Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20430 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 29/07/2019), n.20430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22757-2017 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO ROMANELI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA N. 11 2006 TRIBUNALE DI FERMO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FERMO, depositato il 07/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/04/2019 dal Presidente Relatore Dott.ssa DI

VIRGILIO ROSA MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto del 3/3/2017, il Tribunale di Fermo ha liquidato al curatore del Fallimento (OMISSIS) spa, avv. S.P., la somma di Euro 811,35, quale compenso ai sensi del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, art. 1 e ss., oltre rimborso spese generali nella misura del 5% sull’importo liquidato, oltre accessori nella misura di legge, ponendo il relativo pagamento a carico dell’Erario, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 146 e della sent. Corte Cost. n. 174 del 2006.

Il Tribunale è pervenuto a detta quantificazione avuto riguardo all’opera prestata, ai risultati ottenuti ed all’importanza del fallimento, considerando che il Fallimento era sostanzialmente privo di attivo e che non erano state documentate le spese sopportate.

Ricorre l’avv. S., sulla base di un unico articolato motivo.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico mezzo, il ricorrente si duole del riconoscimento del solo importo minimo garantito dal D.M. n. 30 del 2012, art. 4, senza la specifica indicazione dei criteri seguiti, senza riferimento alla consistenza del passivo, senza riconoscere l’indennità di missione ai sensi dal citato D.M. n. 30 del 2012, art. 4, comma 2.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale è incorso in una sostanziale carenza argomentativa, che già di per sè rende nullo il provvedimento, come ritenuto nella giurisprudenza di questa Corte.

Ed infatti, le pronunce 6202 del 2010, 190953 del 2017 e 16793/2018,, hanno affermato che la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante l’indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell’art. 39 L. Fall., in relazione alla disciplina regolamentare richiamata (D.M. 28 luglio 1992, n. 570 ratione temporis), risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione.

E’ stato altresì affermato nella pronuncia 20111 del 7/10/2015 che il compenso del curatore fallimentare va determinato, in forza dei criteri di cui al D.M. n. 570 del 1992, art. 1 applicando le percentuali sull’attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima liquidabile dal citato D.M. n. 30 del 2012, ex art. 4, va riconosciuta, a garanzia dell’organo del fallimento, solo se i menzionati criteri conducano alla liquidazione di un compenso inferiore a quello minimo.

A detti principi, validi anche nella vigenza del D.M. n. 30 del 2012, che ha abrogato il D.M. n. 570 del 1992, non si è attenuto il Giudice del merito, che non ha altresì statuito alcunchè sulla spettanza dell’indennità di missione D.M. n. 570 del 1992, ex art. 4, comma 2 citato; accolto il ricorso, va conseguentemente cassato il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Fermo in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato, e che provvederà anche a statuire sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Fermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019

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