Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20436 del 29/07/2019

Cassazione civile sez. II, 29/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 29/07/2019), n.20436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(art. 380-bis.1 c.p.c.)

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 21306/15) proposto da:

D.G.F., (C.F.: (OMISSIS)) e D.P.S. (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Giovanni Pagano e domiciliati “ex

lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in

Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

A.G., (C.F: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtù

di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Gandolfo

Blando e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 323/2015,

depositata il 3 marzo 2015 (non notificata).

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Il Tribunale di Termini Imerese – sez. dist. di Cefalù, con sentenza del 14 gennaio 2009, riqualificata l’azione di rivendicazione proposta da A.G. (relativa ad una porzione di un fondo sito in contrada (OMISSIS)) in quella di restituzione, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del convenuto D.G.F. ed accoglieva, invece, le domande formulate nei riguardi di D.P.S., condannandola al rilascio, in suo favore, del fondo sito in (OMISSIS), con le ulteriori statuizioni conseguenti a titolo risarcitorio.

2. Decidendo sull’appello avanzato dalla D.P. e nella costituzione dell’ A. (che proponeva anche appello incidentale) oltre che nella contumacia del D.G., la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 323/2015 (depositata il 3 marzo 2015), rigettava il gravame principale ed accoglieva quello incidentale, estendendo, così, la condanna – mutata la qualificazione dell’azione da quella di restituzione in quella di rivendicazione (imprescrittibile) – anche nei confronti del D.G., posto che – non vertendosi nell’ambito di un rapporto obbligatorio riferito al fondo controverso – la domanda dell’ A. era, invero, tesa a tutelare il suo diritto di proprietà “erga omnes” ed era stata comprovata dal titolo riscontrante l’acquisto dei lotti su cui insisteva il predetto fondo, il cui possesso aveva conseguito a seguito dell’intervenuto trasferimento.

3. Il D.G.F. e la D.P.S. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso l’ A.G..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano un’assunta nullità della sentenza per carente illustrazione delle critiche dedotte dalla D.P. alla sentenza di primo grado, con correlata asserita configurazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – della violazione di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., all’art. 156 c.p.c., comma 2, e art. 132 c.p.c..

2. Con la seconda censura i ricorrenti deducono – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione degli artt. 112 e 343 c.p.c., nonchè all’art. 948 c.c., sull’assunto presupposto che la Corte di appello aveva, nell’impugnata sentenza, affermato la sussistenza della legittimazione passiva del D.G. sulla scorta della illegittima riqualificazione dell’esperita azione in quella di rivendicazione.

3. Con il terzo motivo (collegato al secondo) i ricorrenti hanno prospettato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione degli artt. 112 e 348 c.p.c. oltre che dell’art. 948 c.c., avuto riguardo alla supposta illegittimità della riqualificazione della domanda da azione restitutoria in quella di rivendicazione, con esclusione dell’intercorrenza tra le parti di un rapporto di natura obbligatoria.

4. Con il quarto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – risultano dedotti, in modo tra loro combinato, un vizio di motivazione e di omesso od inadeguato esame di emergenze istruttorie, anche con riferimento all’asserita omessa pronuncia della declaratoria di prescrizione dell’azione di restituzione, con ciò asserendosi la violazione degli artt. 2946 e 1146 c.c..

5. Rileva il collegio che i primi tre motivi sono esaminabili congiuntamente siccome tra loro strettamente connessi, risultando attinenti, sotto più profili, alla medesima questione giuridica.

Dall’esame dello stesso ricorso e dai motivi dell’appello come esposti dalla Corte territoriale emerge che la stessa D.P., come appellante principale, aveva contestato la qualificazione – operata dal primo giudice – della domanda come restitutoria anzichè come di rivendicazione (in effetti formulata dall’attore A.G.). Su tale presupposto la Corte di appello accedendo a questa censura – ha ritenuto che, in effetti, l’ A. (come dallo stesso prospettato anche con la formulazione di apposito motivo dell’appello incidentale) avesse proposto un’azione ex art. 948 c.c. e l’ha ritenuta comunque fondata sulla base dei titoli dedotti e dell’assenza di un contrapposto legittimo titolo da parte della D.P. e del D.G., estendendo, perciò, a quest’ultimo – in accoglimento del gravame incidentale – la condanna al rilascio del fondo dedotto in controversia in favore dello stesso A..

Così statuendo, la Corte territoriale ha fornito un’adeguata e giuridicamente corretta motivazione in ordine alla riqualificazione della domanda originariamente proposta dall’ A., ritenendola – sulla base del petitum concretamente dedotto in giudizio ed in accoglimento dell’appello incidentale avanzato dallo stesso A. – riconducibile all’azione di rivendicazione (applicando, al riguardo, il principio, relativo alla distinzione tra le due azioni, affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 7305/2014).

In tal senso deve ritenersi che – in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 19090/2007 e Cass. n. 16213/2015) – la diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso da parte del giudice d’appello rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado non costituisce vizio di extrapetizione, rientrando tale potere-dovere nelle attribuzioni del giudice dell’impugnazione, senza necessità, quindi, di specifica impugnazione o doglianza di parte, purchè egli operi nell’ambito delle questioni riproposte con il gravame e lasci inalterati il petitum e la causa petendi, non introducendo nel tema controverso nuovi elementi di fatto (eventualità che non si è venuta a verificare nella vicenda processuale in esame).

Peraltro, nel caso di specie, è pacificamente emerso che l’ A. – proprio sul presupposto che l’azione proposta doveva essere qualificata come azione di rivendicazione – ebbe a proporre uno specifico motivo di appello incidentale onde ottenere anche la condanna del D.G. alla restituzione del fondo dallo stesso occupato unitamente alla D.P., siccome anch’egli avrebbe dovuto ritenersi passivamente legittimato in ordine alla domanda così come riqualificata, non avendo lo stesso dimostrato di avere titolo a possedere o detenere la porzione controversa del terreno dedotto in giudizio.

A questo proposito la Corte di appello palermitana ha dato correttamente seguito alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 13973/2006) secondo la quale legittimato passivamente nell’azione di rivendicazione prevista dall’art. 948 c.c., qualunque sia il titolo di acquisto petitorio invocato dall’attore, è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado, quindi, di restituirlo, sul quale, ai fini del rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, incombe l’onere di provare la legittimità del possesso o della detenzione relativi allo stesso bene.

Per tutte queste ragioni non si è venuta a configurare alcuna violazione di quelle prospettate con le prime tre censure.

6. Il quarto ed ultimo motivo – con il quale è stata contestata l’asserita mancata valutazione dell’eccezione di prescrizione – è manifestamente destituito di fondamento, poichè la Corte di appello ha preso specificamente in esame detta eccezione, ritenendo che l’azione – una volta riqualificata come rivendicazione – fosse imprescrittibile (come previsto dall’art. 948 c.c., comma 3).

Per il resto del motivo i ricorrenti sollecitano – ma inammissibilmente nella presente sede di legittimità – un riesame nel merito delle risultanze probatorie inteso a dimostrare che si verteva – ancora una volta – in un caso di azione restitutoria, qualificazione invece – come già evidenziato – motivatamente esclusa dalla Corte territoriale.

7. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti, con vincolo solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ricorrono, infine, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti in via solidale, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario nella misura del 15% ed accessori (iva e cap) come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in via solidale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA