Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20432 del 29/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 29/07/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 29/07/2019), n.20432
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20453-2018 proposto da:
N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUCA SCHERA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1009/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO dei
28/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/04/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO
ROSA MARIA.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza del 28/5/2018, la Corte d’appello di Torino ha respinto l’impugnazione proposta da N.S. avverso la pronuncia del Tribunale, di rigetto delle domande intese ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, a seguito del diniego di riconoscimento, reso dalla Commissione territoriale.
Ha proposto ricorso Nwafgar Stanley sulla base di unico motivo.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorso non è stato notificato al Ministero dell’Interno e pertanto, non essendo stato instaurato il contraddittorio, va dichiarato inammissibile.
Non v’è luogo alla pronuncia sulle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019