Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20431 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20431 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA

sul ricorso 18315-2017 proposto da:
QUALIANO BRUNO, rappresentato e difeso dall’avvocato
SERGIO TREDICINE;
– ricorrente contro

UNIPOLSAI SPA, elettivamente domiciliato in NAPOLI, VIA
SAN TOMMASO D’ACQUINO 15, presso lo studio
dell’avvocato MARIO TUCCILLO, che lo rappresenta e
difende;
– controxicorrente –

avverso la sentenza n. 762/2017 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 19/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/03/2018 dal Consigliere ANTONELLO

Data pubblicazione: 02/08/2018

COSENTINO;
lette le considerazioni del P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI, che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

Rilevato:
che il tribunale di Napoli, in riforma della sentenza del giudice di pace della
stessa città, ha respinto la domanda proposta dal perito assicurativo Bruno
Qualiano nei confronti della compagnia Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a. (oggi
UnipolSai Assicurazioni s.p.a.), per il pagamento di una somma a titolo di
competenze professionali relative ad un incarico peritale esperito per conto

che il tribunale ha fondato la propria decisione su una duplice

ratio

decidendi;
che, sotto un primo profilo, il tribunale ha rilevato come il Qualiano avesse
instaurato numerosissimi giudizi avverso la società Fondiaria Sai, concernenti
un’unica materia del contendere trasversale a tutti tali giudizi (vale dire il suo
diritto al compenso per lo svolgimento di attività peritali svolte in maniera
continuativa nell’arco di molti anni) ed ha conseguentemente affermato che
tale condotta processuale, quand’anche non integrativa di una ipotesi di
frazionamento del credito, avrebbe comunque

“violato i canoni del c.d.

principio del giusto processo, sanzionabile con l’improponibilità della
domanda, attesa l’identità delle questioni affrontate in tutti i giudizi pendenti
dinanzi al tribunale di Napoli” (pag. 6, primo capoverso, della sentenza);
che, sotto un secondo profilo, il tribunale ha comunque rilevato
l’infondatezza nel merito della pretesa creditoria, richiamando e facendo
proprie le argomentazioni svolte nella sentenza n. 3901/2016 – resa

inter

partes dallo stesso tribunale partenopeo in un giudizio introdotto da Fondiaria

della società;

Sai per l’accertamento negativo del credito del sig. Qualiano – alla cui stregua
le parti avevano “concluso un contratto, per fatti concludenti, secondo cui per
ogni incarico ricevuto il compenso dell’appellato era pari a circa C 40,00”, vale
a dire l’importo riconosciute dal sistema automatico di fatturazione che
Fondiaria Sai aveva predisposto per i periti a cui affidava la valutazione dei
sinistri e che il sig. Qualiano aveva utilizzato per anni (il virgolettato è tratto
da pag. 6, in fine, della sentenza);

18315 -2017 n.20

C/

che avverso la sentenza del tribunale di Napoli il sig. Qualiano propone
ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi;
che la società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. resiste con controricorso;
che la causa è stata discussa nell’adunanza di camera di consiglio del 22
marzo 2018, per la quale hanno depositato memorie entrambe le parti,
nonché il procuratore generale dott. Carmelo Sgroi, che ha concluso per il

considerato:
che preliminarmente va respinta l’istanza di riunione del presente giudizio
ad altri analoghi chiamati nella odierna adunanza, posto che – pur nella
evidente identità delle questioni – nella presente fase non ricorrono esigenze
di economia processuale che rendano opportuna la riunione;
che, sempre preliminarmente, va disattesa l’eccezione sollevata dal
ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 bis 1 c.p.c.,
relativamente alla nullità della notificazione del controricorso in relazione
all’articolo 11 I. 53/1994, per la violazione dell’articolo 19 ter, primo comma,
delle Specifiche tecniche del PCT del 16.4.14, là dove tale disposizione
prevede che l’attestazione di conformità di una copia informatica contenga,
tra l’altro, il nome del relativo file; la mancata indicazione del nome del file
costituisce, infatti, una irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di
nullità contemplate nell’articolo 11 I. 53/1994 e, in ogni caso, qualunque
nullità della notifica del controricorso risulta sanata dal raggiungimento dello
scopo, a mente dell’articolo 156, terzo comma, c.p.c., avendo il ricorrente
replicato alle argomentazioni svolte nel controricorso medesimo (pag. 6 della

rigetto del ricorso;

memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. del ricorrente);
che va parimenti respinta l’istanza di remissione della causa alle Sezioni
Unite, in quanto non sussiste alcun contrasto tra diverse sezioni della Corte
di cassazione, né si configurano questioni di massima di particolare
importanza; per quanto poi concerne le sentenze di questa Sezione
n.18808/2016, n.18809/2016 e n.18810/2016, invocate dal ricorrente, le
stesse, per un verso, si incentrano su questioni di diritto che, come infra si
illustrerà, non risultano rilevanti ai fini della decisione e, per altro verso,
2

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,di

risultano superate dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione successiva
alla sentenza SSUU n. 4090/2017 (cfr. sentt. nn. 3738/2018, 1356/2018,
1355/2018, 1354/2018, 1353/2018, 1352/2018, 1351/2018, 717/2018,
491/2018, 490/2018, 489/2018, 163/2018, 162/2018, 161/2018, 160/2018,
159/2018, 158/2018, 31167/2017, 31166/2017, 31165/2017, 31164/2017,
31163/2017, 31162/2017, 31161/2017, 31017/2017, 31016/2017,

che l’inammissibilità dei motivi del ricorso, su cui

infra,

esclude

l’opportunità della remissione in pubblica udienza, pure sollecitata dal
ricorrente;
che i due motivi di ricorso, rispettivamente riferiti alla violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e 111 Cost. ed all’erronea
interpretazione del principio nomofilattico espresso dalle Sezioni Unite di
questa Corte nelle pronunce nn. 23726/2007 e 4090/2017, sono suscettibili
di trattazione congiunta;
che con tali motivi il ricorrente argomenta che l’ipotesi del cd.
frazionamento del credito risulterebbe esclusa, nella specie, dalla presenza di

causae petendi distinte per ciascuna delle controversie da lui instaurate
contro Fondiaria Sai;
che i motivi sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto non
attingono la ratio decidendi fondata sulla statuizione che “nel merito, la

domanda proposta in primo grado da Qualiano Bruno andava comunque
rigettata” per avere le parti “concluso un contratto, per fatti concludenti,
secondo cui per ogni incarico ricevuto il compenso dell’appellato era pari a
circa C 40,00” (pag. 6, in fine, della sentenza);
che infatti il ricorrente, pur dichiarando tale motivazione della sentenza
gravata “affetta dai denunciati vizi” (pag. 4, penultimo capoverso, del
ricorso, che segue alla trascrizione del suddetto passaggio della sentenza),
non ne censura specificamente il contenuto di accertamento dell’insussistenza
del credito azionato, limitandosi a negare la “ritenuta parcellizzazione di un

unico credito nella condotta tenuta da Qualiano Bruno” (pag. 5, penultimo
capoverso, del ricorso);
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31015/2017, 31014/2017, 31013/2017, 31012/2017, 31011/2017);

che pertanto nella specie trova applicazione il principio che, qualora la
decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed
autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a
sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze
avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di
motivazione (cfr. SSUU 7931/13);
per

l’inammissibilità di entrambi i motivi in cui esso si articola, risultando
conseguentemente prive di concludenza le argomentazioni svolte nella
memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 380 bis 1 c.p.c.;
che le spese seguono la soccombenza;
che, risultando il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con
delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli del 16.5.2017, non
si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002;
che d’altra parte la richiesta del Procuratore Generale di revoca di detta
ammissione ai sensi dell’articolo 136, secondo comma, d.p.r. n. 115/2002
non può trovare accoglimento, in quanto i precedenti di questa Corte nn.
n.18808/2016, 18809/2016 e 18810/2016 impediscono di ravvisare gli
estremi della mala fede o della colpa nella presentazione del presente ricorso
per cassazione (anteriore alla pubblicazione delle sentenze di questa Sezione
menzionate all’inizio di pag. 3 della presente ordinanza);

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio
di cassazione, che liquida in C 645, oltre C 200 per esborsi ed oltre accessori
di legge.

Così deciso in Roma il 22 marzo 2018
Il Presidente
Stefano Petitti
18315 -2017 n.20

che quindi in definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile

ano Giudiziario
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0 2 AGO. 2018

Roma,

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