Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20437 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MARINA DI PORTOROSA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Fasana n. 16, presso

lo studio dell’avv. RAO Rosario, rappresentata e difesa dall’avv.

CICERO MATTEO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FURNARI, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Fasana n. 16, presso lo studio dell’avv.

Alessandra Guerrieri, rappresentata e difesa dall’avv. CUCINOTTA

FRANCESCO;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sez. 26^, n. 107 depositata il 19 settembre

2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso cartella di pagamento per tarsu relativa all’annualità 2002, pretesa dal Comune di Furnari in relazione a specchio d’acqua destinato all’ormeggio di imbarcazioni da diporto;

che, sull’opposizione del Comune, l’adita commissione tributaria accolse il ricorso e annullò la cartella, con decisione che, in esito all’appello del Comune, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

– che, nel suo nucleo essenziale, la sentenza di appello risulta così motivata: “… il Collegio, in via pregiudiziale ed assorbente di ogni altro motivo di merito, non può che prendere atto che per analoga controversia, riguardante le stesse parti e lo stesso rapporto tributario, si era già espressa questa stessa commissione, che rigettava l’appello della società contribuente. Il vincolo di connessione e di precisa consequenzialità oggettiva e soggettiva in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a punti fondamentali, comuni ad entrambi le cause esaminati e decisi, deve fare ritenere che la sentenza acquisita, se condivisa, costituisce la premessa logica, fattiva e indispensabile della statuizione, contenuta nel dispositivo e nelle motivazioni della sentenza, che preclude il riesame degli stessi punti di diritto accertati, valutati e risolti… omessa ogni altra attività istruttoria, il Collegio non può che condividere quanto già deciso in merito, dichiarando la legittimità della cartella di pagamento…”;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., avendo il giudice a quo erroneamente attribuito valore di giudicato a sentenza non definitiva, nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia;

2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62 non potendosi considerare soggetto a tarsu specchio d’acqua (ancorchè destinato ad ormeggio di imbarcazioni), nonchè nullità della sentenza per omessa pronunzia (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

– che il Comune ha resistito con controricorso e depositato memoria ex art. 378 c.p.c., opponendo giudicato favorevole (Cass. 3829/09), formatosi, in epoca successiva alla sentenza impugnata, su analoghe controversie in merito a diverse annualità d’imposta;

osservato:

– che, sul piano logico-giuridico, prioritario si rivela l’esame della questione di nullità della sentenza impugnata e del conseguente procedimento, per difetto assoluto di motivazione, riscontrabile nelle deduzioni della società ricorrente;

che, in proposito, occorre, in primo luogo, rilevare che – come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata e come è, altresì, riconosciuto dal Comune controricorrente – il giudice a quo, nella pronunzia in rassegna, non ha fatto applicazione del criterio del “giudicato”, tecnicamente inteso, ma ha adeguato la propria decisione a quella di precedente non definitivo;

che la decisione del giudice di appello si rivela, peraltro, del tutto apodittica e quindi priva di ogni effettiva motivazione, in quanto esclusivamente fondata su rinvio per relationem meramente adesivo ed acritico, e perciò inidoneo (v. Cass. 18625/10, 7449/07, 2268/06, 24580/05, 11488/04, 2196/03, 1539/03), ad altra sentenza, nemmeno riprodotta nei suoi contenuti motivazionali;

che, conseguentemente, l’esaminata doglianza della società contribuente risulta manifestamente fondata nella parte in cui vi è dato riscontrare il denunziato difetto assoluto di motivazione e la dipendente nullità della sentenza e del procedimento;

considerato:

– che – restando assorbiti l’ulteriore motivo di ricorso e l’eccezione di giudicato svolto dal Comune con la memoria ex art. 378 c.p.c. (in rapporto alla decisione Cass. 3829/09), il cui esame resta in questa sode precluso per effetto delle prioritarie riscontrate nullità della sentenza e del procedimento – va disposta, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta con rinvio della controversia, anche per la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che rivaluterà il merito della controversia anche alla luce del giudicato dedotto dal Comune.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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