Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20436 del 26/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 20436 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

MARRARA Giuseppa (MR GPP 36P61 H224I), rappresentata e
difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli
Avvocati Domenico Polimeni e Attilio Cotroneo, presso lo
studio dei quali in Roma, via Zudovisi n. 36, è
elettivamente domiciliata;

– ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
controricorrente

0.3g

Data pubblicazione: 26/09/2014

r-

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro
depositato in data 15 marzo 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10 luglio 2014 dal Consigliere relatore Dott.

sentito l’Avvocato Attilio Cotroneo.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 9 maggio

2012 presso la Corte d’appello di Catanzaro, Marrara
Giuseppa chiedeva la condanna del Ministero della
giustizia al pagamento dei danni non patrimoniali
derivanti dalla irragionevole durata del processo
instaurato in primo grado nel 1992 con ricorso depositato
innanzi alla Pretura di Reggio Calabria – Sez. Lavoro, e
definito con sentenza depositata nel 2011;
che l’adita Corte d’appello, considerata ragionevole
una durata di otto anni per l’intero giudizio compreso il
giudizio di rinvio, e detratti due anni e tre mesi di
comportamenti dilatori delle parti, riteneva che fosse
indennizzabile un ritardo di nove anni e mezzo; ritardo in
relazione al quale liquidava un indennizzo di euro
4.750,00, adottando il criterio di 500,00 euro per anno di
ritardo, tenuto conto del modesto valore della posta in
gioco e del fatto che nella fase di gravame il processo
era proseguito solo in relazione alle spese;

Stefano Petitti;

che per la cassazione di questo decreto, Marrara
Giuseppa ha proposto ricorso affidato a quattro motivi,
illustrati da memoria;
che

l’intimato

Ministero

ha

resistito

con

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo di ricorso la ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2
della legge n. 89 del 2001 e 6 della CEDU, per avere la
Corte d’appello sommato la durata del giudizio di rinvio a
quella del giudizio originario, anziché considerarlo
unitariamente a quest’ultimo quale sua naturale
prosecuzione;
che con il secondo motivo la ricorrente denuncia
violazione degli art. 2 e ss. della legge n. 89 del 2001,
e degli artt. 6 e 35 della CEDU, con riferimento alla
liquidazione del danno, contenuta dalla Corte d’appello in
euro 500,00 per anno di ritardo, immotivatamente
discostandosi dagli ordinari criteri di liquidazione del
danno non patrimoniale da irragionevole durata del
processo;
che con il terzo motivo la ricorrente denuncia
violazione degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo

3

controricorso;

coma, cod. proc. civ., per avere l’adita Corte d’appello
compensato parzialmente le spese della lite ravvisandone
“giusti motivi”, formula insufficiente in quanto ormai
superata dal nuovo dettato dell’art. 92 cod. proc. civ.,

sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni”;
che con il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente si
duole della violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 e
dell’art. 6 della CEDU, per avere la Corte d’appello leso
il suo diritto alla difesa, condannandola, ancorché
implicitamente, al pagamento di parte delle spese, pur
avendo riconosciuto la fondatezza della sua pretesa;
che il primo motivo è infondato;
che infatti, come già questa Corte ha avuto modo di
chiarire, in tema di equa riparazione ai sensi della legge
24 marzo 2001, n. 89, pur essendo possibile individuare
degli “standard” di durata media ragionevole per ogni fase
del processo, quando quest’ultimo si sia articolato in
vari gradi e fasi, così come accade nell’ipotesi in cui il
giudizio si svolga in primo grado, in appello, in
cassazione ed in sede di rinvio, agli effetti
dell’apprezzamento del mancato rispetto del termine
ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

4

il quale richiede, a fondamento della compensazione, la

dell’uomo e delle libertà fondamentali occorre – secondo
quanto già enunciato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo – avere riguardo all’intero svolgimento del
processo medesimo, dall’introduzione fino al momento della

cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva
del processo anzidetto, alla maniera in cui si è
concretamente articolato (per gradi e fasi appunto), così
da sommare globalmente tutte le durate, atteso che queste
ineriscono all’unico processo da considerare (Cass. Sez.
1, n. 14534 del 2011);
che, pertanto, alcun rimprovero può essere mosso alla
Corte d’appello per avere incluso, nel calcolo complessivo
della durata da ritenersi ragionevole, anche il periodo
relativo al giudizio di rinvio, e per avere allo stesso
attribuito la durata, ritenuta congrua, di due anni,
trattandosi di un nuovo grado d’appello;
che il secondo motivo è infondato;
che, infatti, si deve rilevare che, se è vero che il
giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi
ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea
dei diritti dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di
garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno
e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del
danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non

proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi

inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in
relazione ai primi tre anni eccedenti la durata
ragionevole, e non inferiore a euro 1.000,00 per quelli
successivi), permane tuttavia, in capo allo stesso

il

potere di discostarsene, in misura

ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità
della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di
positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar
conto in motivazione (Cass. 18617 del 2010; Cass. 17922
del 2010);
che, nella specie, la Corte d’appello ha motivato lo
scostamento dagli ordinari criteri di determinazione
dell’indennizzo, adottando quello di euro 500,00 per anno
di ritardo, facendo riferimento al modesto valore della
posta in gioco e al fatto che nella fase di gravame il
processo era proseguito solo in relazione alle spese;
che trattasi di motivazione adeguata, rispetto alla
quale le deduzioni della ricorrente non appaiono idonee ad
evidenziare vizi di violazione di legge o di motivazione,
nei limiti in cui tale tipo di vizio è prospettabile ai
sensi del nuovo testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc.
civ.;
che l’adita Corte d’appello, invero, si è attenuta ai
criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo (decisioni

Volta et autres c. Italia,

6

del 16

giudice,

marzo 2010 e Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010)
e recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 18
giugno 2010, n. 14753; Cass., 10 febbraio 2011, n. 3271;
Cass., 13 aprile 2012, n. 5914), relativamente a giudizi

quali questa Corte è solita liquidare un indennizzo
rapportato a 500,00 euro per la durata del giudizio;
che tale approdo consente di escludere che un
indennizzo di 500,00 euro per ciascun anno di ritardo,
possa essere di per sé considerato irragionevole e quindi
lesivo dell’adeguato ristoro che la giurisprudenza della
Corte europea intende assicurare in relazione alla
violazione del termine di durata ragionevole del processo;
che il terzo motivo di ricorso è invece fondato;
che infatti la Corte d’appello ha errato a fondare la
decisione di compensazione parziale delle spese
esclusivamente sulla sussistenza di “giusti motivi”,
atteso che il giudizio è stato introdotto in epoca
successiva all’ intervenuta modifica che ha interessato
l’art. 92 cod. proc. civ., il quale consente oggi al
giudice di procedere alla compensazione delle spese, oltre
che nel caso della reciproca soccombenza, solo in presenza
di “gravi ed eccezionali ragioni”, delle quali è tenuto a
dare esplicito conto in motivazione;

7

amministrativi protrattisi per oltre dieci anni, per i

che

il

quarto

motivo

rimane

assorbito

dall’accoglimento del precedente;
che, in conclusione, rigettati il primo e il secondo
motivo di ricorso, accolto il terzo, assorbito il quarto,

censura accolta;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi
dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.,
provvedendosi ad eliminare dal decreto impugnato la
statuizione di compensazione parziale delle spese, ferma
la liquidazione nella misura indicata nel decreto stesso;
che le spese del giudizio di legittimità, in
considerazione del limitatissimo accoglimento del ricorso,
possono invece essere compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di
ricorso,

accoglie il terzo, assorbito il quarto;

cassa il

decreto impugnato in relazione al motivo accolto e,
decidendo nel merito,

cassa

il decreto impugnato

relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito,

in

elide

la statuizione di compensazione delle spese del giudizio
di merito, ferma la liquidazione effettuata dalla Corte
d’appello; compensa le spese del giudizio di cassazione.

8

il decreto impugnato deve essere cassato in relazione alla

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

VI – 2 Sezione civile della Corte suprema di gassazione,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA