Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20435 del 29/07/2019

Cassazione civile sez. II, 29/07/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 29/07/2019), n.20435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10695-2015 proposto da:

C.O., G.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, V. CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO

TORTORA, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO GIUFFRIDA;

– ricorrenti –

contro

CIR SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO QUATTROCIOCCHI BRANCA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 880/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per

intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Cir s.a.s. in liquidazione, con atto di appello notificato in data 5/11/2008, impugnava la sentenza n. 8090/08, emessa dal Tribunale di Roma, con la quale essa istante era stata condannata al pagamento, in favore degli appellati ( G.M. e C.O.), della somma di Euro 11.531,11, previa declaratoria di risoluzione parziale del contratto d’appalto, somma ottenuta dalla compensazione fra quanto dovuto all’appaltatore per i lavori eseguiti, detratti gli importi necessari all’eliminazione dei vizi, e quanto obbligato, lo stesso a titolo di penale per il ritardo nell’esecuzione dell’opera.

Con l’atto di impugnazione La Cir s.a.s. assumeva che l’opera era stata tacitamente accettata, ai sensi dell’art. 1665, comma 4, con conseguente preclusione di qualsiasi contestazione. Riteneva, in subordine, non dovuta la penale per essere stato dichiarato risolto il contratto.

Si costituivano gli appellati eccependo la novità dell’eccezione e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 880 del 2015 accoglieva l’appello e in totale riforma della sentenza impugnata, accoglieva la domanda originaria della Cir sas, per quanto di ragione e rigettava la domanda riconvenzionale, condannava gli appellati al pagamento della soma di Euro 21.928,89, condannava gli stessi al pagamento delle spese dell’intero giudizio.

Secondo la Corte distrettuale non vi era dubbio che gli appellati (odierni ricorrenti) avessero tacitamente liberato l’impresa Cir dalla responsabilità per i vizi e le difformità dell’opera (quella realizzata) avendo per facta concludentia manifestato il proprio gradimento per i lavori svolti.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da G.M. e C.O. con ricorso affidato a tre motivi. La Cir sas in liquidazione ha resistito con controricorso.

I ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; b) con il secondo motivo, la violazione dell’art. 1665 c.c. e vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; c) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè vizio di omesso esame delle prove in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In data 9 gennaio 2019 l’avv. Roberto Giuffrida ha depositato in cancelleria atto di rinuncia agli atti del giudizio per conto degli attuali ricorrenti ( G.M. e C.O.).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che l’avv. Roberto Giuffrida ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al proposto ricorso per cassazione unitamente alla notifica dello stesso alla società CIR sas attuale controricorrente.

Ritenuto che la rinunzia al ricorso comporta l’estinzione del processo di cassazione, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1) e dell’art. 390 cit. codice.

Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 2 posto che la rinuncia non risulta sia stata accertata dagli attuali controricorrenti, i ricorrenti vanno condannati alle spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo.

Il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il processo estinto per rinuncia. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019

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