Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20437 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 28/09/2020), n.20437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24473/2012 R.G. proposto da:

EDIL PROGETTI 87 SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Carmela De Franciscis,

domiciliata presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 52/3/2012 depositata il 10 febbraio 2012, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 novembre 2019

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, veniva rigettato l’appello principale proposto dalla Edil Progetti 87 Srl e l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 763/01/2010 che a sua volta aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, svolgente attività di impresa di costruzione e compravendita sul mercato di immobili, avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA, IRES e IRAP per l’anno di imposta 2005.

– In particolare, a fronte di riprese con cui era stato rideterminato il maggior reddito di impresa e il maggior imponibile IVA, la CTP aveva ridotto la determinazione dei maggiori ricavi operata con l’avviso di accertamento, da Euro 466.008,00 ad Euro 283.217,00 confermando per il resto le riprese, con un iter logico decisionale interamente condiviso dal giudice d’appello.

– Avverso la sentenza della CTR propone ricorso la contribuente, affidato a quattro motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso e contestuale ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso principale – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 7, per aver la CTR rideterminato i maggiori ricavi in misura inferiore a quanto portato dall’avviso di accertamento ma in misura eguale a quelli di cui alla procedura di accertamento con adesione non andato a buon fine, per mancato perfezionamento della procedura.

– Il motivo è infondato. Nel caso di specie la sentenza della CTR ha piena consapevolezza della prospettazione della contribuente, della “non configurabilità nella specie di un accertamento con adesione, per non essersi tale procedimento perfezionato”, come si legge a pag.2 della decisione impugnata. Tuttavia, il giudice di appello, attraverso uno specifico accertamento in fatto giunge a confermare la decisione di primo grado non sulla base della ritenuta conclusione del procedimento di accertamento con adesione, ma considerando dimostrata la ripresa nella misura dei “maggior ricavi” determinati in “Euro 283.217,00 di cui al prospetto rielaborato dall’Ufficio”, e ciò era nel suo potere fare, alla luce del carattere devolutivo pieno dell’appello avanti al giudice tributario (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 32838 del 19/12/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012) e in corrispondenza delle doglianze pacificamente dedotte nei due atti di appello delle parti sul punto.

– Con il secondo motivo di ricorso principale, si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per aver la CTR apoditticamente e immotivatamente rideterminato in Euro 283.217,00 i maggiori ricavi attribuiti alla ricorrente, senza che tale conclusione fosse suffragata da alcun supporto probatorio.

– Con il terzo motivo di ricorso principale – articolato quale vizio motivazionale – la contribuente censura il difetto o, quantomeno, l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza circa un fatto decisivo e controverso, consistente nello stabilire se i ricavi dichiarati dalla contribuente per l’anno di imposta, nell’attività di compravendita di immobili, fossero congrui o meno.

– Con il quarto motivo di ricorso principale – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, la società deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, per aver la CTR quantificato il valore dei maggiori ricavi in Euro 283.217,00 di propria iniziativa, disattendendo la richiesta di consulenza tecnica avanzata dalla contribuente.

– Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 917 del 1987, art. 9, così come modificati dalla L. Comunitaria n. 88 del 2009, nonchè – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per aver la CTR confermato la ripresa solo in parte, in particolare riducendo ad Euro 283.217,00 i maggiori ricavi attribuiti alla ricorrente senza aver considerato la pluralità di indizi addotti a sostegno della ripresa nella misura originaria portata dall’avviso di accertamento.

– Il terzo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale possono essere trattati congiuntamente in quanto seppure da parti opposte complessivamente diretti a censurare la medesima succinta statuizione della CTR di congruità della decisione di primo grado con cui il valore dei maggiori ricavi era stato rideterminato in Euro 283.217,00, e sono fondati.

– Premesso che nella fattispecie l’accertamento applicato è stato di tipo analitico-induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), la Corte osserva che la parte motiva della CTR sulla ripresa per maggiori ricavi in capo alla contribuente in ragione dello scostamento tra valore dichiarato e valore normale dell’immobile secondo i prezzi di mercato circa le contestate compravendite immobiliari, si limita ad argomentare solo sulla discordanza in eccesso tra somma mutuata da un acquirente e prezzo del contestuale acquisto immobiliare. Al contrario, nel ricorso incidentale e, prima ancora, nell’appello incidentale riprodotto per compiuta autosufficienza dall’Agenzia, si riporta un quadro indiziario ben più articolato di cui la CTR non ha tenuto conto. Esso si compone della stipula di un contratto di mutuo di Euro 90.000,00 da parte dell’acquirente di uno degli immobili contestati al prezzo dichiarato nel rogito di Euro 60.000,00, della dichiarazione proveniente da almeno due acquirenti, che riferiscono di aver pagato rispettivamente 145.000,00 Euro e 88.000,00 Euro a fronte di prezzi dichiarati in rogito inferiori, rispettivamente di 90.000,00 Euro e 60.000,00 Euro. A ciò si aggiunge la pacifica discordanza tra valori OMI e quelli dichiarati nelle compravendite contestate, elementi di prova convergenti che portano complessivamente a ritenere non sufficiente la motivazione della CTR in ordine alla mancata integrale conferma delle riprese nella misura indicata dall’avviso di accertamento, per non essersi realmente confrontata con il quadro probatorio agli atti.

I vizi motivazionali denunciati sussistono e, dunque, all’accoglimento del ricorso incidentale e del terzo motivo di ricorso principale segue l’assorbimento delle violazioni di legge dedotte come motivi secondo e quarto del ricorso principale di cui sopra si è dato conto, la cassazione della sentenza impugnata, e il rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo, e per il regolamento delle spese di legittimità.

PQM

la Corte:

accoglie il ricorso incidentale e il terzo motivo di ricorso principale, rigetta il primo motivo di ricorso principale e dichiara l’assorbimento dei motivi secondo e quarto di ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo, e per il regolamento delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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