Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20430 del 02/08/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20430 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: CORRENTI VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso 23800-2015 proposto da:
ENTE PARCO NAZIONALE della MAIELLA, in persona dei
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio
dell’avvocato GREGORIO TANNOTTA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FEDERICA IANNOTTA;
– ricorrente contro
2018
ZACCAGNINI CAMILLO;
–
983
intimato-
avverso la sentenza n. 787/2015 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 24/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/03/2018 dal Consigliere VINCENZO
Data pubblicazione: 02/08/2018
CORRENTI;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale CORRADO M1STRI che ha chiesto il
rigetto del ricorso.
FATI() E DIRITTO
L’Ente parco nazionale della Maiella propone ricorso per
cassazione, illustrato da memoria, contro Camillo Zaccagnini, che
non resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di
dell’appello ha rideterminato in euro 3440 anzicchè 80.744 la
sanzione per lo sradicamento di piante disapplicando, perché
illegittima per violazione dell’art. 1 della legge 689/1981, la
delibera del Presidente dell’Ente parco n. 5/2009 laddove prevede
una sanzione amministrativa diversa da quella individuata dalla
norma primaria.
Parte ricorrente denunzia
violazione dell’ art. 30 della legge
394/1991, degli artt. 1 e 10 della legge 689/81, dell’art. 5 delta
legge 2248/1865 all.E in ordine all’introduzione di un sistema
proporzionale rispetto alla previsione normativa di un minimo e di
un massimo in relazione al numero delle piante ed all’estensione
delle piste forestali realizzate.
La tesi del ricorrente è che la riserva di legge non esclude che i
precetti siano eterointegrati e che sia legittima una previsione in
concreto proporzionale tra il minimo ed il massimo ma tale
prospettazione non considera che in definitiva viene modificato il
criterio di applicazione della sanzione rispetto a quello
predeterminato dalla norma primaria.
La sentenza impugnata, richiamando giurisprudenza di legittimità
( Cass. 936/2005 e 1696/2005) , ha statuito che, in tema di illecito
appello di L’Aquila 24.6.2015, che in parziale accoglimento
amministrativo, se è compatibile con il principio di legalità la
previsione di norme secondarie integrative del precetto contenuto
nella norma primaria in materia caratterizzata da particolare
tecnicismo sì da rendere necessario il ricorso a provvedimenti
norme primarie demandare a fonti secondarie la determinazione
della sanzione ( Cass. 13344/2010) con la conseguenza che era
illegittima la delibera del Presidente dell’Ente Parco che aveva
previsto una sanzione amministrativa diversa da quella individuata
dalla norma primaria, motivazione che si sottrae alle censure
odierne anche perché conforme alla giurisprudenza ( Cass. n.
5343/2011).
In tal senso sono le conclusioni del PG Mistri.
Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in
mancanza di difese di controparte in questa sede, dando atto
dell’esistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore
contributo unificato ex dpr 115/2002.
P.Q.R.
La Corte rigetta il ricorso , dando atto dell’esistenza dei
presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore
contributo unificato.
Roma 7 marzo 2018.
il Presidente
(Z)/0
amministrativi espressione di discrezionalità tecnica, è inibito alle
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
02 AGCl. 2018
Roma,