Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20436 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BANFI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, piazza Priscilla n. 4, presso lo

studio dell’avv. Coen Alessandro, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. Enrico de Martino;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTALCINO, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 180, presso lo

studio dell’avv. Sanino Mario, rappresentata e difesa dall’avv.

Gracili Luisa;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, sez. 36^, n. 112 depositata il 21 marzo

2006;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la decisione in questa sede impugnata ha, in sede di rinvio, affermato l’infondatezza del ricorso proposto dalla società contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dal Comune all’istanza di rimborso dell’i.c.i. asseritamente versata in eccesso dalla società negli anni dal 1993 al 1996, per aver erroneamente considerato di categoria “D” fabbricati “rurali”;

– che la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi;

– che il Comune ha resistito con controricorso e proposto un motivo di ricordo incidentale condizionato;

osservato:

– che, con atto 8.1.2008, le parti hanno dato atto ed attestato di aver rinunziato ai rispettivi ricorsi ed accettato la rinunzia di controparte;

ritenuto:

che, alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi, riuniti ex art. 335 c.p.c., vanno, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., dichiarati estinti, per intervenuta rispettiva rinunzia, con compensazione delle spese (come da concorde richiesta delle parti).

P.Q.M.

la Corte: riunisce i ricorsi e li dichiara estinti, per intervenuta rispettiva rinunzia; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA