Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20433 del 25/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 25/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.25/08/2017),  n. 20433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13866-2016 proposto da:

C.A. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 68,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LETIZIA, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIUSEPPE CERICOLA e GIAMPAOLO DI MARCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1258/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA, SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

18/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 29 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 41/5/13 della Commissione tributaria provinciale di Chieti che aveva accolto il ricorso della C.A. srl contro l’avviso di accertamento IRAP, IVA 2007. La CTR osservava in particolare che l’Ente impositore aveva correttamente utilizzato gli strumenti accertativi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 54 e 55, essenzialmente perchè si evidenziava l’antieconomicità costante dell’attività imprenditoriale della società contribuente nelle annualità fiscali oggetto di verifica, tra cui quella in contesto, peraltro affermando l’inidoneità delle contro allegazioni della società contribuente stessa ad inficiare detto supporto fattuale/argomentativo dell’atto impositivo impugnato.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5, – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), artt. 2727, 2729, D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, poichè la CTR ha basato il proprio giudizio di validazione dell’avviso di accertamento impugnato esclusivamente sulla antieconomicità gestionale, non essendo ciò sufficiente per una corretta applicazione di dette disposizioni legislative.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 54 e art. 17, comma 6, e della giurisprudenza della Corte UE, poichè la CTR ha ritenuto di poter automaticamente estendere il criterio della “antieconomicità gestionale” dal settore delle imposte dirette a quello dell’IVA.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate.

Va infatti ribadito che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, i ricavi possono essere ritenuti falsi in base alla loro sproporzione per difetto rispetto ai costi, ed in tale contesto è ammissibile un accertamento analitico – induttivo, il quale tenga conto delle poste passive indicate dal contribuente, per ricostruire i ricavi effettivi; trattasi, in tal caso, non già di accertamento induttivo “tout court”, ma di accertamento analitico – induttivo, che è sempre legittimo quando l’esposizione dei ricavi sia talmente ridotta rispetto ai costi da indurre a ritenere antieconomica la gestione” (Sez. 5, Sentenza n. 20422 del 21/10/2005, Rv. 585383 – 01); che “In materia di IVA, l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015, Rv. 638203 – 01).

Risulta evidente che la CTR abruzzese ha correttamente applicato al caso di specie tali principi di diritto e quindi va escluso che abbia consumato le violazioni/false applicazioni di legge ascrittegli dalla società contribuente. Ciò appunto in quanto ha rilevato che, correttamente l’atto impositivo impugnato si basa sulla persistente condotta “antieconomica” della società contribuente stessa, così scaricandosi su di essa l’onere di dare adeguate giustificazioni di tale anomalia gestionale e quindi in ultima analisi la correttezza del “dichiarato fiscale”.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – la ricorrente si duole di omesso (insufficiente) esame di fatti decisivi controversi, poichè la CTR ha in modo del tutto apodittico svalorizzato le puntuali giustificazioni date a contrasto della contestazione di “antieconomicità gestionale” basante l’avviso di accertamento impugnato.

La censura è fondata, ancorchè la stessa debba essere ricondotta alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La contribuente, osservando il principio di autosufficienza del ricorso, ha specificamente riprodotto ed indicato le proprie allegazioni difensive e relative prove documentali che, secondo onere, le spettavano a giustificazione della riscontrata e contestata anomalia gestionale.

In ordine a tali “fatti contro probatori”, sicuramente controversi ed altrettanto decisivi, il giudice tributario di appello – pur come detto correttamente interpretando/applicando le norme sostanziali pertinenti al caso di specie – in fatto si è limitato ad osservare che “Nè le giustificazioni addotte dalla contribuente appaiono ragionevolmente tali da superare quanto affermato dall’A.F.”.

E’ evidente che tale, apodittica e meramente assertiva, affermazione concretizza platealmente una motivazione meramente “apparente” che, ponendosi ben al di sotto del “minimo costituzionale”, irrimediabilmente vizia la pronuncia (cfr. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo motivo, rigettati il primo ed il terzo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame che terrà conto dei rilievi di cui sopra.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA