Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2043 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27797-2018 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE GREGORIO VII

16, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARCHESE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CENTRO RIPARAZIONI POMPE DIESEL DI P.R. & C. SNC, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 52, presso lo studio

dell’avvocato MARCO VALERIO SANTONOCITO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO ZENARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2011/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

Che:

D.C. ricorre per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 2011/2018, che ha confermato la pronuncia del Giudice di pace di Milano n. 15214/2015. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda, proposta dal ricorrente nei confronti del Centro Riparazioni Pompe Diesel s.n.c., di risoluzione per inadempimento del contratto di prestazione d’opera intervenuto tra le parti.

Resiste con controricorso il Centro Riparazioni Pompe Diesel s.n.c. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 – bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi:

1. il primo motivo lamenta “violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 116c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3” per erronea valutazione dei documenti, che proverebbero l’erronea esecuzione delle riparazioni eseguite da controparte, e delle dichiarazioni di un testimone, che provenendo da un dipendente sarebbero al contrario state scarsamente attendibili;

2. il secondo motivo contesta “violazione o falsa applicazione dell’art. 244 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3” in relazione al carattere valutativo di alcuni dei capitoli di prova invece ritenuti ammissibili dal giudice d’appello.

I motivi sono inammissibili in quanto, pur denunciando la violazione di disposizioni di legge, nella sostanza contestano la valutazione delle prove operata dal Tribunale e il giudizio di ammissibilità dei capitoli di prova dal medesimo posto in essere, valutazioni che spettano al giudice di merito e che non possono essere sottoposte al vaglio di questa Corte di legittimità.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della società controricorrente, che liquida in Euro 2.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 – quater, i presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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