Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20435 del 11/10/2016
Cassazione civile sez. lav., 11/10/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20435
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18603-2015 proposto da:
SILT S.A.S. DI F.Q. & C., C.F. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO, 1, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMILIANO PETRINI, rappresentato e difeso dagli
avvocati FERNANDO GIANNELLI, GIAMPIETRO COLOMBINI, giusta delega in
atti;
– ricorrente –
e contro
C.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 280/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
pubblicata il 05/05/2015, R.G. N. 573/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/06/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito l’Avvocato MASSIMILIANO PETRINI per delega FERNANDO GIANNELLI e
GIAMPIETRO COLOMBINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza del 5 maggio 2015 la Corte di Appello di Firenze, in riforma parziale della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato dalla Silt Sas di F.Q. e C. in data (OMISSIS) nei confronti di C.R. per giustificato motivo oggettivo.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’istruttoria avesse smentito l’affermazione datoriale secondo cui l’esigenza organizzativa avesse comportato la soppressione del posto del dipendente, risultando che “le funzioni già ricoperte dal C. sono state affidate, dopo il licenziamento, ad M.A. (dipendente di Le Piaggiole Srl)”.
Ha considerato poi che nessuna prova era stata offerta dalla società “sulla pretesa inidoneità del C. a svolgere il proprio lavoro”, per cui anche questa seconda ragione di recesso legata alla sopravvenuta incapacità lavorativa era insussistente.
2.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Silt Sas di Q.F. e C. con quattro motivi. Non ha svolto attività difensiva il C..
Parte ricorrente ha depositato all’udienza pubblica, prima della relazione, atto di “rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.”.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- In ragione della rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta dal legale rappresentante della SILT Sas di F.Q. e C. e dai suoi procuratori nonchè dal C. e dai procuratori di questi deve essere dichiarata l’estinzione del processo.
Nulla per le spese avendo il C. aderito personalmente alla rinuncia ex art. 391 c.p.c., comma 4.
Considerato il tenore della presente pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità o di improponibilità, è esclusa – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, circa l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 13636 del 2015).
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016