Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2043 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 11/11/2009, dep. 29/01/2010), n.2043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21898/2007 proposto da:

IMPREPAR IMPREGILO PARTECIPAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del

suo legale rappresentante pro tempore Dott. F.V.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 75, presso lo studio

dell’avvocato CAPPONI Bruno, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati DI FALCO DOMENICO, GIUFFRE’ GIUSEPPE giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TAORMINA in persona del Sindaco pro tempore Dottore

CARMELANTONIO D’AGOSTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GREGORIO VII 396, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRIDA ANTONIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati SCUDERI Andrea, MUNAFO’

FRANCESCO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1980/2006 del TRIBUNALE di MESSINA, Sezione

Prima Civile, emessa il 30/11/2006, depositata il 04/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato EMILIANO AMATO per delega dell’Avvocato BRUNO

CAPPONI;

udito l’Avvocato CARMELO BARRECA per delega dell’Avvocato ANDREA

SCUDERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 15 aprile 1999 il Comune di Taormina si opponeva al precetto intimatogli dalla s.p.a. Impregilo, in proprio e nella qualità di capogruppo e mandataria dell’associazione temporanea di imprese s.p.a. Icla, Comil e Studi Progetti e Costruzioni, per il pagamento di L. 40.878.241.314, il cui titolo era costituito dal lodo arbitrale richiesto nell’agosto 1996, emanato il 21 ottobre 1997, dichiarato esecutivo, ma non contenente alcuna statuizione di condanna, bensì soltanto pronunce dichiarative, sì che non era suscettibile di esecuzione.

Si costituiva la s.p.a. Impregilo, in proprio e nella qualità, contestando l’opposizione perchè l’interpretazione del lodo era erronea e non correlata alle domande di adempimento e di condanna delle prestazioni dovute.

Con ricorso del 2 giugno 1999 il Comune di Taormina si opponeva, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., al pignoramento presso terzi sino alla concorrenza di lire cinquantamilioni eseguito dalla medesima s.p.a.

Impregilo. A fondamento dell’opposizione deduceva sia l’inesistenza del titolo esecutivo per le medesime ragioni espresse nell’opposizione a precetto, sia l’inammissibilità dell’ esecuzione per violazione del D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 113, in quanto intrapresa presso l’azienda servizi municipalizzati, tesoriere del Comune, su somme non pignorabili perchè vincolate alle finalità stabilite dalla legge, come da Delib. Giunta 4 febbraio 1999, n. 23.

Concludeva per l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’ esecuzione.

Sospeso il procedimento esecutivo, la s.p.a. Impregilo, in proprio e nella qualità, contestava la fondatezza dell’opposizione deducendo che il Tesoriere aveva reso dichiarazione negativa e che comunque il vincolo era inoperante non avendo il Comune provato l’ulteriore condizione stabilita dalla legge e cioè il rispetto dell’ ordine cronologico delle fatture e dell’ impegno di spesa.

Riuniti i procedimenti, con sentenza del 4 dicembre 2006 il Tribunale di Messina accoglieva le opposizioni sulle seguenti considerazioni:

1) il lodo non conteneva statuizioni di condanna come evidenziato anche dalla Corte di appello di Messina nel rigettare l’istanza di sospensione dell’esecutorietà, poichè il provvedimento, sia in motivazione che in dispositivo, conteneva pronunce di mero di accertamento di debiti e crediti, e tale natura del provvedimento non era in contrasto con la tutela naturale dei diritti di obbligazione, compatibili con una tutela ridotta; 2) il D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 26, ha stabilito che le spese degli enti locali devono essere predeterminate e la fase di gestione procedimentalizzata e l’art. 113 ha escluso dall’esecuzione forzata le somme di competenza degli enti che, previa deliberazione dell’organo esecutivo, da adottarsi per ogni trimestre, sono destinate a specifica finalità pubblica nella misura predeterminata onde non limitare l’attività del tesoriere, tutelare la specificità della posizione della pubblica amministrazione ed assicurare una gestione delle risorse funzionale al perseguimento delle finalità proprie dell’ ente pubblico; 3) peraltro all’azienda dei servizi municipalizzati non era stato affidato il servizio di tesoriere del Comune di Taormina e comunque era stata resa dichiarazione negativa.

