Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20430 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2021, (ud. 06/07/2021, dep. 16/07/2021), n.20430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11376/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

IULIANO SRL CENTRO DI LAVORAZIONE CALCAREO, rappresentata e difesa

dall’avv. Bruno Lo Giudice, con domicilio eletto presso il suo

studio in Roma, via Ottaviano, n. 42.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione n. 07, n. 9254/07/14, pronunciata il 13/10/2014,

depositata il 27/10/2014;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 06 luglio

2021 dal Consigliere Guida Riccardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, con la sentenza menzionata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della Iuliano S.r.l. Centro di Lavorazione Calcareo, esercente attività di estrazione e lavorazione di materiale calcareo, avverso la sentenza (n. 402/02/2013) della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto l’impugnazione, da parte della contribuente, del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di interpello D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ex art. 37-bis, comma 8, per la disapplicazione della disciplina delle società non operative, L. 23 dicembre 1994, n. 724 ex art. 30, comma 4-bis, con riferimento all’anno d’imposta 2009;

2. la C.T.R., per un verso, disattendendo il motivo di appello che riproponeva l’eccezione di inammissibilità, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ex art. 19, del ricorso introduttivo del giudizio, a causa della non autonoma impugnabilità dell’istanza di interpello disapplicativo, ha ritenuto che, sulla scia della giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 17010/2012, 16183/2014), al contribuente è riconosciuta la facoltà di impugnare tale atto in quanto preordinato a determinare maggiori pretese tributarie; per altro verso, con riferimento al merito della lite fiscale, la Commissione regionale ha sottolineato la contraddittorietà dell’atto impugnato che, in parte motiva, pare riconoscere la sussistenza dei presupposti per accogliere l’istanza della società, in presenza di una causa oggettiva che aveva impedito il conseguimento dei ricavi, salvo poi esprimere, incomprensibilmente, un giudizio di diniego;

3. l’Agenzia propone ricorso, con un motivo, per la cassazione della sentenza di appello; la società resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso (“1) Violazione e/o falsa applicazione di legge: D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ed art. 100 c.p.c.; nonché L. n. 724 del 1994, art. 30 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere qualificato quale atto autonomamente impugnabile il diniego di disapplicazione delle norme antielusive;

il motivo è infondato;

2. è il caso di richiamare la giurisprudenza di questa sezione tributaria, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l’onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ex art. 37 bis, comma 8, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario (Cass. n. 17010/12, secondo Cass. n. 8663/11, il diniego disapplicativo è un atto definitivo in sede amministrativa e recettizio con immediata rilevanza esterna, da qualificarsi come un’ipotesi di diniego di agevolazione). Tale principio regolatore (isolatamente disatteso da Cass. n. 5843/2012) si è consolidato nel diritto vivente (es. Cass. n. 20394/12, 335/14, 25281/15, 6200/15 e da ultimo, v. Cass. ord. n. 19962/17) sino ad essere stato ripreso anche in altri contesti fiscali (vedi, in motivazione, Sez. un. nn. 7665/16, 19704/15, 12760/15, 649/15, 13451/14; cfr. ex plurimis: Cass. nn. 11397/17, 5723/16, n. 2616/15, 11922/14, 25916/13).” (Cass. 6/10/2017, n. 23469, ulteriormente consolidata, tra le altre, da Cass. 15/12/2018, n. 3775; 11/07/2019, n. 18604; 03/10/2019, n. 24704; 04/03/2021, n. 5953);

3. nella specie, la sentenza impugnata che, ravvisato l’interesse della contribuente a impugnare l’atto di diniego, ha conseguentemente giudicato ammissibile il ricorso introduttivo ed ha disatteso il motivo d’appello dell’ufficio, è coerente con i principi di diritto sopra enunciati, ai quali il Collegio intende dare continuità;

4. le spese del giudizio di cassazione sono regolate in dispositivo;

5. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00, a titolo di compenso, Euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA