Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20433 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/10/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17018/2015 proposto da:

B.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G. PAISIELLO 26 INTERNO A/7, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE

AURELI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI

GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 373/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/04/2015, R.G. N. 15/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato BEATRICE AURELI;

udito l’Avvocato ENZO MORRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.V. proponeva reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3669/14 che aveva respinto l’opposizione avverso l’ordinanza di rigetto dell’impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli dalla s.p.a. Autostrade per l’Italia il 23.1.14, a seguito di contestazione del 18.12.13, con cui gli veniva addebitato di aver falsamente preannunciato e documentato una visita medica, in tesi avvenuta nel pomeriggio del (OMISSIS) durante la sua assenza per malattia.

La circostanza era stata accertata dal primo giudice, e da esso ritenuta idonea, per la sua gravità, a legittimare il licenziamento.

Il reclamante B. lamentava che il giudicante avesse ritenuto legittimo il ricorso, da parte della società, agli accertamenti demandati ad agenzia investigativa, in contrasto con le disposizioni contenute nel provvedimento n. 6 / 2012 del Garante della Privacy. Il B. si doleva inoltre che il Tribunale avesse ritenuto credibili talune deposizioni testimoniali che erano invece contraddittorie e lacunose, ed in generale avesse ricostruito erroneamente i fatti di causa, lamentando in ogni caso la sproporzione della sanzione adottata.

Si costituiva la s.p.a. Autostrade per l’Italia resistendo al reclamo.

Con sentenza depositata il 21 aprile 2015, la Corte d’appello di Milano rigettava il reclamo.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il B., affidato a due motivi. Resiste la società con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve pregiudizialmente rilevarsi che i documenti contenuti nella nota di deposito del 22 giugno 2015 sono inammissibili ex art. 372 c.p.c., essendo ammesso nel giudizio di legittimità solo il deposito dei documenti/non prodotti nei precedenti gradi del giudizio, che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso o del controricorso.

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; del L. n. 300 del 1970, artt. 3, 5 e 8; dell’Autorizzazione n. 6/2012 del Garante della Privacy, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta la conseguente illegittimità del controllo operato dal datore ai fini dell’accertamento del fatto poi contestato in sede disciplinare e conseguente inutilizzabilità della stessa prova in assenza di un illecito che giustifichi l’attività investigativa.

Si duole che la corte di merito ritenne non condivisibili le doglianze svolte in ordine alla legittimità del ricorso datoriale all’agenzia investigativa per l’accertamento dei fatti contestati, relativamente all’adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro e, così, anche circa l’attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore; irrilevante il provvedimento n. 6/12 del Garante della Privacy.

Lamenta che la decisione impugnata si pone in insanabile contrasto con l’indirizzo consolidato di codesto Supremo Collegio, secondo cui, l’utilizzo di agenzie investigative è giustificato per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto e, vieppiù, anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione, ovvero prestazioni del dipendente integranti violazioni di obblighi penalmente rilevanti.

Rammenta che secondo l’orientamento di legittimità, il controllo occulto da parte di investigatori privati per conto del datore di lavoro è legittimo solo ed in quanto sia finalizzato all’accertamento di illeciti a carico del patrimonio aziendale e non di meri inadempimenti contrattuali e non può riguardare in nessun caso nè l’adempimento nè l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione (Cass. n. 3590/11; Le disposizioni dell’art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest’ultimo di ricorrere ad agenzie investigative – purchè queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata dall’art. 3 dello statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori – restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione).

Il motivo è infondato, basandosi su di un presupposto erroneo, e cioè che il controllo circa la legittimità dell’assenza da casa (durante le fasce orarie di reperibilità) del lavoratore ammalato, riguardi un controllo sull’attività lavorativa e non già, come evidenziato dalla sentenza impugnata, un comportamento illegittimo e rilevante ai fini disciplinari.

In sostanza se è precluso al datore di lavoro controllare o far controllare l’esecuzione della prestazione lavorativa, il controllo è invece giustificato non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. sez. lav. n. 3590 del 14/2/2011) e considerato, altresì, che lo stesso intervento deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore (connessi al rapporto di lavoro) non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione lavorativa (Cass. n. 848 del 20/01/2015).

Deve del resto rimarcarsi che, come notato dalla sentenza impugnata, questa Corte ha espressamente stabilito che le disposizioni della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 5, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza, confermando così la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimi gli accertamenti demandati, dal datore di lavoro, a un’agenzia investigativa, e aventi a oggetto comportamenti extralavorativi, che assumevano rilievo sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (Cass. 26.11.14 n. 25162).

Deve infine considerarsi che la censura inerente il dedotto contrasto della sentenza impugnata col provvedimento n. 6/2012 del Garante della Privacy, è inammissibile per difetto di autosufficienza, nulla chiarendo il ricorrente in ordine alle ragioni per cui l’accertamento in questione sarebbe in contrasto col detto provvedimento.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia una carente “e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione a proposito della denunciata illegittimità dei controlli a mezzo agenzia investigativa, ex art. 360 c.p.c., n. 5”; “la inutilizzabilità della loro testimonianza perchè le loro dichiarazioni debbono intendersi emesse a pagamento e contrarietà ai principi in ordine alla testimonianza stessa ex art. 246 c.p.c. e ss., nonchè ex art. 115 c.p.c. e ss.. Violazione in ogni cosa degli atti compiuti e invalidità derivata pure ex art. 360 c.p.c., n. 4”.

Il ricorrente in sostanza lamenta ancora l’illegittimità del controllo avvenuto tramite agenzia investigativa, l’inattendibilità delle deposizioni testimoniali dei relativi autori, nonchè delle altre deposizioni testimoniali escusse.

Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni.

Premesso infatti che lo stesso ricorrente neppure chiarisce perchè le testimonianze degli investigatori, che svolsero, come visto, un legittimo controllo per conto della società autostrade per l’Italia, dovrebbero ritenersi inattendibili, deve rimarcarsi che tale censura, impingendo direttamente nel merito e nella valutazione dell’istruttoria espletata, è inammissibile per contrasto coll’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5, che, secondo le sezioni unite di questa Corte, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. un. 22 settembre 2014 n. 19881).

Il motivo non rispetta il dettato di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5, limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente valutate dalla Corte di merito.

In secondo luogo deve evidenziarsi che la censura, risolventesi in una richiesta di riesame delle circostanze di causa, risulta inammissibile anche ex art. 348 ter c.p.c., comma 5.

3.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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