Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2043 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. III, 28/01/2021, (ud. 10/09/2020, dep. 28/01/2021), n.2043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31250/19 proposto da:

-) J.E., elettivamente domiciliato a Ravenna, v. Antonio

Meucci n. 7, difeso dall’avvocato Andrea Maestri in virtù di

procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 8.4.2019 n.

1163;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. ROSSETTI Marco.

LA CORTE:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che:

Il signor J.E., nato in (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4 ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento, egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che ne ha deciso il rigetto con ordinanza in data 10.12.2017;

il provvedimento, appellato dal soccombente, è stato confermato dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza in data 11/2/2019;

a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, il ricorrente, comparendo personalmente in udienza dinanzi al giudice di primo grado, aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese a seguito di una lite con i militari che, il 5 gennaio del 2015, si erano recati presso la sua abitazione, dove viveva con la madre e il fratello, per arrestare quest’ultimo (militare anch’egli), con l’accusa di aver partecipato al fallito tentativo di colpo di Stato finalizzato alla destituzione del dittatore gammeh – in particolare, egli riferiva di aver colpito uno dei militari con un bastone e di essere fuggito, mentre il fratello e la madre venivano arrestati;

in via subordinata, aveva dedotto, poi, l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, in considerazione della personale e grave situazione di vulnerabilità, derivante dalla compromissione del diritto alla salute e all’alimentazione;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) dell’assenza di attendibilità del suo racconto, ritenuto “troppo generico, non circostanziato e privo degli elementi necessari per contestualizzare, a livello spaziale e temporale, le vicende narrate”, attesa, peraltro, l’incongruenZa logica del racconto delle circostanze dell’arresto della madre e del fratello; 2) della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle tre forme di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, atteso il giudizio di non credibilità del ricorrente; 3) dell’impredicabilità di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria, “dovendo essa risultare riconducibile ad una grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente asilo nel Paese di provenienza, non ravvisabile nella fattispecie de qua”, non rientrando, in particolare, l’appellante, a giudizio della Corte territoriale, “nelle categorie dei soggetti vulnerabili (ricavabili dal disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. h) bis, e il D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 17), quali i minori, i minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, o vittime di mutilazioni genitali” (così la sentenza impugnata al foglio 6);

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente sulla base di due motivi di censura; il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

Col primo motivo, si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3): dell’art. 10 Cost. e D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,14 e 17; del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1; dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati.

Col secondo motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) in riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria;

I due motivi (da esaminarsi congiuntamente) censurano la sentenza della Corte territoriale lamentando:

– La violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria posto a carico dell’organo giudicante, trascurando il valore delle circostanze di fatto specificamente richiamate in ricorso;

– La violazione dell’obbligo di comparazione, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, tra la situazione del Paese di origine ed il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente asilo;

OSSERVA:

I motivi, da esaminarsi congiuntamente attesane la intrinseca connessione, sono fondati, entro i limiti che seguono.

Va premesso che nessuna censura sostanziale viene mossa alla valutazione di non credibilità del racconto del richiedente asilo come formulata dalla Corte d’appello, che, con motivazione convincente e scevra da errori logico-giuridici, ha esaurientemente dato conto (p. 4 della sentenza impugnata) delle ragioni per le quali le insanabili contraddizioni del narrato ne avessero impedito una positiva valutazione di attendibilità. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente l’accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, nei soli casi in cui la valutazione stessa non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5);

E’ fondata, di converso, la doglianza relativa alla violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria da parte della Corte territoriale.

Funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale deve ritenersi, difatti, quella – del tutto autonoma rispetto alla precedente procedura amministrativa, della quale esso non costituisce in alcun modo prosecuzione impugnatoria – di accertare, secondo criteri legislativamente predeterminati, la sussistenza o meno del diritto al riconoscimento di una delle tre forme di asilo, onde il compito del giudice chiamato alla tutela di diritti fondamentali della persona appare funzionale – anche al di là ed a prescindere da quanto accaduto dinanzi alla Commissione territoriale – alla complessiva raccolta, accurata e qualitativa, delle informazioni, complete e aggiornate, sulla situazione del Paese di origine: attività, nella specie, del tutto omessa dalla Corte territoriale, a fronte delle numerosi COI allegate dal ricorrente (ff. 4 e 5 del ricorso), che danno conto di una situazione-Paese non sufficientemente considerata in sentenza.

Tanto premesso, il motivo risulta fondato in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, conseguente, in primis, proprio alla mancata attivazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte dell’organo giurisdizionale, oltre che all’errato sillogismo a mente del quale, alla mancanza di credibilità del racconto, conseguirebbe ipso facto il rigetto di tutte le richieste di protezione internazionale.

