Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20435 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.T.A.P. – AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCIE

DI BIELLA E VERCELLI – S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via C. Fracassini n.

4, presso lo studio dell’avv. Alessandra Neri, rappresentata e difesa

dall’avv. Magnani Vittorio;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, sez. 12^, n. 65 del 9 novembre 2006;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, in unico motivo, avverso decisione di appello, che, in aderenza alla decisione di primo grado, ha dichiarato fondata l’istanza di rimborso avanzata dalla società contribuente in relazione ad importi dalla stessa reputati indebitamente versati a fini irap per l’annualità 2000; ciò sul presupposto che i contributi erogati a norma di legge in favore delle imprese esercenti il trasporto pubblico locale, per ripianarne il disavanzo, non sono assoggettati all’imposta considerata;

che la società contribuente resiste con controricorso;

rilevato:

che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 11, comma 3 e art. 11 bis e dell’art. 11 preleggi e dell’art. 12 preleggi, comma 1, nonchè del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies, introdotto dalla Legge Di Conversione 22 novembre 2002, n. 265, e del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3” e formula il seguente quesito di diritto. “… se concorrono alla determinazione della base imponibile dell’irap – nel periodo precedente al 1 gennaio 2003 i contributi erogati dalle Regioni alle società esercenti attività di trasporto pubblico per ripianare le perdite di esercizio”;

osservato:

– che il mezzo è manifestamente fondato;

che le sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, puntualizzato che la L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, fornisce l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 506 del 1999, art. 1, comma l, lett. b), nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi (salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale);

con la conseguenza che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002;

considerato:

che, alle stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

ritenuto:

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata e che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente;

– che, per la natura della controversia e tutte le peculiarità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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