Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20434 del 25/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.25/08/2017),  n. 20434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15160-2016 proposto da:

FIUGGI RISTORAZIONE SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO GIZZI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6659/38/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 25 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da Fiuggi Ristorazioni srl avverso la sentenza n. 7980/01/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IVA 2007. La CTR osservava in particolare che la ripresa fiscale era fondata, trattandosi di un credito IVA relativo ad un’annualità nella quale la dichiarazione annuale ai fini di tale imposta doveva considerarsi omessa perchè tardiva, il che appunto precludeva la detrazione del credito stesso nella successiva annualità. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

E’ Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il secondo mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 19, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8 poichè la CTR ha affermato l’indetraibilità del credito IVA esposto nella dichiarazione per il 2007, essendo tale credito riportato nella dichiarazione dell’anno 2006 che, in quanto tardiva, doveva considerarsi omessa.

La censura è fondata.

La infatti ribadito che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01).

Orbene, non essendo controversa l’effettiva spettanza del credito d’imposta de quo ed essendo peraltro evidente che lo stesso è stato portato in detrazione nella dichiarazione relativa all’annualità fiscale successiva a quella della sua maturazione, è evidente che la sentenza impugnata contrasta con tale principio di diritto.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo motivo, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va accolto il ricorso originario del contribuente.

Le spese dell’intero processo possono essere compensate, essendosi assestata la giurisprudenza di questa Corte solo con detta recente pronuncia delle SU.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della società contribuente; compensa le spese del processo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

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