Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20437 del 29/07/2019

Cassazione civile sez. II, 29/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 29/07/2019), n.20437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21929/2015 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANASTASIO II 80,

presso lo studio dell’avvocato ADRIANO BARBATO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO VOCATURO;

– ricorrente –

e contro

V.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1522/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2019 dal Consigliere ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 12 giugno 2015, ha rigettato l’appello proposto da S.O. avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 149 del 2014, e nei confronti di V.C..

1.1. Il Tribunale aveva rigettato le domande proposte dal sig. S., di accertamento dell’avvenuta costituzione in suo favore, con scrittura privata del 10 gennaio 2001, del diritto di usufrutto vitalizio sull’immobile acquistato all’incanto dall’avv. M. per conto della sig.ra V. il 9 febbraio 2000, ovvero, in subordine, di pronuncia ex art. 2932 c.c., che tenesse luogo del contratto definitivo.

Secondo il Tribunale vi era incompatibilità tra la costituzione di usufrutto vitalizio e il successivo contratto di comodato gratuito, con il quale la V. aveva concesso al S. l’uso di una stanza arredata del medesimo immobile.

2. La Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda, sulla base di una diversa motivazione.

2.1. Premessa la qualificazione del contratto 10 gennaio 2001 come immediatamente traslativo, la Corte territoriale ne ha rilevato la nullità per violazione della L. n. 47 del 1985, art. 40.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre S.O. sulla base di due motivi, anche illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. Non ha svolto difese in questa sede la parte intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1 Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, nonchè erronea applicazione dell’art. 1423 c.c.. In assunto del ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che l’immobile in oggetto era stato edificato prima del 1 settembre 1967, come dimostrato dalla documentazione prodotta (domanda per ottenere il permesso di costruire in data 16 novembre 1966) e non contestato dalla controparte. In ogni caso, prosegue il ricorrente, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 3, la nullità degli atti riferiti ad immobili costruiti prima del 1 settembre 19967 è sanabile con l’inserimento, nell’atto pubblico di trasferimento, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’inizio dell’opera, dichiarazione che nella specie avrebbe dovuto essere allegata alla richiesta di trascrizione ex art. 2643 c.c., del contratto 10 gennaio 2001.

2. La doglianza è infondata poichè muove dal presupposto – rimasto indimostrato – che la costruzione dell’immobile in oggetto sia iniziata prima del 1 settembre 1967. La Corte d’appello, infatti, ha rilevato la carenza di prova sul punto, evidenziando che era insufficiente la produzione della domanda di permesso di esecuzione dei lavori in data 3 dicembre 1966.

In senso contrario nessun significato può essere riconosciuto alla non contestazione della convenuta, qui dedotta dal ricorrente, giacchè la materia della regolarità urbanistica degli immobili L. n. 47 del 1985, ex artt. 17 e 40, non è nella disponibilità delle parti.

Nella medesima prospettiva, per completezza, si richiama il consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, secondo il quale la sanatoria della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, può avvenire soltanto nei modi tipici previsti dal legislatore (ex plurimis, Cass. 14/06/2017, n. 14804; Cass. 15/06/2000, n. 8147), e cioè a mezzo della “conferma” prevista dall’art. 40 citato, comma 3, che consiste in un nuovo e distinto atto, formato anche da una sola delle parti e nella stessa forma del precedente, mediante il quale si provvede alla comunicazione dei dati mancanti o all’allegazione dei documenti.

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione della L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 5, e si contesta che la Corte d’appello non avrebbe considerato che l’immobile era stato acquistato nell’ambito di una procedura esecutiva, e che pertanto non trovava applicazione il regime di nullità previsto dal comma 2 della norma citata.

3.1. La doglianza è infondata.

La previsione contenuta nella L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 5, esplicitamente esclude l’applicabilità delle nullità di cui al comma 2, ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonchè a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa. Si tratta di regime differenziato che concerne soltanto i suddetti trasferimenti, e che si accompagna alla previsione di una specifica modalità di regolarizzazione degli immobili in questione (art. 40, comma 6), palesemente non estensibile agli altri atti che provengono da tali trasferimenti.

Nella specie, perciò, soltanto l’acquisto dell’immobile in capo alla sig.ra V. ricadeva nella previsione invocata, non anche il contratto di costituzione di usufrutto vitalizio sul medesimo immobile intervenuto tra la V. ed il ricorrente.

4. Al rigetto del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell’intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA