Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20430 del 25/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.25/08/2017),  n. 20430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13381-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RIVECO GENERALSIDER SPA, in persona dell’Amministratore Unico e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA,

rappresentata e difesa dagli avvocati VALERIA D’ILIO e LORENZO DEL

FEDERICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA, SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata

l’08/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 17 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 137/03/13 della Commissione tributaria provinciale di Chieti che aveva accolto il ricorso della Riveco Generalsider spa contro l’avviso di accertamento IRES 2008. La CTR osservava in particolare che risultava fondata l’eccezione preliminare di rito della società contribuente appellata, in quanto il gravame era privo di adeguata “specificità critica” della sentenza oggetto del gravame medesimo.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente, che ha poi anche presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53,poichè la CTR ha statuito l’inammissibilità del suo appello avverso detta sentenza della CTP di Chieti, per carenza di “specificità” dei motivi, appunto prevista quale causa di inammissibilità dell’impugnazione de qua dalla evocata disposizione legislativa.

La censura è assorbentemente fondata.

Va infatti ribadito che:

– “Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012, Rv. 621983 01).

Il Collegio intende dare seguito a tale principio di diritto, essendo il difforme precedente citato dalla controricorrente (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1461 del 20/01/2017, Rv. 642900 – 01) un arresto giurisprudenziale rimasto isolato (contra e nel senso dell’arresto giurisprudenziale sopra citato, v. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7369 del 22/03/2017, Rv. 643485 – 01; v. nello stesso senso Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016, Rv. 638624 – 01, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014, Rv. 631559).

Peraltro, anche a riscontro delle controdeduzioni di cui alla memoria difensiva della società contribuente, va precisato che la questione dell’ammissibilità dell’appello va posta “in concreto” ossia è necessario che il giudice di secondo grado valuti, appunto concretamente, se vi sia un collegamento logico e funzionale tra l’allegazione difensiva reiterata ed il contenuto della pronuncia appellata, talchè la prima costituisca, ancorchè per implicito, una critica puntuale della seconda.

Ed appunto bisogna rilevare che nel caso di specie la CTR abruzzese non ha fatto corretta applicazione della disposizione legislativa de qua in base a detto principio di diritto, proprio perchè non ha valutato “in concreto” la specificità del motivo dell’appello agenziale, ma soltanto “in astratto”.

Infatti:

– la sentenza appellata dirimeva la lite in virtù della previsione di cui all’art. 88, comma 4 TUIR, nella versione applicabile ratione temporis, particolarmente nella parte in cui escludeva la natura di “sopravvenienza attiva” della rinuncia dei soci ai propri crediti, traendone la conseguenza che la ripresa fiscale portata dall’atto impositivo impugnato non era dunque fondata. Più in dettaglio nella motivazione della sentenza stessa (correttamente riportata in corpo di ricorso per l’autosufficienza del motivo) si dice espressamente che “La Commissione, pertanto, ritiene come la sopravvenienza attiva che i verificatori computano in favore della RgS a fronte della riduzione del debito da conguaglio verso il socio R., non costituisce un vantaggio economico a danno della Riveco, ma trattasi di una rinuncia al credito da parte del socio e come tale non generatrice di materia imponibile nè per la società partecipata nè per il socio. Il socio creditore ha infatti effettuato una rinuncia parziale al suo credito nei confronti della partecipata e tale rinuncia in virtù della sopra citata norma, è fiscalmente irrilevante in capo alla partecipata a prescindere dalla relativa modalità di rilevazione contabile”;

– l’appello agenziale, specificamente riportando il contenuto della statuizione meritale della CTP, richiamando le ragioni poste alla base dell’atto impositivo impugnato, ne criticava così espressamente e puntualmente la ratio decidendi, in particolare sotto il profilo dell’assenza di danno economico per Riveco e di vantaggio per la partecipata Riveco Generalsider.

Su questo nodale punto di merito è quindi necessario che il giudice tributario di appello si esprima.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

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