Ricorre per cassazione la s.p.a. Imprepar – Impregilo Partecipazioni cui resiste il Comune di Taormina. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso la s.p.a. Imprepar – Impregilo Partecipazioni deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), anche in relazione all’art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”.

L’ erronea interpretazione del lodo è stata determinata dalla lettura superficiale ed apodittica della locuzione usata nel dispositivo dagli arbitri: “e per l’effetto dichiara dovuta all’associazione temporanea la somma di…” non contenente la parola “condanna”, mentre invece, considerando il tenore letterale della domanda di arbitrato, con cui era richiesta ogni pronuncia di accertamento, costitutiva e di condanna, ed i quesiti di “integrale remunerazione delle prestazioni, integrale ristoro degli oneri, richiesta di pagamento degli interessi e di maggiori importi”, risultava che la s.p.a. Impregilo non aveva chiesto una tutela ridotta di mero accertamento, ma piena e di condanna. Ed infatti nella motivazione – che deve prevalere sul dispositivo – il collegio arbitrale afferma che il Comune di Taormina deve esser condannato al complessivo risarcimento “.. in parziale accoglimento della domanda avanzata dall’appaltatore…”, ed il Pretore di Messina ha apposto la formula esecutiva sul lodo. Peraltro trattandosi di appalto di opere pubbliche è inverosimile che un’ impresa abbia avviato un giudizio arbitrale rituale – perchè la P.A. non può delegare a terzi la formazione della volontà negoziale, come avviene nell’arbitrato irrituale – il cui lodo è suscettibile di esser reso esecutivo, per ottenere invece il mero accertamento del suo credito, mentre è del tutto inconferente la non ritenuta incompatibilità logica tra diritti di obbligazione e pronuncia di mero accertamento.

Conclude pertanto con il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte che, in applicazione dei canoni ermeneutici desumibili dall’art. 1362 c.c., e segg., dall’art. 132 c.p.c. e dall’art. 118 disp. att. c.p.c., il lodo arbitrale rituale doveva essere interpretato tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione con la conseguenza che andava senz’ altro riconosciuto il carattere condannatorio dello stesso e la sua natura di valido titolo esecutivo”.

Le censure sono inammissibili.

Infatti, pur consistendo il lodo arbitrale in un dictum negoziale (Cass. 15023/2001; Sez. Un. 527/2000) che perciò il giudice dell’opposizione all’esecuzione – se il provvedimento è munito di formula esecutiva ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ., comma 3, nella formulazione introdotta dalla L. n. 25 del 1994, art. 17, applicabile ratione temporis – deve interpretare secondo i canoni legali di ermeneutica contrattuale, se la sentenza che definisce tale giudizio è impugnata a norma dell’art. 616 cod. proc. civ. (nel testo sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006, dalla L. 14 febbraio 2006, n. 52, art. 14, comma 1), essendo inappellabile, è soggetta al solo ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, e quindi per violazione di legge. Ne consegue che le censure attinenti al vizio di motivazione sono ammissibili se attinenti alla materiale omissione o mera apparenza della stessa nel provvedimento impugnato, all’inidoneità delle argomentazioni espresse a rivelare la “ratio decidendi” del medesimo, ovvero alla inconciliabilità logica fra loro o, comunque, alla loro obiettiva incomprensibilità, mentre non è denunciabile il vizio di motivazione ai sensi dell’ art. 360 cod. proc. civ., n. 5, anche in relazione alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 cod. civ., e segg., ossia l’insufficienza o l’irrazionalità della motivazione in ordine alle “quaestiones facti”.

