Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20430 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TARO 56, presso lo studio dell’avvocato LUIGI TRETOLA (Studio

Lombardo & Associati), rappresentato e difeso dall’avvocato

GENTILE

FRANCESCO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2755/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

28.4.09, depositata il 12/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Carla d’Aloisio (per delega

avv. Alessandro Riccio) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO GAETA

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, di accoglimento della domanda, rigettava la domanda proposta contro l’Inps da I.L., il quale, premesso di avere prestato servizio alle dipendenze della s.r.l. Cantiere navale Basilio Postiglione, aveva sostenuto di essere stato esposto all’amianto per un periodo superiore ai dieci anni e aveva chiesto i conseguenti benefici relativamente alla sua posizione contributiva a norma della L. n. 257 del 1992, art. 13.

E’ opportuno precisare che l’accoglimento dell’appello con il rigetto nel merito della domanda si evince dal dispositivo letto in udienza, contenuto nel fascicolo d’ufficio, coerente con la motivazione, mentre il dispositivo redatto in calce alla motivazione – che come è pacifico in giurisprudenza, non prevale su quello letto in udienza nell’ambito del rito delle controversie di lavoro o previdenziali – per un evidente lapsus parla di rigetto dell’appello, peraltro dichiarando poi l’appellante (rectius il lavoratore assicurato appellato) non tenuto alle spese del grado (in riferimento all’art. 152 disp. att. c.p.c., richiamato in motivazione).

La Corte di merito, rilevava che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto rilevante una generica esposizione all’amianto, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale sulla necessità che l’esposizione sia superiore alla soglia di concentrazione nell’aria delle fibre di amianto desumibile dalla legislazione prevenzionale e in particolare dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 3, (abrogato dal D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 5). Aggiungeva, in linea di fatto, che l’appellato non aveva assolto l’onere di provare la presenza nei luoghi di lavoro di una rilevante concentrazione di fibre di amianto. Al riguardo non risultava probante neanche la c.t.u. versata in atti svolta in un altro giudizio, in quanto relativa ad un operaio saldatore, e quindi a una posizione di lavoro non pienamente assimilabile a quella dell’appellato.

L’ I. propone, nei confronti dell’Inps, ricorso per cassazione affidato ad un motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, come successivamente modificato.

L’Inps resiste con controricorso e ha depositato breve memoria.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato, in quanto il medesimo, senza censurare la sentenza riguardo alla interpretazione dell’art. 13, comma 8, cit. (salvo forse un’allusione non chiaramente esplicitata, e infondata in linea di fatto, nel senso che la Corte di merito non avrebbe ritenuto ammissibile la contestazione dei risultati della certificazione Inail), non formula nessuna idonea censura riguardo alla sintetica, ma puntuale e decisiva, affermazione del giudice di appello che mancavano prove riguardo all’accertamento della esposizione all’amianto. Infatti non sono formulate a censure di vizio di motivazione – necessarie al fine di impugnare in cassazione accertamenti in linea di fatto – e solo apoditticamente nel conclusivo quesito di diritto si sostiene che non era stata formulata alcuna contestazione circa le allegazioni del ricorrente sulle sue mansioni e che la documentazione prodotta consentiva di acquisire la prova dell’esposizione.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla per le spese in relazione al previgente tenore dell’art. 152 disp. att. c.p.c., applicabile ratione temporis in quanto il ricorso introduttivo del giudizio è del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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