Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20436 del 06/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20436
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
BANFI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, piazza Priscilla n. 4, presso lo
studio dell’avv. Coen Alessandro, che la rappresenta e difende
unitamente all’avv. Enrico de Martino;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MONTALCINO, in persona del sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 180, presso lo
studio dell’avv. Sanino Mario, rappresentata e difesa dall’avv.
Gracili Luisa;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Toscana, sez. 36^, n. 112 depositata il 21 marzo
2006;
Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che la decisione in questa sede impugnata ha, in sede di rinvio, affermato l’infondatezza del ricorso proposto dalla società contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dal Comune all’istanza di rimborso dell’i.c.i. asseritamente versata in eccesso dalla società negli anni dal 1993 al 1996, per aver erroneamente considerato di categoria “D” fabbricati “rurali”;
– che la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi;
– che il Comune ha resistito con controricorso e proposto un motivo di ricordo incidentale condizionato;
osservato:
– che, con atto 8.1.2008, le parti hanno dato atto ed attestato di aver rinunziato ai rispettivi ricorsi ed accettato la rinunzia di controparte;
ritenuto:
che, alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi, riuniti ex art. 335 c.p.c., vanno, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., dichiarati estinti, per intervenuta rispettiva rinunzia, con compensazione delle spese (come da concorde richiesta delle parti).
P.Q.M.
la Corte: riunisce i ricorsi e li dichiara estinti, per intervenuta rispettiva rinunzia; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011