Per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, difatti, deve essere dimostrato che il richiedente asilo abbia subito, o rischi concretamente di subire, atti persecutori come definiti dall’art. 7 (atti sufficientemente gravi per natura o frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti), così che la decisione di accoglimento consegue ad una valutazione prognostica individualizzata dell’esistenza di un rischio, e il requisito essenziale per il riconoscimento di tale forma di protezione consiste nel fondato timore di persecuzione, personale e diretta, nel Paese di origine del richiedente asilo – onde la rilevanza della relativa situazione socio-politica o normativa deve essere correlata alla sua specifica condizione, ed al suo conseguente e personale rischio di subire misure sanzionatorie di carattere lato sensu persecutorio.

Al pari dello status di rifugiato, quello riconosciuto, ai fini della protezione sussidiaria, dal citato D.Lgs. art. 14, lett. a) e b), presuppone l’accertamento di una violazione individualizzata e cioè riferibile direttamente ed individualmente alla persona del richiedente asilo, in relazione alla situazione del Paese di provenienza, da compiersi in base al racconto ed alla conseguente valutazione di credibilità operata dal giudice di merito: una valutazione negativa esclude, pertanto, ipso facto, la possibilità del riconoscimento delle predette forme di protezione maggiore (valutazione di credibilità che potrebbe, comunque, non essere addirittura necessaria ove, dalla stessa prospettazione del ricorrente, non emerga comunque l’esistenza dei fattori di inclusione nelle due forme di protezione maggiori).

Diversa, invece, è la prospettiva del giudice in tema di protezione sussidiaria di cui alla lett. c) del citato art. 14 (non oggetto, peraltro di specifica censura, se non nella rubrica del primo motivo) e di protezione umanitaria, per il riconoscimento della quale, in particolare, è necessaria e sufficiente (anche al di là ed a prescindere dal giudizio di credibilità del racconto) la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del Paese di origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità accertamento da compiersi anche alla luce del dettato costituzionale di cui all’art. 10, comma 3, ove si discorre, testualmente di impedimento allo straniero dell’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

Pertanto, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, deve ritenersi necessaria e sufficiente la valutazione dell’esistenza degli indicati presupposti, giusta l’insegnamento di questa Corte (Cass. 4455/2018 e Cass. S.U. 29460/2019), che non sono, pertanto, condizionati dalla valutazione (negativa) di credibilità.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, pertanto, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è obbligato, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare ex officio nell’accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine – ed eventualmente di acquisizione documentale, attivando i necessari canali diplomatici ed amministrativi tramite rogatorie (Cass. n. 28435/2017; Cass. 18535/2017; Cass. 25534/2016) essendo quel giudice investito di singole vicende aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; ed al fine di ritenere adempiuto tale obbligo officioso, l’organo giurisdizionale è altresì tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. n. 11312 del 2019). Indicazione, quest’ultima, che risulta del tutto omessa nella sentenza impugnata, come risulta omesso il pur dovuto giudizio di comparazione tra il grado di integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza dal richiedente asilo e il livello di tutela dei diritti fondamentali e incomprimibili assicurata in quello di eventuale rimpatrio.

Va pertanto riaffermato il principio alla luce del quale, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, a prescindere dal giudizio di credibilità del richiedente asilo, pur senza che abbia rilievo esclusivo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato;

A fronte dell’onere del richiedente di allegare, dedurre ed eventualmente produrre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone, pertinenti al caso ed aggiornate al momento dell’adozione della decisione-sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 13897 del 22/05/2019).

Nella specie” il giudice a quo, nel procedere alla valutazione delle condizioni sociali, politiche ed economiche del Paese di origine del ricorrente, si è limitato ad affermare, in termini apodittici, l’insussistenza di “di alcuna situazione di carattere umanitario tale da giustificare la permanenza del richiedente sul territorio nazionale, dovendo essa essere riconducibile ad una grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente asilo nel Paese di provenienza” così risolvendosi la frettolosa analisi in un generico richiamo, privo di alcuna conforto istruttorio, alle condizioni del Paese di origine erroneamente riferite alla situazione personale del signor J., ma trascurando in tal modo di approfondire e circostanziare le proprie considerazioni alla luce delle situazioni concrete potenzialmente idonee a compromettere il nucleo essenziale dei diritti fondamentali dell’odierno istante;

Il discorso giustificativo in tal guisa elaborato dal giudice a quo deve, pertanto, ritenersi tale – al di là dell’assorbente rilievo riguardante la violazione delle norme che presiedono al riconoscimento della c.d. protezione umanitaria – da non integrare gli estremi di una motivazione adeguata sul piano del c.d. “minimo costituzionale”;

Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del motivo di ricorso nei termini sopra specificati, deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che applicherà i principi di diritto dinanzi indicati, oltre a provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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