Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20429 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 28/09/2020), n.20429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7728/13 proposto da:

S.R.L. INIZIATIVA CAPO COLONNA IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, incorporante la

Mobex s.r.l., rappresentata e difesa nel presente giudizio, anche

disgiuntamente, come da procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. Francesco Moschetti e dall’Avv. Francesco

d’Ayala Valva ed elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, viale Parioli, n. 43.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

e

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA, in persona

del Direttore pro-tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 64/05/12 della Commissione tributaria

regionale del Veneto, depositata l’11 settembre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 novembre 2019 dal Consigliere Dott. Grasso Gianluca.

 

Fatto

RITENUTO

che:

– la Iniziativa Capo Colonna s.r.l. ha impugnato, con separati ricorsi, due distinti avvisi di accertamento, notificati entrambi in data 14 ottobre 2009, con cui la Direzione provinciale di Vicenza aveva contestato alla società contribuente, in qualità di incorporante della Mobex s.r.l., la partecipazione a due meccanismi di frode Iva per gli anni 2004 e 2005. Per il 2004, il meccanismo avrebbe riguardato due acquisti fittizi di telefoni cellulari presso la società Mediatel s.r.l., per un importo pari ad Euro 1.161.314,04, e successiva rivendita solo cartolare alla società austriaca Fokker s.r.l. per un importo pari ad Euro 1.215.250,25. Secondo l’Ufficio, inoltre, anche il fornitore della Mobex s.r.l., Mediate s.r.l., avrebbe, a sua volta, acquistato fittiziamente dalla società francese Francital S.a.r.l. La Direzione provinciale di Vicenza, pertanto, riteneva che sia gli acquisti di telefoni cellulari presso il fornitore Mediate s.r.l. sia la successiva rivendita alla Fokker fossero inesistenti da un punto di vista oggettivo. Per l’anno 2005, la contestazione ha riguardato un unico acquisto di telefoni cellulari di Mobex da Mediate e successiva rivendita alla società austriaca Fokker. Anche per tale annualità, secondo l’Ufficio, il fornitore di Mobex, Mediatel s.r.l., avrebbe acquistato fittiziamente dalla società Fullink s.r.l. In conseguenza di tali contestazioni, la Direzione provinciale di Vicenza negava la detrazione dell’Iva in capo alla società contribuente D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 19 e, per l’effetto, riprendeva a tassazione maggiore Iva pari ad Euro 200.710 per il 2004 e a Euro 58.752, per il 2005, oltre a una sanzione pecuniaria unica pari a Euro 1.054.655;

– la Commissione tributaria provinciale di Vicenza, con sentenze n. 19/06/11 e 20/06/11, ha rigettato le impugnazioni della contribuente;

– la Commissione tributaria regionale del Veneto, disposta la riunione delle controversie, ha rigettato gli appelli, ritenendo corretta la valutazione compiuta in prime cure in merito all’esistenza della frode e alla natura fittizia delle società interposte, nonchè l’assenza in capo alla contribuente di un’apprezzabile struttura in grado di svolgere una compiuta attività di commercio;

– la Iniziativa Capo Colonna s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi;

– l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si prospetta, in via pregiudiziale, la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2), 3) e 4); art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per mancanza di completa esposizione del fatto, con particolare riferimento all’atto impugnato, delle richieste delle parti e dello svolgimento del processo. Parte ricorrente, al riguardo, evidenzia che le pretese impositive oggetto del contendere sono ricostruite in modo impreciso e approssimativo senza un adeguato riferimento alle circostanze del caso concreto (non si specifica in che cosa consistesse tale asserito meccanismo fraudolento, quali e quanti soggetti fossero coinvolti, quali e quante operazioni relativamente al commercio di telefoni cellulari fossero in contestazione, quali le prove dell’accusa). La decisione risulterebbe lacunosa anche riguardo alla ricostruzione delle vicende processuali e alle sintesi dei motivi di ricorso;

– il motivo è infondato e deve essere respinto;

– in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. 10 novembre 2010, n. 22845).

– nel caso di specie, pur nella sua concisione, l’esposizione in fatto contiene gli elementi necessari per poter comprendere il caso, la contestazione riguardante la frode Iva e le questioni poste dalle parti, per cui non si ravvisa la nullità dedotta;

– con il secondo motivo di ricorso si prospetta l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in ordine alla adeguata e ragionevole prova dell’esistenza di una frode Iva e l’asserito coinvolgimento delle società menzionate come interposte o cartiere in altre operazioni similari, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si evidenzia che la pronuncia impugnata non indica che tipo di frode fosse, se riguardasse solo acquisti o anche vendite e nemmeno se le operazioni fossero inesistenti sul piano oggettivo o soggettivo, chi fossero i soggetti della frode (altro è dire che esistevano frodi nel mercato dei cellulari, altro chi fossero i soggetti di tali frodi), non indica chi fossero le società cartiere in acquisto e in vendita nè, tantomeno, la prova di tale qualifica, non specifica in cosa consisterebbero le operazioni similari delle asserite cartiere (a loro volta non individuate);

– con il terzo motivo di ricorso si prospetta l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio sull’asserita assenza di apprezzabile struttura della ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La società ricorrente, al riguardo, contesta l’apprezzamento compiuto in merito all’assenza di un’apprezzabile struttura in capo alla Mobex, alla luce delle dichiarazioni di alcuni collaboratori esterni della società ( V.M. e F.N.) e dell’amministratore Rag. De Bei, nonchè delle risultanze documentali da cui si evinceva che la società Mobex aveva un reale amministratore (Rag. De Bei) che era in grado, nell’arco di un biennio, di compiere tre operazioni commerciali di acquisto e relativa vendita (più precisamente, due nel 2004 e una nel 2005);

– con il quarto motivo si deduce la motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove i giudici di secondo grado da un lato parlano di assenza di apprezzabile struttura della ricorrente, dall’altro di dimostrata esiguità di operazioni che, dunque, non richiedeva peculiare struttura;

– con il quinto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, comma 1, primo periodo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza reputa essenziale un’apprezzabile struttura al fine di svolgere una compiuta attività di commercio;

– il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati;

– in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (applicabili alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, vale a dire dal giorno 11 settembre 2012), è denunciabile per cassazione il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (Cass. 6 settembre 2019, n. 22397);

– non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ovvero la sua contraddittorietà o la sua omissione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053);

– nel caso di specie, parte ricorrente si duole dell’insufficienza motivazionale della decisione, sia in relazione alla frode Iva e alla natura fittizia delle società coinvolte, sia riguardo all’assenza di un’apprezzabile struttura facente capo alla stessa ricorrente. A tal fine ripropone le difese avanzate nei ricorsi introduttivi e nelle successive memorie, nonchè negli atti proposti in sede d’appello. Tuttavia, la pronuncia impugnata – pur nella sua concisione ma nel rispetto del riparto dell’onere della prova tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente in caso di contestazione di indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti (spetta all’Ufficio fornire la prova che le operazioni commerciali non sono mai state poste in essere, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili Cass. 15 maggio 2018, n. 11873; Cass. 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428) – dà contezza del fatto che le operazioni erano intervenute con società inesistenti e che la stessa Mobex non avesse una struttura adeguata che consentisse di svolgere l’attività commerciale che assume di aver realizzato. Le operazioni oggetto di contestazione, sia pur limitate nel numero, riguardavano importi significativi che richiedevano comunque un’adeguata organizzazione, circostanza nella specie esclusa sia in primo sia in secondo grado. Non si evidenzia, pertanto, il compimento abituale di attività economica, così come richiesto dalla normativa richiamata dalla ricorrente. Parte ricorrente, invero, mira ad ottenere un’inammissibile rivalutazione del merito, mentre i riferimenti alla documentazione, il cui esame sarebbe stato omesso, difettano di sufficiente specificità anche in relazione al loro carattere decisivo, alcun rilievo determinante possono assumere dichiarazioni provenienti da collaboratori della società contribuente e dallo stesso soggetto che si assume aver svolto il ruolo di amministratore;

– con il sesto motivo di ricorso si denuncia la motivazione contraddittoria in ordine a un fatto controverso e decisivo del giudizio, circa la percentuale di ricarico praticata da Mediatel, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Parte ricorrente, al riguardo, deduce una motivazione contraddittoria, laddove da un lato si considera elemento oggettivo di frode il ricarico effettuato di “infima entità”, e dall’altro si riconosce che ciò avviene in un mercato dei cellulari altamente volatile che impone la continua ricerca del miglior contraente. Invero, in tale mercato, è perfettamente logico, coerente e per nulla indicativo di frode che il venditore riesca a vendere soltanto con ricarichi di tal fatta, puntando più sulla quantità che sul ricarico. Un’ulteriore contraddittorietà emergerebbe laddove, vertendosi su una accusa di operazione di vendita da Mediatel a Mobex considerata fittizia e non reale, allo stesso tempo si riconosce che il venditore Mediatel ha venduto a Mobex con un ricarico di infima entità ma ha venduto, e, ciò nonostante, si conferma l’accusa di operazione oggettivamente inesistente;

– il motivo è infondato;

– di là dal tenore non sempre lineare nella formulazione del sesto motivo, la doglianza in questione finisce per ricadere nella richiesta di un nuovo apprezzamento del merito, ove la Commissione tributaria regionale, sulla base delle risultanze istruttorie, ha apprezzato l’esistenza di un ricarico di infima entità, al di fuori dei prezzi di mercato e l’inesistenza di un’apprezzabile struttura organizzativa. Non vi è pertanto al riguardo una motivazione totalmente mancante o meramente apparente;

– con il settimo motivo si prospetta l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito all’effettività delle operazioni di acquisto e vendita poste in essere da Iniziativa Capo Colonna. Al riguardo si contesta che la copiosa documentazione prodotta da Iniziativa Capo Colonna viene liquidata dai giudici di seconde cure con affermazioni del tutto sbrigative;

– il motivo è infondato;

– in tema di Iva, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che le operazioni commerciali oggetto di fatturazione non sono mai state poste in essere, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass. 15 maggio 2018, n. 11873; Cass. 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428);

– nella specie, a fronte di elementi indiziari forniti dall’Ufficio al fine di dimostrare la sussistenza della frode Iva e ritenuti sufficienti in entrambi i gradi di merito, vi è da osservare che il motivo, così come proposto, difetta di adeguata specificità, non essendo sufficiente il sintetico richiamo alla documentazione prodotta, che i giudici del gravame avrebbero del tutto trascurato di valutare, a dimostrarne la decisività e la loro omessa valutazione; nè può dirsi che si è dinanzi a una motivazione del tutto apparente, avendo la Commissione tributaria regionale evidenziato le ragioni che l’hanno indotta a ritenere che la contribuente mancasse di una struttura organizzativa apprezzabile per svolgere una compiuta attività di commercio, lì dove la difesa di quest’ultima, attraverso la documentazione prodotta – che la Commissione afferma di aver valutato – ha cercato di sovvertire tale evidenza;

– con l’ottavo motivo si denuncia la motivazione insufficiente in ordine a un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la Commissione tributaria regionale ha reputato inconferenti i riferimenti fatti ad altre pronunce della stessa Commissione, in quanto fondati su differenti fattispecie;

– con il nono motivo di ricorso si prospetta una motivazione contraddittoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio sui precedenti giurisprudenziali della Commissione tributaria regionale del Veneto.

– entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili perchè difettano di specificità adeguata sia in ordine al contenuto delle pronunce richiamate, sia in relazione agli aspetti rilevanti dei precedenti che sarebbero stati trascurati;

– con il decimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 5. Secondo parte ricorrente, l’osservanza dell’obbligo di motivazione, sancito da tali norme, va valutata, non solo in relazione al diritto di difesa del contribuente ex art. 24 Cost., ma, altresì, in relazione al dovere di “non offesa” se non “causa cognita” ex art. 97 Cost., mentre nel caso di specie tale aspetto non sarebbe stato adeguatamente valutato dalla Commissione tributaria regionale a fronte di evidenti lacune nella documentazione resa disponibile;

– il motivo è infondato;

– in tema di atto impositivo, ai fini dell’ammissibile motivazione per relationem è sufficiente il rinvio dell’avviso di accertamento al p.v.c. notificato al contribuente (5 dicembre 2017, n. 29002);

– nel caso di specie, come si desume dalla parte in fatto della motivazione e dalle difese della stessa contribuente, gli atti di accertamento, unitamente al p.v.c., hanno permesso sia ai giudici tributari sia alla società di comporre una specifica ricostruzione dei fatti contestati, consentendo alla ricorrente di svolgere le proprie difese con dovizia di argomentazioni, così come apprezzato nella pronuncia impugnata. Sotto altro profilo, la società contribuente non ha specificato perchè sarebbe stata necessaria l’acquisizione degli ulteriori documenti che ha sommariamente indicato nell’atto d’appello, difettando sul punto il motivo di adeguata specificità in relazione all’avviso di accertamento;

– il ricorso va pertanto respinto e le spese del giudizio di legittimità vengono liquidate come da dispositivo,

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 5.600,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 26 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 settembre 2020

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