Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20429 del 29/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 29/07/2019), n.20429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25201-2017 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNOBIO

11, presso lo studio dell’avvocato LUCA ZONETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIAMPIETRO RISIMINI;

– ricorrente –

contro

A.A., M.V., A.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 2, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCA CRINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARIA CHIATANTE;

– controricorrente –

contro

EREDI DI C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1236/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 01/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.F. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Monopoli, C.G., M.V., A.M. e A.A. chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto di riscatto agrario, quale proprietario di fondo confinante, in relazione ad un terreno che il C. aveva venduti agli altri convenuti nonostante l’attore, al quale era stata inviata la denuntiatio, avesse dichiarato di voler esercitare il diritto di prelazione. Si costituirono in giudizio i convenuti, i quali chiesero il rigetto della domanda, rilevando che il riscatto non poteva essere esercitato sia perchè sul fondo era insediato un affittuario, sia perchè il L. non era in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge per l’esercizio del medesimo.

Espletata attività istruttoria, il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 1 settembre 2017, ha rigettato il gravame e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che, superando tutte le questioni derivanti dal carteggio intercorso tra le parti e dalle rispettive reciproche contestazioni, era da ritenere dimostrata l’esistenza, sul terreno oggetto di riscatto, di un contratto di affitto agrario in favore di tale Mo.Vi., elemento questo che, di per sè, era ostativo all’accoglimento della domanda di riscatto del confinante, ai sensi della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bari ricorre L.F. con atto affidato ad un solo articolato motivo.

Resistono M.V., A.M. e A.A. con un unico controricorso.

Gli eredi di C.G. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il controricorso pone una serie di eccezioni preliminari di inammissibilità, le quali dovrebbero essere logicamente esaminate e decise prima di passare al merito (le eccezioni riguardano, tra l’altro, la notifica telematica e la non regolare costituzione del contraddittorio).

Tuttavia, in ossequio al criterio decisorio della c.d. ragione più liquida -che è stato fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 8 maggio 2014, n. 9936, e da numerose altre pronunce successive – la causa può essere decisa passando direttamente all’esame del merito, posto che il ricorso contiene un’unica censura.

2. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione della L. n. 817 del 1971, art. 7 nonchè omesso esame su punti decisivi.

Si sostiene che la presenza di un affittuario sul terreno in questione è di ostacolo all’accoglimento della domanda di riscatto solo se la posizione dello stesso è caratterizzata da stabilità, il che non sarebbe avvenuto nella specie. La sentenza, inoltre, avrebbe trascurato una serie di elementi che avrebbero dovuto far ritenere che il rapporto di affittanza non era stabile ed era, comunque, prossimo alla scadenza.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Ed invero la censura – nella quale vengono mescolate considerazioni circa la presunta violazione di legge con critiche relative alla valutazione delle prove – si risolve nell’affermazione secondo la quale la sentenza avrebbe errato nel ritenere dimostrata la presenza di un affittuario stabile sul terreno oggetto di retratto. Si insiste, in particolare, sull’affermazione, supportata da richiami di giurisprudenza, per cui la preferenza che la legge attribuisce all’affittuario rispetto alla posizione di chi esercita il riscatto può giustificarsi solo ove l’insediamento del primo sia caratterizzato da stabilità.

In realtà la Corte d’appello, con una motivazione supportata da un’attenta analisi dei documenti e delle prove, ha illustrato le ragioni per cui ha ritenuto dimostrata l’esistenza di uno stabile contratto di affitto in favore di Mo.Vi., affermando che questi aveva prodotto numerose ricevute attestanti il pagamento del canone di affitto di importi vari, senza contare che la stessa parte attrice aveva ammesso, in sostanza, l’esistenza di quel contratto, sia pure in relazione ad una sola parte del terreno in questione.

Ne consegue che la censura di violazione di legge maschera, in realtà, il tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito, mentre la presunta omissione non è tale da integrare la violazione di vizio di motivazione nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo ad oggetto una serie di elementi che la sentenza impugnata ha comunque tenuto in considerazione.

3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019

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