazione
delle prove contenuta nel provvedimento impugnato. La
censura per quest’ultima parte è radicalmente inammissibile
perché mira cCensurare il merito della decisione impugnata ed,
in particolare, l’insindacabile indagine sui fatti dalla quale è
scaturita, la qualificazione giuridica dell’incarico professionale,
come non di natura personale. Per quanto riguarda la prima
parte del motivo, rivolta a fornire una qualificazione giuridica
del rapporto dei singoli associati con l’associazione in termini di
cessione del credito, se ne deve rilevare la novità rispetto al
thema decidendum emergente dall’esame del provvedimento
impugnato. Né è stato neanche adombrato che tale profilo
fosse stato dedotto e non affrontato dal Tribunale. Peraltro,
anche di tale peculiare natura dell’accordo associativo
occorreva fornire prova puntuale, (Cass. 443 del 2016; 6285
del 2016 e 9927 del 2018) del tutto mancata nel giudizio di
merito e non integrabile in sede di giudizio di legittimità,
mediante la riproduzione dell’art. 3 dell’atto costitutivo,
contenuta in ricorso, nel quale si sottolinea la relazione diretta
ed esclusiva tra i singoli associati e l’associazione nello
svolgimento degli incarichi. Non risultano, in conclusione, i
requisiti di riconoscimento della natura giuridica personale del
rapporto professionale (e delle conseguenti prestazioni) idonee
ad integrare l’applicazione dell’art. 2751 bis cod. civ., secondo i
Ric. 2016 n. 07022 sez. M1 – ud. 15-05-2018
-4-

pertanto, che l’incarico non sia assunto personalmente quando

parametri stabiliti da questa Corte (Cass. 22439 del
2009;17207 del 2013; 26067 del 2017).
All’inammissibilità del ricorso consegue l’applicazione del
principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del
presente giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente
al pagamento delle spese processuali in favore della parte
controricorrente da liquidarsi in E 4000 per compensi; E 100
per esborsi, oltre accessori di legge.- S1t4e. yL
Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1
quater della I. n. 115 del 2002
Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggior 2018
Il Presidente
(Dr. Andr a Scaldaferri)

DEPOSITATO IN CANen

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA