Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20432 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI RUVO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, viale del Vignola n. 5, presso lo studio

dell’avv. Ranuzzi Livia, rappresentato e difeso dall’avv. Quercia

Luigi;

– ricorrente –

contro

ELAIOPOLO COOPERATIVO DELLA RIFORMA FONDIARIA S.C.A R.L., in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in

Roma, via Cesare Fracassini n. 18, presso lo studio Venettoni,

rappresentato e difeso dall’avv. Petrarota Vito;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sez. 9^, n. 63 del 25 ottobre 2005;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la società controricorrente, l’avv. Vito Petrarota;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso, in adesione alla relazione, per

l’accoglimento del primo motivo di ricorso, limitatamente alle

annualità 1998 e 1999 ed il rigetto delle altre censure.

Fatto

FATTO E DIRITTO

PREMESSO CHE:

che l’11.6.2004, la cooperativa contribuente propose istanza di rimborso dell’i.c.i., che riteneva indebitamente versata negli anni dal 1998 al 2003 in relazione a frantoio ed altro immobile accatastati in cat. “D/10”, da considerarsi immobili “rurali” in quanto destinati a funzione strumentale dell’attività agricola dei soci;

che l’adita commissione tributaria accolse integralmente il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello del Comune, dalla commissione regionale;

che i giudici di appello affermarono, in particolare, che gli immobili non erano assoggettabili ad i.c.i., poichè “rurali”, in quanto strumentali ad attività agricola, e che, diversamente da quanto eccepito dal Comune, la pretesa restitutoria della cooperativa contribuente, in relazione a quanto versato per le annualità 1998 e 1999, non poteva ritenersi preclusa per effetto della decadenza D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 13 giacchè detta pretesa, quale pretesa da Indebito oggettivo, non soggiaceva al termine di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 ma, soltanto, al termine di prescrizione ordinaria;

– che, avverso la sentenza di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi;

che la cooperativa ha resistito con controricorso.

RILEVATO che, con il terzo motivo di ricorso – prioritario sul piano logico-giuridico – il Comune censura la decisione impugnata per non aver accolto la propria eccezione di decadenza della società contribuente, L. n. 504 del 1992, art. 13 dal diritto al rimborso delle imposte versate per le annualità 1998 e 1999 e per il mancato rilievo d’ufficio della medesima decadenza in relazione alla pretesa al rimborso di quanto versato per l’annualità 2000;

osservato:

che, in relazione alla pretesa restitutoria relativa alle annualità 1998 e 1999, la doglianza (non pregiudicata dall’errata qualificazione del termine invocato quale termine di decadenza anzichè di prescrizione) è manifestamente fondata;

– che questa Corte ha, infatti, già puntualizzato (con affermazione da cui non vi è motivo di discostarsi) che, in tema di rimborso di somme non dovute e versate per ici, il contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 deve chiedere il rimborso al Comune al quale è stata erroneamente versata l’imposta, nel termine di prescrizione di tre anni ivi stabilito, in ogni ipotesi di indebito (cfr. Cass. 14291/03);

osservato peraltro:

che, in relazione alla pretesa restitutoria relativa alle annualità 2000, la questione, sollevata per la prima volta in sede di legittimità, va, invece, ritenuta inammissibile, giacchè, essendo fondata su circostanze di fatto che necessitano di essere verificate nella loro concreta sussistenza, risulta in contrasto con il divieto di proporre, in tale sede, nuove indagini e accertamenti di fatto (cfr. Cass. 21510/04, 10265/98, 4985/98);

rilevato:

che, con il primo ed il secondo motivo di ricorso, il Comune censura la decisione impugnata, sul piano del vizio di motivazione e su quello della violazione di legge, per aver ritenuto non assoqgettabili ad i.c.i., immobili impiegati in attività commerciale e strumentali ad attività agricola di soggetto diverso dal proprietario;

osservato:

– che le doqlianze sono manifestamente infondate;

che Le SS.UU. di questa Corte (cfr. la sent. 18565/09)- intervenendo sulla questione anche alla luce dell’ulteriore ius superveniens a natura interpretativa costituito dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni in L. n. 14 del 2009 – hanno, affermato il seguente principio di diritto: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ici), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ici: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci”;

– che, d’altro canto, gli immobili per cui è causa risultano pacificamente accatastati nella categoria “D/10” ed il Comune non risulta aver impugnato tale accatastamento;

considerato:

che, alle stregua delle considerazioni che precedono, deve procedersi, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., all’accoglimento del terzo motivo del ricorso del Comune, limitatamente alla pretesa restitutoria avanzata dalla società contribuente per le annualità 1998 e 1999, ed al rigetto di tutte le altre censure;

ritenuto:

– che la sentenza impugnata va, dunque cassata in relazione alla doglianza accolta e che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente, limitatamente alle istanze di rimborso avanzate per le annualità 1998 e 1999;

– che, per la natura della controversia e tutte le peculiarità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il terzo motivo del ricorso de Comune limitatamente alle annualità 1998 e 1999 e rigetta tutte le altre censure; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente, limitatamente alle istanze di rimborso avanzate per le annualità 1998 e 1999;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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