Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20437 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6306-2011 proposto da:

M.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato

SALVATORE TRIFIRO’, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

MANZONI GROUP S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, P.I.

(OMISSIS), in persona dei Commissari Straordinari pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso

lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO MARIA GALLI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 673/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/03/2010, R.G. N. 250/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO PANETTA per delega SALVATORE TRIFIRO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 673 in data tre – nove marzo 2010, non notificata la Corte di Appello di MILANO rigettava il gravame proposto da M.G. avverso la pronuncia del Tribunale di Lecco, che aveva respinto le domande del suddetto appellante avverso il provvedimento del giudice delegato di ammissione al passivo limitatamente alla somma di 103.021,78 Euro, a titolo di t.f.r. alle dipendenze della spa Manzoni Group spa, in seguito posta in amministrazione straordinaria (rapporto di lavoro dirigenziale, per cui tra l’altro il M. aveva fatto anche parte del consiglio di amministrazione, con separata retribuzione) escludendo per il resto la differenza per mancanza di prova del rapporto di lavoro subordinato per il periodo anteriore alla stipulazione del contratto scritto, formalizzato a partire dal (OMISSIS).

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il suddetto M., come da atto notificato il 28 febbraio 2011 alla MANZONI GROUP S.p.a. in amministrazione straordinaria, affidato a DUE motivi, cui ha resistito la predetta, in persona dei suoi commissari straordinari p.t., mediante controricorso (atto notificato in data sette/otto aprile 2011)

Successivamente, il ricorrente M. ha depositato rinuncia ex art. 390 c.p.c. nei confronti della controricorrente, come da atto sottoscritto dallo stesso e dal suo difensore, procuratore speciale costituito, avv. Trifirò S., ed in calce, per accettazione, pure dalla controricorrente in persona dei commissari straordinari (Ndr: testo originale non comprensibile) nonchè dell’avv. GALLI CARLO pure per avv. Petretti difensori e procuratori speciali costituiti per questi ultimi.

Non risultano depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere, preliminarmente, dichiarata l’estinzione del processo, ex artt. 390-391 c.p.c., nei confronti di tutte le parti del giudizio, per intervenuta rinunzia al ricorso de quo, debitamente sottoscritta dal ricorrente, nonchè per adesione dai legali rapp.nti p.t. della controricorrente, oltre che dai rispettivi procuratori.

Di conseguenza, con riferimento a detta estinzione, nulla va disposto in ordine alle spese, avuto riguardo all’accettazione.

PQM

la CORTE dichiara ESTINTO il giudizio.

Nulla per le spese tra il ricorrente ed il suddetto controricorrente.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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