Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20434 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20434 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: GORJAN SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso 15170-2014 proposto da:
FERROVIE STATO ITALIANE SPA, elettivamente domiciliato
in

ROMA,

VIALE

PARIOLI

98,

presso

lo

studio

dell’avvocato FABRIZIO GIOVANNI POLLARI MAGLIETTA,
rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA MARINA
ROSELLA ZAVATTARELLI;
– ricorrente contro
2018
1685

P–

CANTOIA FERDINANDA, elettivamente domiciliata in ROMA,
V.PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO
ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAURO FELISARI;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 947/2014 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 02/08/2018

di MILANO, depositata il 06/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 18/04/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

Fatti di causa
Ferdinanda Cantola ebbe ad avviare controversia,avanti il Tribunale di Milano,nei
riguardi delle Ferrovie dello Stato spa per sentir dichiarare,ex art 2932 cod. civ.,
il trasferimento del diritto di proprietà su alloggio dalla società ferroviaria promissaria venditrice – in suo favore quale promissaria acquirente adempiente.
La spa Ferrovie dello Stato si costituì per contestare l’asserto attoreo,

Ad esito della trattazione istruttoria il Tribunale ambrosiano ebbe ad accogliere la
domanda originaria della Cantola.
La società ferroviaria propose appello e la Corte d’Appello di Milano,resistendo la
Cantola, rigettò il gravame.
La spa Ferrovie dello Stato Italiane espose ricorso per cassazione avverso la
sentenza resa dalla Corte ambrosiana articolato su tre motivi.
Con atto depositato il 17.4.2018 parte ricorrente rinunziava al ricorso e parte
resistente accettava detta rinunzia.

Ragioni della decisione
Attesa la rituale rinunzia proposta dalla spa Ferrovie dello Stato Italiane e la
rituale accettazione di detta rinunzia da parte della Cantola, va dichiarata
l’estinzione del presente procedimento di legittimità avviato dalla società
ferroviaria con ricorso notificato il 30.5.2014.
Nulla va disposto circa le spese di lite stante la rituale accettazione della parte
resistente.
P. Q. M.
Dichiara l’estinzione di questo giudizio di legittimità.
Nulla per le spese del presente procedimento.
• Così deciso in Roma nell’adunanza in camera di consiglio del 18 aprile 2018.
Il Presidente
Lina ,Matera
1

sostenendo che non venne concluso alcun contratto preliminare tra le parti.

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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

O 2 ” bU. 2018

Roma,

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