Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20431 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/10/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23006-2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, ALESSANDRO RICCIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Z.A., nato a (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO LUIGI ANTONELLI 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

SPATARO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVACCHINO DI

BARTOLOMEO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 829/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/06/2010 R.G.N. 1465/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA per delega verbale Avvocato RICCI

MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28.5 – 8.6.2010 la Corte d’appello di Firenze, pronunziando sul ricorso dell’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto a Z.A. il beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13 ha accolto l’appello, riformando l’impugnata sentenza, ma al tempo stesso lo ha dichiarato improponibile, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Z.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo l’Inps deduce la nullità della sentenza ex art. 156 c.p.c., comma 2, per contrasto tra motivazione e dispositivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In sostanza, l’Inps si duole dell’errore in cui è incorsa la Corte territoriale laddove ha, dapprima, accolto l’appello e, dopo, nello stesso dispositivo della sentenza, l’ha dichiarato improponibile, nonostante che nella motivazione avesse rilevato correttamente l’inammissibilità della domanda giudiziale a causa della mancata dimostrazione, da parte dello Z., dell’avvenuta presentazione alla sede Inps competente della domanda amministrativa volta al riconoscimento dei benefici derivanti dall’esposizione all’amianto. La difesa del ricorrente ha, inoltre, precisato di essere stata da subito indotta alla presentazione del presente ricorso, in luogo dell’esperimento della procedura di correzione dell’errore materiale, per non incorrere nel rischio di decadenza dall’impugnazione a causa della necessità di rispettare il relativo termine breve ingenerato dalla notifica della sentenza all’istituto in data 29.7.2010.

Da parte sua lo Z. fa presente col controricorso che in data 8.10.2010 la Corte d’appello di Firenze ha provveduto a correggere la sentenza impugnata n. 829/2010 a seguito di istanza dello stesso istituto previdenziale ed ha, perciò, chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. l’Inps ha preso atto dell’intervenuta correzione, da parte della Corte d’appello di Firenze, dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’impugnata sentenza ed ha concluso affermando di non aver più interesse al ricorso in Cassazione ed invocando la compensazione delle spese del presente giudizio.

Osserva la Corte che il presente ricorso di legittimità è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dell’istituto ricorrente a seguito della disposta correzione dell’errore materiale, da parte della Corte d’appello di Firenze, del dispositivo della sentenza impugnata nel quale la statuizione “dichiara improponibile l’appello” è stata sostituita con la seguente: ” Dichiara inammissibile il ricorso promosso da Z.A.”.

Ne consegue, come ha affermato nella memoria la difesa dello stesso ricorrente, che l’esito finale del giudizio di secondo grado è conforme a quanto richiesto nel ricorso d’appello dell’Inps che, pertanto, non ha più interesse a coltivare il ricorso in Cassazione.

E’ giustificata, altresì, la richiesta di compensazione delle spese del presente giudizio in quanto la difesa del ricorrente ha giustamente posto in evidenza di essere stata indotta a proporre il presente giudizio al fine di rispettare il termine breve per l’impugnazione della sentenza notificata dallo Z. al procuratore costituito dell’istituto il 29.7.2010, allorquando non era ancora intervenuto il provvedimento di correzione del predetto errore: infatti, tale provvedimento fu depositato in data 8.10.2010, vale a dire in un momento successivo alla scadenza del termine breve per l’impugnazione che ricadeva il 27.9.2010.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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