Nella specie, come riassunto in narrativa, la sentenza impugnata ha affermato che anche estendendo l’esame dal dispositivo alla motivazione del lodo “nulla autorizza l’opinione che gli arbitri abbiano inteso oltrepassare la f soglia di un semplice riconoscimento dell’ esistenza di debiti e di relativi crediti”. Emerge quindi con evidenza che da un lato il quesito di diritto è inidoneo a risolvere ..- diversamente la questione espressa nel motivo perchè il giudice dell’ opposizione all’esecuzione ha espressamente esteso l’esame alla motivazione del lodo; dall’ altro che il motivo non prospetta nessuno dei profili ammissibili del vizio di motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

Pertanto il motivo è inammissibile.

2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 546 e 547 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), in particolare per omissione di pronuncia, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5″). Ancora violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 492, 543, 546, 547, 548 e 553 c.p.c., artt. 2913, 2915 e 2917 c.c., e D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 113, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), ancora per omissione di pronuncia, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il Tribunale si è fermato alla dichiarazione negativa del terzo al momento della notifica del pignoramento – 12 maggio 1999, in relazione al quale è stato dichiarato un saldo passivo – senza stabilire se invece deve aversi riguardo alla data dell’ udienza fissata per la relativa dichiarazione – 2 giugno 1999 – in applicazione del principio per cui il credito pignorato deve sussistere a quest’ ultimo momento e in quello del suo accertamento, con la conseguenza che non sussiste dichiarazione negativa bensì contestata, nè se le somme oggetto del pignoramento sono sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 113, comma 2, in virtù delle delibere del Comune. Ed infatti in relazione ad esse la delibera del febbraio 1999 che ha vincolato L. 3.105.685.310 al pagamento delle retribuzioni del personale e degli oneri riflessi e dei mutui scadenti è irrilevante perchè antecedente al pignoramento, mentre quella del 26 maggio 1999 era inopponibile, ai sensi dell’art. 2912 c.c., e segg. e artt. 492, 543, 546 e 547 c.p.c., alla procedura perchè successiva al pignoramento, anche se le stesse sono state adottate per finalità specifiche degli enti locali ai sensi del D.Lgs. n. 75 del 1995.

Pone quindi il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte che, in applicazione principio di cui agli artt. 546 e 547 c.p.c. nell’espropriazione forzata presso terzi, l’effetto vincolante dell’esecuzione sorge al momento della notifica del pignoramento e si perfeziona con la dichiarazione di quantità nei termini di cui all’art. 547 c.p.c., con la conseguenza che la dichiarazione di quantità: deve riferirsi, quale momento finale, alla situazione esistente al momento in cui viene resa la dichiarazione medesima all’udienza di cui all’art. 547 c.p.c. e non al momento in cui viene notificato il pignoramento, ovvero, in caso di dichiarazione contestata, al momento della sentenza che definisce il giudizio rivolto all’accertamento dell’obbligo del terzo. Dica altresì la Corte che, in applicazione dei principi desumibili dal combinato disposto di cui agli artt. 492, 543, 546, 547, 548 e 553 c.p.c., artt. 2913, 2915 e 2917 c.c. e D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 113, le delibere del Comune dirette a creare un vincolo di indisponibilità esecutiva delle somme giacenti presso il Tesoriere, se successive al pignoramento, sono inopponibili al creditore procedente, e se riguardanti periodi precedenti al pignoramento, sono ininfluenti ai fini della procedura esecutiva”.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Ed infatti la creditrice pignorante, per accertare l’illegittimità della dichiarazione negativa resa dal terzo, anche in relazione al momento in cui deve sussistere il credito – Cass. 15615/2005, Cass. 12602/2007 – ha onere, onde evitare che essa divenga inoppugnabile, di contestarla e di promuovere l’incidentale ed autonomo giudizio di cognizione ex artt. 548 e 549 cod. proc. civ.. Non avendo a tanto provveduto, le censure sono inammissibili.

3.- Concludendo il ricorso va dichiarato inammissibile.

Si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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