Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20437 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20437 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 6965-2016 proposto da:
BASSI ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ATTILIO SCARCELLA;
– ricorrente contro

FALLIMENTO BASSI ITALIA SRL, in persona del Curatore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCO
MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell’avvocato MARCO
VISCONTI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LUCA BERTOZZI;
– controricorrente contro

CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA SPA;

Data pubblicazione: 02/08/2018

- intimata avverso la sentenza n. 3/2016 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 05/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIA

RAGIONI DELLA DECISIONE
Giampaolo Bassi propone quattro motivi di ricorso per
cassazione avverso la sentenza 3/2016 emessa dalla Corte di
Appello di Bologna in data 11.12.2015, decidendo sul reclamo
avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Resiste con
controricorso il fallimento s.r.l. Bassi Italia.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
in applicazione dell’art. 369, comma primo, n. 2 cod. proc. civ.,
in quanto ritenuto improcedibile per omesso deposito della
copia autentica della decisione impugnata, dal momento che la
sentenza menzionata nel ricorso non corrisponde a quella
allegata.
In memoria, la parte ricorrente afferma di aver depositato la
sentenza della Corte d’Appello n. 3 del 2016 avverso la quale
ha proposto ricorso per cassazione. Ma dall’esame degli atti ed
in particolare del fascicolo di parte ricorrente, cui questa Corte
è tenuta in ragione del rilievo d’improcedibilità prospettato,
deve essere ribadito che nei termini dell’art. 369 cod. proc. civ.
è stata depositata esclusivamente sentenza del Tribunale di
Bologna n. 20168 del 2016 riguardante il fallimento Bqssi
Giampaolo quale erede di Bassi Giuseppe; Roberto Fabbri ed
s.p.a. Unipol Sai. L’oggetto di tale controversia è un’azione di
responsabilità avanzata dal fallimento nei confronti del
professionista (commercialista) della impresa fallita.
Ric. 2016 n. 06965 sez. M1 – ud. 15-05-2018
-2-

ACIERNO.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile
con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle
spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente

controricorrente da liquidarsi in E 2100 per compensi;E 100
per esborsi oltre accessori di legge. sz_ s- p2A,z-

_

Si dà atto che sussistono le condizioni per l’applicazione
dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2018

Il Presidente

(Dr. Andrea Scaldaferri)

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al pagamento delle spese processuali in favore della parte

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