Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20433 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 28/09/2020), n.20433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19764-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO LOVISOLO;

– controricorrente –

sul ricorso 19928-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO LOVISOLO;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 82/2011 n. 83/2011 della COMM. TRIB. REG. di

GENOVA, depositate il 22/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/11/2019 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;

Per la cassazione delle sentenze della commissione tributaria

regionale della Liguria n. 83/2011 e n. 82/2011 depositate entrambe

il 22.6.2011;

Udita la relazione delle cause svolta nella camera di consiglio del

27 novembre 2019 dal relatore, cons. Mele Francesco.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– S. srl e S.R. in proprio proponevano separati ricorsi avverso il medesimo avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione per l’anno 2004 il costo relativo alle fatture facenti capo alla ditta A.M. e la relativa imposta sul valore aggiunto; atto impositivo scaturente da PVC, redatto da funzionari della Direzione Regionale della Liguria, recante circostanze configuranti un comportamento illecito della società volto ad evadere il fisco e realizzato al fine di giustificare omessi versamenti tramite l’interposizione fittizia della predetta ditta.

– In entrambi i giudizi si costituiva l’Agenzia delle Entrate per resistere ai ricorsi di cui chiedeva il rigetto.

– Entrambi i ricorsi erano accolti dalla commissione tributaria provinciale di Genova con sentenze che venivano gravate di appello dall’ufficio soccombente in entrambe le cause.

– La commissione tributaria regionale della Liguria rigettava le impugnazioni e confermava le sentenze di prime cure.

– Per la cassazione di tali sentenze propone distinti ricorsi l’Agenzia delle Entrate.

– Con il primo – recante il n. 19764/2012 – l’ufficio impugna la sentenza n. 83/2011 in forza di tre motivi; con il secondo – recante il n. 19928/2012 – l’Agenzia impugna la sentenza n. 82/2011 in forza di sette motivi.

Resistono ad entrambi i ricorsi la S. srl e S.R. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il collegio rileva preliminarmente che oggetto di entrambi i giudizi è il medesimo atto impositivo (n. (OMISSIS)) e pertanto va disposta la riunione dei procedimenti sotto quello recante il 19764/2012.

– L’esame dei ricorsi deve muovere da quello che vede come parte resistente il S., nel quale ricorso i primi quattro motivi attengono in modo specifico al rapporto Agenzia – S.R. mentre gli ultimi tre riproducono per intero i tre motivi di cui consta il ricorso afferente al rapporto Agenzia – S. srl e che saranno trattati successivamente.

– I menzionati quattro motivi recano: 1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”; 2) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 564 del 1992, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”; 3) “Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, e dell’art. 2304 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; 4) “Nullità della sentenza per mancanza del requisito motivazionale previsto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4, e violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

– Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la carenza di legittimazione attiva in capo al S.R.. Il motivo è fondato: il rapporto tributario oggetto del presente giudizio vede come parti l’Amministrazione e la società contribuente, mentre il S. è estraneo a tale rapporto, per come, peraltro, esplicitamente ammesso dallo stesso interessato sin dal ricorso introduttivo (l’atto impositivo riguarda “unicamente la società S.”); inoltre lo stesso S., nel dichiararsi estraneo al rapporto, non ha prospettato neppure effetti in qualche modo pregiudizievoli per sè, nemmeno indirettamente. La soluzione prospettata è in linea con la giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale la legittimazione manca tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore (Cass. SS. UU. N. 2951 del 16.2.2016).

– I motivi da 2 a 4 restano assorbiti.

– Si può passare allo scrutinio dei tre motivi di cui consta il ricorso n. 19764/2012, identici ai motivi recanti i nn. 5, 6 e 7 all’interno del ricorso n. 19928, che di seguito si trascrivono: 1) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 2) “Omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per la soluzione della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; 3) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.

– Il motivo n. 1 è fondato. Ha errato la CTR ad affermare che “non risulta affatto provata l’interposizione fittizia”. Invero – osserva il collegio – del tutto correttamente la sentenza impugnata ha applicato la norma di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, nonchè quella di cui all’art. 2697 c.c., dal momento che l’inesistenza di passività dichiarate ovvero le false indicazioni possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti. Nella specie risulta – per come è dato leggere nella stessa sentenza impugnata, laddove richiama la sentenza del tribunale di Chiavari che ha assolto il S. dal reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 – che “l’ A. era un evasore totale”, “incassava gli assegni allo sportello anzichè farli transitare sui c/c bancari”, mancava “qualsivoglia genere di contabilità” e organizzazione produttiva (v. Cass. 9851/18).

– Il motivo n. 2 resta assorbito.

– Il motivo n. 3 censura la sentenza per avere affermato che “il giudicato penale di assoluzione di S. ha ex art. 654 c.p.p. efficacia preclusiva nel giudizio a quo”. Il motivo è fondato alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – al quale il collegio intende dare continuità – secondo il quale la sentenza di proscioglimento o di assoluzione in sede penale non ha l’efficacia preclusiva ritenuta dalla CTR, stante l’autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale; una siffatta sentenza si caratterizza come un semplice elemento probatorio da apprezzarsi insieme agli altri da parte del giudice (ex plurimis, n. 17619 del 5.7.2018).

– Conclusivamente, in relazione al ricorso n. 19928/2012, è accolto il motivo n. 1, assorbiti i motivi nn. 2, 3 e 4; sono accolti i motivi nn. 5 e 7, assorbito il n. 6. In relazione al ricorso n. 19764/2012 sono accolti i motivi nn. 1 e 3, assorbito il n. 2. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e potendo, pertanto, decidere la controversia nel merito, il collegio rigetta i ricorsi originari.

PQM

Accoglie i ricorsi riuniti come in motivazione, cassa le sentenze impugnate e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi originari.

Compensa le spese del doppio grado del merito e condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 7.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA