Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20430 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/10/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22484 – 2010 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato In ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, EMANUELE DE ROSE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PAOLO IOSSA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO DE GUGLIELMI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 332/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/04/2010 R.G.N. 1033/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;

udito l’Avvocato STUMPO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’1. – 8.4.2010 la Corte d’appello di Torino ha respinto l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che l’aveva condannato al pagamento in favore dl Fulvio Barbero della somma di Euro 4228,54 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria dal 30/11/2006 al 18/3/2008, oltre accessori su detta somma dal 19/3/2008 al saldo, in conseguenza della tardiva corresponsione, da parte del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie, della somma di Euro 32.396,41. Quest’ultima era stata richiesta dal B., con ricorso di primo grado del 15.7.2008, a titolo di restituzione del 75% dei contributi versati per la pensione integrativa, ai sensi del combinato disposto della L. n. 377 del 1958, art. 32 e la L. n. 587 del 1971, art. 7.

La Corte territoriale ha sostanzialmente escluso la natura previdenziale della predetta erogazione, coincidente con l’indennità di anzianità regolata dall’art. 2120 c.c. ed ora col T.F.R. disciplinato dalla L. n. 297 del 1982, seppur eseguita dall’Inps ed avente, perciò, carattere di retribuzione differita, come tale non sottoposta al divieto di cumulo degli interessi e della rivalutazione della L. n. 421 del 1991, ex art. 16, comma 6, nè al termine moratorio di 120 giorni la L. n. 533 del 1973, ex art. 7. Nel contempo, la stessa Corte ha ritenuto inconferente il richiamo operato dall’Inps alla norma di cui alla L. n. 377 del 1958, art. 32, comma 2, disciplinante l’ipotesi in cui l’iscritto al Fondo chiede il rimborso di una somma pari al 75% dei contributi versati.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso il B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e la L. 30 dicembre 1991, n. 412, con riferimento all’art. 2114 c.c. e alla L. 2 aprile 1958, n. 377, artt. 1, 2, 8, 10 e 49 (art. 360 c.p.c., n. 3), contestando quanto sostenuto nell’impugnata sentenza in ordine alla ritenuta natura di retribuzione differita dell’erogazione in esame ed assumendo che la stessa ha, invece, natura previdenziale, con la conseguente applicazione del relativo regime, riferito sia al termine moratorio di 120 giorni L. n. 533 del 1973, ex art. 7, sia al divieto di cumulo degli interessi e rivalutazione previsto dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6.

In tal senso depone, secondo l’istituto ricorrente, il quadro normativo di riferimento e, in particolare, l’operatività del principio di automatismo delle prestazioni per il trattamento erogato dal Fondo speciale, ai sensi della L. n. 377 del 1958, art. 2, comma 1, punto 2), ai dipendenti delle esattorie nell’ipotesi di omissione contributiva da parte del datore di lavoro.

2. Col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c., il ricorrente si duole, nell’ipotesi subordinata di mancato accoglimento del primo motivo, del fatto che il giudice d’appello ha riconosciuto anche gli accessori sulla somma oggetto di domanda dal 19.3.2008 al saldo, ossia dalla data di pagamento del capitale da parte dell’Inps e non da quella della richiesta giudiziale.

Ritiene, infatti, la difesa dell’ente previdenziale che, a mente dell’art. 1283 c.c., in caso di asserito pagamento tardivo della prestazione di cui trattasi la somma riconosciuta a titolo di accessori produce a sua volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale (depositata nella fattispecie il 14.4.2009) e non dal saldo del capitale (19.3.2008).

3.1. Osserva la Corte che il primo motivo è fondato.

Invero, come si è già avuto occasione di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 3553 del 7.3.2012), “il diritto al pagamento “una tantum” della somma pari al 75 per cento della contribuzione integrativa, riconosciuto dalla L. n. 377 del 1958, art. 32, agli iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie, ha natura previdenziale, non trattandosi di un vero e proprio rimborso di contributi inutilizzabili, bensì dell’erogazione “una volta tanto” di una indennità sostitutiva e anticipatoria del trattamento pensionistico, commisurata ad una parte soltanto dei contributi versati; pertanto, ai sensi della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, e della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, sulla “una tantum” è dovuto unicamente il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo delle due voci. (in senso conf. v. Cass. sez. lav. n. 19824 del 28.8.2013 e Cass Sez. 6 – L., Ordinanza n. 8635 dell’11.4.2014).

3.2. Nella sentenza n. 3553/2012 sopra menzionata si è, infatti, chiarito che il Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (previsto dalla L. 2 aprile 1958, n. 377, come modificata dalla L. 29 luglio 1971, n. 587) costituisce una gestione autonoma dell’INPS ed ha lo scopo principale di integrare le pensioni dovute agli iscritti o ai loro superstiti dall’assicurazione generale obbligatoria, cui gli stessi iscritti sono assoggettati, erogando agli aventi diritto, unitamente alla detta integrazione, anche la pensione dovuta dalla assicurazione obbligatoria in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati e computati come utili nell’assicurazione stessa, cosicchè eroga un’unica pensione complessiva, anche quando per lo svolgimento del lavoro esattoriale sussistono le condizioni per la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e non può attribuire alcun trattamento pensionistico prima che siano realizzate le condizioni per il trattamento complessivo, con la perdita della qualità di iscritto al Fondo (vedi Cass. 3 aprile 1986, n. 2298).

3.3. Si è, altresì, chiarito che la L. 2 aprile 1958, n. 377, art. 32, nel testo originario, attribuiva all’iscritto al Fondo cessato dal servizio prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia la facoltà (da esercitare non prima di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro o dall’ultimo versamento e non oltre cinque anni) di chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell’importo dei contributi versati al Fondo per l’integrazione della pensione obbligatoria.

Con la L. 29 luglio 1971, n. 587, art. 7, la predetta facoltà è stata attribuita anche all’iscritto il quale, all’atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia, a condizione che sia esercitata entro il quinto anno precedente il compimento dell’età pensionabile secondo le norme del Fondo.

Mette conto rilevare che la disciplina che interessa è interamente di fonte legale e non è, dunque, influenzata da istituti e criteri propri dei fondi integrativi di fonte contrattuale, là dove la natura di ogni singola prestazione discende da specifici e particolari intenti negoziali recepiti in regolamenti interni o in contratti collettivi.

3.4. Nel riferito quadro normativo, è priva di fondamento la tesi della sentenza impugnata circa la finalità restitutoria e retributiva del pagamento.

Il fondo integrativo in questione non è propriamente un fondo “interno”, ma anzi esso nasce come sostitutivo e, via via, diviene integrativo e “obbligatorio”, nel senso che gli iscritti sono inseriti contemporaneamente nell’assicurazione generale obbligatoria) tanto che nel fondo confluiscono anche i contributi a.g.o. e la pensione che viene liquidata è una pensione “complessiva”. Nella fattispecie di cui al citato art. 32 si realizza l’intento di assicurare un trattamento pensionistico sia ai soggetti che cessando dal servizio non possono più maturare il diritto alla pensione, sia a coloro che lo matureranno solo al compimento di una determinata età anagrafica, come risulta evidente dall’applicazione della norma, disposta dalla L. n. 587 del 1971, art. 7, a questi ultimi soggetti.

Non si tratta, tecnicamente, di un vero e proprio rimborso, come nel caso di dipendenti licenziati in via disciplinare (L. n. 377 del 1958, art. 29), poichè nell’ipotesi dell’art. 32 cit. non vengono “rimborsati contributi”, ormai inutilizzabili per il fatto che il dipendente sia escluso dal trattamento integrativo (art. 29 cit.), ma viene disposto il “pagamento, per una volta soltanto”, di una somma pari al 75% dei contributi versati, su richiesta dell’interessato.

Non la contribuzione, quindi, viene “restituita” o “rimborsata”, ma una diversa somma, commisurata ad una parte dei contributi versati, viene erogata al dipendente cessato dal servizio. La erogazione, poi, può avvenire “una sola volta” e la previsione non avrebbe alcun significato se si trattasse del diritto potestativo al rimborso di contributi inutilizzati, anzichè di una indennità sostitutiva del trattamento pensionistico, ovvero, in certa misura, anticipatoria del medesimo trattamento.

La modalità è invece significativa in funzione previdenziale. Infatti secondo un generale principio del nostro sistema delle assicurazioni sociali, improntato al criterio solidaristico, non esiste il diritto alla restituzione dei contributi legittimamente versati, in relazione ai quali non si siano verificati i presupposti per la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale (cfr. Cass. n. 10649 del 1990): quando la legge dispone il pagamento di contributi versati, o di parte di essi, come nella specie, non si tratta di un diritto potestativo alla restituzione (poichè questi sono stati versati legittimamente, e non costituiscono un indebito o un arricchimento senza causa per l’ente previdenziale), ma solo di un beneficio all’interno del rapporto previdenziale, con intento, dunque, non retribuivo, nè restitutorio.

3.5. Deve ribadirsi, perciò, in relazione al pagamento in esame, quanto questa Corte ha già affermato in fattispecie analoghe, e cioè che la natura previdenziale della prestazione è dimostrata dal fatto che il Fondo eroga un’unica pensione, composta dalla parte obbligatoria e dalla parte integrativa, nell’ambito di un unico rapporto di assicurazione obbligatoria, sì che lo stesso pagamento della somma una tantum, nelle varie vicende del rapporto assicurativo, si colloca comunque nell’ambito di quest’ultimo ed ha una finalità di tutela previdenziale. Sulla somma perciò è dovuto il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, e della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36, con decorrenza dal 120^ giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. Cass. n. 13687 del 2007; n. 9874 del 2007, in relazione all’applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.).

4. Rilevato che il primo motivo è fondato, rimane assorbito l’esame del secondo motivo che è stato proposto dall’Inps per l’ipotesi subordinata del mancato accoglimento della prima censura.

4.1. La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per la definizione della controversia in base ai detti principi, nonchè per la pronuncia sulle spese anche del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2016

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