Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20432 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20432 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: OLIVA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso 13231-2017 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, ‘VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ex lege;
– ricorrente contro

ZADNIK BRANKO, in proprio e mediante il procuratore ad negotia
STANISQA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato GINA TRALICCI,
che lo rappresenta e difende;
– controrícorrente –

avverso il decretddella CORT E D’APPELLO di PERUGIA;

Data pubblicazione: 02/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/03/2018 dal Consigliere Dott. S l’EFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 10.7.2014 Staniscia Nicola, nella qualità di
procuratore ad negotia di Zadnik Branko, riassumeva il giudizio innanzi

la Corte di Appello di Perugia a seguito della sentenza della S.C.
n.13049/2014, con la quale era stato cassato il decreto della Corte
territoriale n.927/2011, che a sua volta aveva respinto una domanda
volta ad ottenere l’equa riparazione del danno sofferto a causa della
durata irragionevole di una controversia; danno scaturente dall’art.6
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle

libertà fondamentali, ratificata in Italia con Legge n.848/1955.
Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello riteneva
l’ammissibilità della domanda di equa riparazione relativa al ritardo

maturato su precedente giudizio di equa riparazione (cd. “equa su equa’)
ed accoglieva la domanda, determinando la somma dovuta per l’equa
riparazione relativamente alla durata del giudizio presupposto e
condannando il Ministero alle spese dei vari gradi.
Interpone ricorso avverso tale decisione il Ministero della Giustizia
affidandosi a un unico motivo.
Resiste con controricorso Zadnik Branko.
Nessuna delle parti ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero lamenta la violazione degli
artt.112 e 303 c.p.c. in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. perché il giudice di
merito avrebbe omesso di pronunziarsi sull’eccezione con la quale il

dicastero aveva rilevato la mancata allegazione, da parte dello Staniscia,
della procura ad negotia sulla cui base quegli pretendeva di agire per la
riassunzione del giudizio.
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\-,

Va premesso che la procura ad negotia era stata depositata in atti del
giudizio di merito sin dal 7.12.2012, come (tra l’altro) dedotto a pag.4
del controricorso.
Come già rilevato da questa sezione in fattispecie analoghe, decise con
le ordinanze n.26744/2017, n.26745/2017, n.26908/2017 e

secondo cui ‘Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di
nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato ad
negotia -non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito- che abilita il
difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale
che li ha nominati, bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della
parte” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.1756 dell’8/02/2012, Rv.621422;

conformi, Cass. Sez. 2, Sentenza n.26365 del 29/12/2010, Rv.615348;
Cass. Sez. 2, Sentenza n.16736 del 09/08/2005, Rv. 583927).
Tuttavia, è da escludere che con il mandato speciale allegato in atti del
giudizio lo Zadnik abbia inteso nominare lo Staniscia suo
rappresentante “sostanziale” generale e dunque che lo abbia investito
in pari tempo del potere di rappresentanza processuale volontaria. Alla
stregua della sua letterale e logica formulazione, infatti, il mandato
speciale de quo agitur non integra una procura sostanziale avente portata
generale e omnicomprensiva. Né può ritenersi che con il predetto
mandato il resistente abbia nominato l’avvocato Nicola Staniscia suo
rappresentante “sostanziale” speciale ovvero suo rappresentante con
specifico riferimento alla pretesa risarcitoria ex lege n.89/2001 correlata
all’irragionevole durata del giudizio presupposto. Detto mandato,
infatti, contiene soltanto un riferimento, invero assolutamente generico
ed indifferenziato, a “tutte le cause civili promosse e da promuovere in qualsiasi
grado di giudkio contro l’Istituto Naionale Previderka Sociale e contro il
Ministero della Giustkia anche per esperire il ricorso avanti alle Corti di Appello
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n.26909/2017, questa Corte ha effettivamente affermato il principio

competenti per l’equo indennizzo previsto dalla legge n. 89101″,

che

evidentemente identifica l’ambito oggettivo del potere rappresentativo

conferito dalla parte al procuratore. Di conseguenza, la facoltà di
nominare altri avvocati, contenuta nella procura speciale in esame, non
può che essere apprezzata con riferimento, appunto, ai limiti oggettivi

della rappresentanza volontaria processuale.
La ricostruzione è coerente con il dettato dell’art.77 c.p.c., posto che
‘Il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei
difensori, può essere conferito soltanto a colui che sia investito di un potere
rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio,
talché neppure il rappresentante legale di una società di capitali può conferire ad un

z

ter o una rappresentanza limitata soltanto agli atti del processo” (Cass. Sez. U,

Sentenza n.8681 dell’08/08/1995, Rv.493600; conf. Cass. Sez.U,
Sentenza n.5655 del 09/06/1998, Rv.516214; Cass. Sez. 1, Sentenza
n.19528 del 29/09/2004, Rv.577412; Cass. Sez. L, Sentenza n.13054
del 01/06/2006, Rv.589865; Cass. Sez. 1, Sentenza n.43 del
03/01/2017, Rv.643016; ed anche Cass. Sez. 1, Sentenza n.1578 del
14/02/1995, Rv.490425, secondo cui `1..a rappresentanza processuale,
intesa come potere di agire o resistere in giudizio per il dominus e, in tale quadro, di
conferire, in suo nome, la procura al difensore (rappresentanza a cui si riferisce
l’art.77 cod. proc. civ.) può essere attribuita ad un terzo solo insieme alla
rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto poi dedotto in giudizio. La
rappresentanza che, in viola ione di tale principio, sia stata attribuita con solo
riferimento alla sfera processuale è invalida e comporta l’invalidità della procura
alle liti sulla sua base conferita, rilevabile in ogni stato e grado del giudkio’).

L’inosservanza dell’art.77 c.p.c. comporta il difetto della legitimatio ad
processum in capo al rappresentante esclusivamente processuale (Cass.

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del mandato, che è idoneo ad esplicare i suoi effetti solo nell’ambito

Sez. 3, Sentenza n.16274 del 31/07/2015, Rv.636619; conf. Cass.
Sez. U, Sentenza n.24179 del 16/11/2009, Rv.610170) e quindi la
nullità della procura alle liti da costui rilasciata a terzi (Cass.
Sez.1, Sentenza n.1578 del 14/02/1995, Rv.490425; conf Cass.
Sez.L, Sentenza n.821 del 27/01/1998, Rv.511987) ed il difetto di ius

Andrea Belardinelli, officiati dallo Staniscia ai fini della riassunzione del
giudizio. Ciò comporta l’invalidità della costituzione, in sede di
riassunzione, del rapporto processuale.
L’accertamento relativo alla legítimatio ad processum del rappresentante,
attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto
processuale, può essere effettuato anche d’ufficio in ogni stato e grado
del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del
giudicato sul punto.
In conseguenza di quanto esposto, il ricorso va accolto, la decisione va
cassata senza rinvio e il giudizio dichiarato estinto a fronte della
mancata tempestiva riassunzione nel termine di legge.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del resistente, posto il
principio per cui In tema di spese giudkiali, ove l’insorta controversia in ordine
alla estinzione de/processo venga decisa con sentena, non trova applicazione la
regola di cui all’art. 310, ultimo comma c.p.c., ma riprendono vigore i principi
sanciti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, il criterio della soccombena, sebbene
limitatamente alle .Tese causate dalla trattazione della questione relativa
all’estinzione” (Cass. Sez. 6, Sentenza n.533 del 14/01/2016, Rv.

638488 e Cass. Sez. 2, Sentenza n.1513 del 26/01/2006, Rv.587106).
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la decisione impugnata e
condanna il resistente alle spese del giudizio, che liquida in € 800 per il

Ric. 2017 n. 13231 sez. 52 – ud. 22-03-2018
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postulandi in capo all’abogado Sabrina Mastropaolo ed all’avvocato

giudizio di merito in € 900 per il presente grado, oltre spese prenotate
a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile, in data 22 marzo 2018.
Il Presidente

•0 Giudiziario
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

02 A’,30. 2018

(S. Petitti)

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